n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) relativa allo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali presso il deposito temporaneo in loc. Borgotrebbia del comune di Piacenza. Proponente: PAVER S.P.A. (Titolo II, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

1. di fare proprio il parere contenuto nella Relazione istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. 5441 del 10/5/2017 (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. PG/2017/346736 del 10/5/2017) e allegata alla presente delibera; tale relazione costituisce pertanto l'ALLEGATO 1 al presente atto e ne è parte integrante e sostanziale;

2. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999 e s.m.i., dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Paver Costruzioni S.p.A. (P. Iva 00870620333), relativo allo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali - CER 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento - presso il deposito temporaneo allestito dalla Ditta nell'Unità locale in loc. Borgotrebbia del comune di Piacenza, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero, non deve essere superiore a 10.000 t/anno;

2. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare le 2000 t;

3. il numero massimo di campagne effettuabili nell'arco dell'anno non potrà essere superiore a quattro per un corrispondente numero massimo complessivo di giorni pari a 20;

4. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi, sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato; i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;

5. l’attività di trattamento dei rifiuti, tenuto conto che nell'intorno non si riscontra la presenza di ricettori, sarà svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare, in riferimento a quanto riportato nell'istanza, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,30 nelle giornate dal lunedì al venerdì;

6. in ogni caso andranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto;

7. dovrà essere eseguita, come proposto dalla Ditta, una campagna di misure ad attività avviata, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nella precedente analisi previsionale di impatto acustico;

8. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, legno, cavi, ecc) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. l'utilizzo dell'impianto mobile (frantoio) dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente;

10. la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di quelli contenenti amianto o da esso contaminati;

11. per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell’attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su quest’ultimi, con esito positivo, il test di cessione di cui all’Allegato 3 al D.M. 05.02.98 ed essere verificata la conformità alle “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15.02.2005, n. UL/2005/5205;

3. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2001, n. 1238, importo correttamente versato all'Arpae all'avvio del procedimento;

4. di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Provincia di Piacenza e all'AUSL di Piacenza Dipartimento di Sanità Pubblica;

5. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999 e s.m.i., il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, sempre ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999 e s.m.i., il presente provvedimento di verifica (screening).

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