n.281 del 04.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Istituzione dell'osservatorio regionale delle fusioni di Comuni, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1/2013. Composizione e modalità di funzionamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art. 133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la L.R. n. 24 del 08/07/1996 recante “Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni” che disciplina il procedimento legislativo di fusione;

- le leggi regionali n. 1 del 07/02/2013 recante “Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”, n. 18 del 07/11/2013 “Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara”, n. 19 del 07/11/2013 “Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini”, n. 20 del 07/11/2013 “Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma” e n. 8 del 09/07/2015, “Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia”;

Considerato che l’art. 4, comma 5 della sopra richiamata legge regionale n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Valsamoggia prevede che “Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto: a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi; b) disciplina i compiti dell’Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative; c) prevede periodiche relazioni dell’Osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune”;

Considerato che anche le successive leggi regionali di fusione n. 18, n. 19 e n. 20 del 07/11/2013, all’art. 1 comma 4 e la legge regionale n. 8 del 09/07/2015 all’art. 1 comma 5 prevedono una integrazione del suddetto Osservatorio con funzionari dei nuovi Comuni istituiti mediante fusione;

Considerato che l’art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013 prevede:

  • che sia istituito un “Osservatorio regionale delle fusioni di Comuni” finalizzato al monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione dei Comuni in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e alla verifica del concreto impatto su cittadini, enti pubblici ed imprese;
  • che compito dell’Osservatorio sia prioritariamente quello di esaminare, in un’ottica di confronto tra tutti i soggetti interessati, le problematiche di natura tecnico-giuridica, amministrativa, burocratica e amministrativa derivanti dal processo di fusione, formulando e proponendo agli enti competenti congrue soluzioni operative;
  • che tale organismo debba essere istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale con atto deliberativo di Giunta regionale nel quale disciplinare sia la composizione che le modalità di funzionamento dello stesso;

Tenuto conto che l’art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013 prevede che tra i componenti dell’Osservatorio, oltre ai funzionari regionali ed ai funzionari dei nuovi Comuni, possano essere annoverati, sulla base di accordi con i competenti organi, anche funzionari di altre amministrazioni pubbliche e ritenuto necessario e proficuo, sulla base della esperienza svolta nelle fasi di primo avvio dei nuovi Comuni istituiti mediante fusione, collaborare innanzitutto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedendo loro disponibilità in tal senso;

Ritenuto peraltro che, sulla base delle esperienze maturate nei processi di fusione già conclusi, l’Osservatorio possa adoperarsi anche per incrementare la qualità dei procedimenti e lo sviluppo di buone pratiche proponendo azioni di miglioramento, semplificazione e accompagnamento a favore di tutti i Comuni che intendano intraprendere la scelta della fusione;

Ritenuto, per quanto concerne la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al suddetto Osservatorio:

  • di individuare quale struttura regionale preposta a seguire i lavori dell’Osservatorio la Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, attraverso il Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali;
  • di nominare il Responsabile di tale Servizio componente dell’Osservatorio regionale con funzioni di coordinamento;
  • di prevedere quali altri funzionari regionali componenti i referenti per le fusioni di Comuni di ogni Direzione generale della Giunta regionale che verranno indicati da ciascun Direttore Generale;
  • di riconoscere in capo al coordinatore la facoltà di invitare a partecipare alle sedute altri funzionari regionali in ragione delle questioni affrontate dall’Osservatorio e delle specifiche competenze richieste;
  • di riconoscere ai componenti la facoltà di delegare altri funzionari ad intervenire in loro sostituzione;

Ritenuto, per quanto concerne la partecipazione al suddetto Osservatorio dei Comuni istituiti mediante fusione di prevedere quali componenti i funzionari referenti per la fusione che verranno indicati dai Sindaci interessati;

Considerata l’opportunità di valorizzare la collaborazione con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo di volta in volta interessati ai processi di fusione prevedendo, quali componenti dell’Osservatorio, i referenti per le fusioni che verranno indicati da ciascun Prefetto territorialmente competente;

Valutato inoltre, in ragione della complessità e della varietà delle tematiche connesse ai processi di fusione:

  • di favorire all’interno dell’Osservatorio anche la partecipazione di tecnici ed esperti di enti terzi che saranno invitati a partecipare in quanto competenti nelle materie oggetto d’esame;
  • di disporre che l’individuazione, la partecipazione e la collaborazione di tali soggetti debbano essere concordate internamente dai componenti dell’Osservatorio in ragione delle specifiche esigenze emerse;

Ritenuto di individuare, conformemente alle competenze riconosciute dall’art. 4 comma 5 L.R. n. 1 del 2013, le seguenti modalità per il funzionamento:

1) l’Osservatorio si riunisce quando emergano questioni da esaminare, con cadenza almeno semestrale, e comunque all’occorrenza su richiesta dei suoi membri, attraverso convocazione del coordinatore trasmessa per via telematica;

2) il coordinatore definisce l’ordine del giorno delle sedute individuando l’elenco degli argomenti da trattare anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai componenti dell’Osservatorio o, tramite essi, da soggetti terzi;

3) l’Osservatorio esamina le questioni e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno verbalizzando quanto discusso e concordato nelle singole sedute e redigendo, ove necessario, un proprio parere condiviso in merito;

4) l’Osservatorio provvede altresì a relazionare agli organi di governo della Regione e ai nuovi Comuni nati da fusione, sull’attività svolta e gli eventuali pareri resi;

5) le attività di segreteria dell’Osservatorio vengono assicurate dalla struttura del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali.

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, al Riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di istituire l’Osservatorio regionale delle fusioni dei Comuni, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013;

b) di riconoscere all’Osservatorio le funzioni previste dall’art. 4 comma 5 L.R. 1 del 2013 così come le funzioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

c) di definire la partecipazione della Regione Emilia–Romagna all’Osservatorio nei termini di seguito riportati:

  • individuazione quale struttura regionale preposta a seguire i lavori dell’Osservatorio della Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, attraverso il Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali;
  • nomina del Responsabile di suddetto Servizio quale membro dell’Osservatorio con funzioni di coordinamento;
  • individuazione, quali ulteriori componenti, dei referenti per le fusioni di ogni Direzione generale della Giunta regionale indicati da ciascun Direttore Generale;
  • riconoscimento in capo al coordinatore della facoltà di invitare a partecipare alle sedute altri funzionari regionali in ragione delle questioni affrontate dall’Osservatorio e delle specifiche competenze richieste;

d) di individuare come ulteriori componenti i funzionari comunali referenti per la fusione che verranno indicati dai rispettivi Sindaci, nonché i funzionari delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo che verranno eventualmente indicati dai Prefetti territorialmente competenti;

e) di favorire inoltre, all’interno dell’Osservatorio, la partecipazione di tecnici ed esperti di enti terzi competenti nelle materie oggetto d’esame prevedendo che l’individuazione, la partecipazione e la collaborazione di tali soggetti debba essere concordata internamente dai componenti dell’Osservatorio in ragione delle specifiche esigenze emerse;

f) di approvare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio così come indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

g) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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