n.69 del 21.03.2013 (Parte Seconda)

Undicesimo aggiornamento dell'elenco ditte acquirenti di latte bovino attive al 1 aprile 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 19 marzo 2012: cancellazione per revoca del riconoscimento della ditta "Podere Cascina Bianca Srl Società Agricola"

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Reg. CE del Consiglio 1234/2007 e il Reg. CE della Commissione 595/2004, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto Legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 recante “Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Considerato che:

- l’art. 23 del Reg. CE 595/2004 prevede che ogni ditta acquirente di latte bovino che operi nel territorio di uno Stato membro debba essere riconosciuta dal medesimo Stato;

- l’art. 4 della legge 119/2003 dispone che le Regioni e le Province Autonome istituiscano un apposito albo delle ditte acquirenti pubblicando ogni anno, prima dell’inizio della campagna di commercializzazione, l’elenco degli acquirenti attivi;

Preso atto altresì che i commi 3 e 4 dell’art. 4 della legge n. 119/2003 prevedono che:

- la revoca del riconoscimento ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso;

- i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell’acquirente, qualora lo stesso non abbia provveduto a darne opportuna comunicazione ai propri conferenti;

- l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento;

Considerato che con propria determinazione n. 2245 del 12 marzo 2013 è stato revocato il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino alla ditta “Podere Cascina Bianca Srl Società Agricola”, p.IVA 02645710340;

Rilevato che la citata determinazione n. 2245/2013 è stata notificata mediante raccomandata a.r. alla succitata ditta con nota protocollo n. PG.2013.0067857 del 14 marzo 2013 e trasmessa in pari data;

Ritenuto pertanto di provvedere alla conseguente cancellazione della ditta acquirente nei termini con decorrenza dal 1 aprile 2013, trovando applicazione, nel caso di specie, quanto disposto dall'art. 4 comma 3 in relazione alla decorrenza della revoca entro il termine del periodo di commercializzazione in corso;

Dato atto che la ditta “Podere Cascina Bianca Srl Società Agricola” ha l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente fino al termine della campagna 2012/2013;

Richiamata la propria determinazione n. 2520 del 2 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto Legge n. 49 del 28 marzo 2003 convertito dalla Legge n. 119 del 30 maggio 2003. Riconoscimento ditte acquirenti di latte bovino";

Richiamato, inoltre, l’elenco delle ditte acquirenti di latte bovino attive al 1° aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 19 marzo 2012;

Richiamate le determinazioni di aggiornamento del suddetto elenco n. 7330 del 31 maggio 2012, n. 9429 del 16 luglio 2012, n. 10967 del 30 agosto 2012, n. 13695 del 29 ottobre 2012, n. 15595 del 17 dicembre 2012, n. 137 del 10 gennaio 2013, n. 897 del 7 febbraio 2013, n. 2069 del 7 marzo 2013, n. 2348 del 13 marzo 2013 e n. 2444 del 15 marzo 2013;

Visti:

- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (G.U.R.I. del 26/6/2012, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (G.U.R.I. 11/8/2012, n. 187), in particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2056/2012 avente per oggetto “Adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture riorganizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, Commercio e Turismo e dell’Agricoltura;

- n. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

Vista la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie n. 1265 del 18 febbraio 2013 recante “Determinazioni in merito all'assenza temporanea del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia ittica e delle Produzioni animali”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la cancellazione della ditta “Podere Cascina Bianca Srl Società Agricola”, p.IVA 02645710340 e iscritta al numero progressivo 921, dall’albo acquirenti di latte bovino della Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 1 aprile 2013;

2) di fare obbligo alla ditta “Podere Cascina Bianca Srl Società Agricola” di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente fino al termine della campagna 2012/2013;

3) di dare comunicazione della cancellazione della ditta “Podere Cascina Bianca Srl Società Agricola” ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - attraverso la registrazione del provvedimento nel Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN);

4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.

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