n.272 del 22.08.2018 periodico (Parte Seconda)
Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n 24
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), ed in particolare le norme di cui agli articoli 55 (Ufficio di piano) e 56 (Garante della comunicazione e della partecipazione), secondo le quali:
a) i Comuni devono costituire, in forma singola o associata, una struttura, denominata “Ufficio di piano” (UP), per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, ed in particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico generale (PUG), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici;
b) l’UP deve essere costituito entro tre anni dall’entrata in vigore della legge (ossia entro il 1 gennaio 2021), decorso il quale termine i Comuni inadempienti sono soggetti agli stessi limiti all’esercizio delle funzioni urbanistiche previsti dall’art. 4, comma 7, della LR n.24/2017 per il mancato avvio del procedimento di predisposizione del nuovo piano urbanistico generale;
c) qualora i Comuni abbiano conferito ad un’Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, l’UP deve essere istituito dall’Unione;
d) ogni Unione o Comune nomina il Responsabile dell’UP;
e) ogni Unione o Comune nomina il Garante della comunicazione e della partecipazione (d’ora in poi denominato “Garante”) di ogni procedimento di pianificazione urbanistica. Il ruolo di Garante non è cumulabile né con quello di Responsabile dell’UP, né con il ruolo di Responsabile del procedimento;
f) l’UP deve essere dotato delle competenze professionali per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio richieste dalla legge, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario;
g) il rapporto di collaborazione con l’UP costituisce, per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico da parte di soggetti privati per la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano;
h) anche la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province, singole o associate, devono dotarsi di un UP per l'attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per l'esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e per lo svolgimento dei compiti propri delle strutture tecniche operative di supporto dei Comitati Urbanistici;
Valutata la necessità di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire anche per questi profili il monitoraggio dell’applicazione della legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio, ai sensi dell’art. 77 della LR n. 24/2017, mediante il Tavolo costituito appositamente con DGR n. 954 del 25 giugno 2018, è necessario che le Unioni e i Comuni singoli o associati, prima dell’avvio del procedimento per l’elaborazione e approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), inviino alla Regione un apposito quadro di sintesi, con l’indicazione della composizione dell’UP e delle competenze professionali da esso possedute e provvedano a comunicare le eventuali modifiche apportate successivamente;
Considerata la necessità di salvaguardare l’autonomia organizzativa degli enti territoriali fin qui richiamati (di seguito denominati nel loro insieme “enti territoriali”) nella definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento dell’UP, appare opportuno stabilire in termini prestazionali gli standard minimi richiesti per dare attuazione a quanto disposto dagli artt. 55 e 56 della LR n. 24/2017;
Ritenuto pertanto opportuno indicare nell’Allegato n. 1, parte integrante della presente deliberazione, i requisiti prestazionali che devono essere rispettati dagli enti territoriali nella costituzione degli UP e che consentano comunque di assicurare il possesso di adeguate competenze professionali nei collaboratori assegnati ad esso o nei soggetti esterni incaricati di farne parte e di tener conto delle caratteristiche demografiche e territoriali dei Comuni e delle forme associative di cui fanno parte;
Rilevato in particolare che i requisiti desumibili dalle disposizioni regionali più volte richiamate sono:
- l’obbligatorietà dell’UP;
- l’organicità delle funzioni dell’UP;
- l’autonomia organizzativa dell’UP;
- la completezza delle competenze professionali presenti nell’UP;
- la necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione;
- l’incompatibilità con incarichi di privati;
- la stabilità e conoscibilità della composizione dell’UP.
Richiamate le proprie deliberazioni sulle competenze delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, il sistema dei controlli interni:
- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” e le successive modifiche (tra le quali la DGR 199/2014 recante “Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla giunta regionale”, la DGR 205/2015 recante “Modifiche agli "indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”, e la DGR 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”);
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”
- n. 56 del 25/1/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della LR 43/2001”;
- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/4/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- n. 702 del 16/5/2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11/7/2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17/10/2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 93 del 29/1/2018 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare gli standard minimi per gli UP come stabiliti dall’Allegato n. 1, parte integrante della presente deliberazione, recante la definizione degli “Standard minimi degli Uffici di piano, in attuazione dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24”;
2. di stabilire che, per consentire il monitoraggio dell’applicazione della LR n. 24/2017 ai sensi dell’art. 77 della medesima legge regionale, le Unioni e i Comuni, singoli o associati, inviino alla Regione, prima dell’avvio del procedimento per l’elaborazione e approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), un apposito quadro di sintesi con l’indicazione della composizione dell’UP e delle competenze professionali da esso possedute e, successivamente, provvedano a comunicare le eventuali modifiche apportate;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel BURERT e nella sezione “Codice del governo del territorio” del portale web della Regione;
4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato inoltre sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori/Atti della Giunta regionale”), in attuazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-20, approvato con propria deliberazione n. 93 del 29/1/2018;
5. di dare atto che, in generale, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di confermare che l’istituzione degli UP non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Allegato n. 1
Standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24
I Comuni e le Unioni cui sia stata conferita la funzione di pianificazione urbanistica nonché la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province (di seguito denominati nel loro insieme “enti territoriali”) nella costituzione degli Uffici di Piano ai sensi dell’art. 55 della LR n. 24/2017 assicurano il soddisfacimento dei seguenti requisiti prestazionali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e funzionale.
1) Obbligatorietà dell’UP
Gli Uffici di piano (di seguito denominati “UP”) devono essere costituiti allo scopo di predisporre e approvare il Piano Urbanistico Generale (PUG) e di curarne l’attuazione ai sensi della LR n. 24/2017:
- da tutti i Comuni della regione in forma singola o associata,
- da tutte le Unioni cui siano state conferite le funzioni in materia urbanistica.
Sono tenuti altresì a costituire un unico UP i Comuni che intendono predisporre un PUG intercomunale.
L’UP delle Unioni e quello costituito dai Comuni che intendono predisporre il PUG intercomunale esercitano tutte le funzioni di cui al successivo punto 2), per tutti i Comuni interessati.
La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province si dotano di un UP per l'attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per l'esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e per lo svolgimento dei compiti propri delle strutture tecniche operative di supporto dei Comitati urbanistici, nel rispetto dei presenti requisiti prestazionali.
2) Organicità delle funzioni dell’UP
L’UP svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all’elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione. Competono in particolare all’UP la predisposizione del PUG, l’esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli accordi operativi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi di pianificazione.
Pertanto, gli enti territoriali si devono dotare di un unico UP che svolga tutte le funzioni appena ricordate, non potendo residuare presso altre strutture comunali (o presso i singoli Comuni, nel caso di UP di Unione o intercomunali) compiti attinenti alle funzioni urbanistiche.
3) Autonomia organizzativa dell’UP
L’UP costituisce una delle strutture organizzative dell’Unione e dei Comuni, singoli o associati, e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l’ente stesso.
Nel caso di UP intercomunale l’accordo territoriale che ne disciplina la costituzione deve anche specificare le modalità con cui si esplica il rapporto funzionale del Responsabile dell’UP con gli organi politici degli Enti associati.
4) Completezza delle competenze professionali presenti nell’UP
Gli UP devono essere dotati di tutte le competenze necessarie secondo la LR n. 24/2017 per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze nel campo:
- pianificatorio,
- paesaggistico,
- ambientale,
- giuridico,
- economico-finanziario.
Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati.
Pertanto, le medesime competenze devono essere possedute dal personale dell’ente territoriale assegnato stabilmente all’UP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all’attività dell’UP, attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite dagli enti territoriali (quali convenzioni, incarichi professionali, servizi forniti dalle Unioni o dalle Province a tutti i Comuni interessati, ecc.).
5) Necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione
All’interno dell’UP deve essere nominata la figura del Garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile dell’UP), avente il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall’art. 56 della LR n. 24/2017.
6) Incompatibilità con incarichi di privati
Il rapporto di collaborazione con l’UP costituisce causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano, a norma dell’art. 55, comma 7, della LR n. 24/2017.
Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente che per quello esterno all’ente.
7) Stabilità e conoscibilità della composizione dell’UP
Gli enti territoriali devono assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori che fanno parte dell’UP. A tale scopo nel sito web degli Enti territoriali devono essere pubblicati gli elenchi completi dei collaboratori facenti parte dell’UP, con l’indicazione delle competenze assolte da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell’UP è inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell’attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell’art. 77 della medesima legge.