n.147 del 25.05.2017 (Parte Seconda)
Decreto legislativo n. 150/2012 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014 - Disposizioni in materia di controllo funzionale e regolazione (taratura) delle macchine irroratrici in uso in agricoltura
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ed in particolare l'art. 8 il quale, nel disporre che “Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche”, rende obbligatoria l'attività di controllo funzionale delle attrezzature per l'irrorazione di prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale al fine di ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente;
- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della predetta Direttiva ed in particolare:
- l'art. 6 che prevede l'adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- l'art. 7 che prevede un sistema di formazione per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari;
- l'art. 12 “Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari” che prevede quanto segue:
- al comma 1 che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale siano sottoposte a controlli funzionali periodici secondo le modalità indicate nell'Allegato II dello stesso Decreto Legislativo n. 150/2012, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo Allegato II;
- al comma 2 che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale siano sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L’intervallo tra i controlli non debba superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 siano sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto;
- al comma 3 che il P.A.N. stabilisce le modalità di organizzazione dei suddetti sistemi di controllo ed i criteri di individuazione dei Centri prova incaricati di effettuare i controlli funzionali, nonchè un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai Centri, ai tecnici abilitati al controllo funzionale ed alla regolazione delle attrezzature ed ai dati relativi ai controlli effettuati;
- al comma 4 che le Regioni istituiscano ed organizzino, nel rispetto delle predette modalità, sistemi di controllo e verifica per garantire l’esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri prova;
- al comma 5 che, in deroga al sopra richiamato comma 2, il P.A.N. può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso;
- al comma 6 che il P.A.N. può altresì stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di che trattasi per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature;
- ai commi 7 e 8 che gli utilizzatori professionali effettuano:
- controlli tecnici periodici delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari, nonché manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza;
- la regolazione delle attrezzature conformemente alla formazione ricevuta come previsto all’articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo n. 150/2012;
- al comma 9 che i certificati rilasciati negli altri Stati membri siano automaticamente riconosciuti a condizione che rispettino quanto previsto al suddetto comma 1 del medesimo Decreto Legislativo n. 150/2012;
- l'art. 25 che ai commi 2 e 3 dispone che “gli oneri relativi alle attività di cui al sopra citato art. 12 del Decreto Legislativo n. 150/2012 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. Con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono determinate le tariffe del servizio e le relative modalità di versamento. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni”;
Visto altresì il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” (di seguito per brevità denominato “PAN”) ed in particolare il paragrafo A.3 “Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del Decreto Legislativo n. 150/2012)” che stabilisce:
- al paragrafo A.3.1 l'obbligo, ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 150/2012, di effettuare controlli funzionali periodici delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari presso Centri prova autorizzati dalle Regioni; pone inoltre in carico agli utilizzatori professionali l'obbligo di effettuare la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente;
- al paragrafo A.3.2 l’elenco delle attrezzature da sottoporre a controllo entro il 26 novembre 2016 presso un Centro prova autorizzato dalle Regioni. Eseguito il controllo funzionale il Centro prova autorizzato rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti nell'Allegato 2 al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 medesimo. Le Regioni, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al relativo rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- al paragrafo A.3.3 l'individuazione, con apposito Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, delle attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi da quelli previsti al predetto paragrafo A.3.2;
- al paragrafo A.3.4 l’esonero dall’obbligo di controllo per le attrezzature portatili e degli irroratori a spalla;
- al paragrafo A.3.5 le modalità per l'esecuzione del controllo funzionale periodico;
- al paragrafo A.3.6 le modalità per l'esecuzione della regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie);
- al paragrafo A.3.7. le modalità di regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri prova (volontaria), sostitutiva della regolazione di cui al paragrafo A.3.6 sopra riportato. Al termine delle operazioni il Centro prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportati il Centro prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione; dette regolazioni hanno validità massima di 5 anni. Le Regioni possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i Centri prova autorizzati;
- al paragrafo A.3.8 i criteri di seguito riportati relativi a:
- riconoscimento e autorizzazione dei Centri prova, disponendo che le Regioni possono prevedere che i Centri prova già riconosciuti, i quali rispettano le procedure riportate nell'Allegato II del P.A.N. e dispongono di attrezzature conformi alle specifiche tecniche riportate nell'Allegato III del P.A.N., non debbano far richiesta di autorizzazione;
- organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura, disponendo in particolare che:
- il personale tecnico, per essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici, deve seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla Regione di appartenenza e superare un apposito esame di cui all'Allegato IV del P.A.N.;
- le Regioni possono esentare il personale tecnico, operante presso i Centri prova istituiti prima dell'entrata in vigore del P.A.N., dall'obbligo di frequentare il predetto corso di preparazione e dall'apposito esame, se in possesso di attestato di abilitazione rilasciato da strutture riconosciute dalle Regioni;
- il personale tecnico dovrà comunque frequentare i corsi di aggiornamento che le Regioni riterranno necessario organizzare in seguito. Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla Regione competente e la valutazione della prova d'esame è effettuata da una Commissione appositamente istituita dalla Regione stessa;
- al paragrafo A.3.9 un sistema di verifica dell’attività svolta dai Centri prova e dai tecnici abilitati, attribuendo la competenza in merito alle Regioni; inoltre è prevista la possibilità per i Centri prova mobili che intendono operare anche al di fuori della Regione o Provincia autonoma nella quale sono stati autorizzati originariamente, di ottenere il riconoscimento della propria autorizzazione da parte della Regione nella quale intendono operare, dandone apposita comunicazione;
- al paragrafo A.3.10 che le Regioni:
- raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo modalità definite con apposito Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che definisce anche il ruolo dell'ENAMA, organismo di supporto al suddetto Ministero;
- attivano, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si avvale del supporto tecnico dell'ENAMA, un registro nazionale delle attrezzature in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- al paragrafo A.3.11 le modalità per il mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale; si dispone inoltre che i Centri prova, oltre all'attestato di funzionalità, rilasciano anche un'etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice i cui contenuti minimi sono specificati nell'Allegato III del P.A.N.;
Visto infine il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4847 del 3 marzo 2015, che definisce l’elenco delle attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi, ai sensi del punto A.3.3 del P.A.N.;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1999, n. 1202 recante “Attivazione del “Servizio di controllo e taratura delle irroratrici” ai fini della razionalizzazione delle tecniche di difesa fitosanitaria” che, in sintonia con una politica regionale di salvaguardia delle produzioni agricole e dell'ambiente, ha istituito in Emilia-Romagna il “Servizio di controllo e taratura delle irroratrici” rivolto agli agricoltori ed a strutture che svolgono trattamenti fitosanitari in conto terzi nell'ambito del territorio regionale, su base volontaria per la generalità dei soggetti e su base obbligatoria per le aziende che aderivano a determinati contesti produttivi, con le modalità ed i tempi definiti dalle specifiche normative di riferimento;
Richiamata inoltre la Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 recante “Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali n. 29/1992 e n. 51/1995” ed in particolare:
- l'art. 2 che ha istituito il marchio collettivo regionale “Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute – Legge Regionale dell'Emilia 28/99”;
- l'art. 5, comma 2, che ha attribuito alla Giunta regionale il compito di definire i principi generali dei “Disciplinari di produzione” il cui rispetto è condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali e comunitari previsti in materia;
- l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la Regione provvede alla formulazione dei predetti “Disciplinari di produzione”;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1974 del 27 dicembre 2011, avente per oggetto “L.R. 28/99 - comma 2 art. 5 - Definizione dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata di prodotti alimentari trasformati”;
- n. 41 del 23 gennaio 2012, avente per oggetto “L.R. 28/99, comma 2, art. 5 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale”;
Dato atto che l'Allegato A alla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 41/2012 dispone al punto 3 del paragrafo “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” l'obbligo di sottoporre le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari a controllo e taratura, secondo quanto disposto dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti, ad intervalli indicati nei “Disciplinari di produzione integrata”;
Dato atto inoltre che con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22 febbraio 2016, tra l'altro, sono stati aggiornati per il 2016 i “Disciplinari di produzione integrata” anche in relazione alle norme sul controllo funzionale e regolazione delle irroratrici di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, stabilendo che:
- detto controllo e regolazione delle irroratrici deve essere eseguito presso Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999;
- sono considerati validi ai fini del rispetto del vincolo di controllo funzionale e regolazione delle irroratrici anche i certificati prodotti da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome, alle seguenti condizioni:
- che la regolazione sia stata condotta conformemente alla metodologia definita nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1202/1999;
- che l'attestato di conformità della macchina riporti numero e data di emissione, tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura, identificazione del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P.IVA o CF), firma del tecnico che ha eseguito il controllo, dati identificativi del centro prova;
- che venga rilasciata etichetta autoadesiva da apporre sull'irroratrice;
Attesa, pertanto, la necessità di definire nuove disposizioni tecniche ed organizzative del “Servizio di controllo e taratura delle irroratrici” di cui alla suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 1202/1999 da ridenominare in “Servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici in uso in agricoltura”, in attuazione delle sopracitate normative europea e nazionale, individuando:
- la metodologia di riferimento per i controlli di che trattasi;
- la tipologia di formazione dei tecnici addetti ai controlli funzionali ed alla regolazione delle macchine irroratrici;
- i requisiti e le modalità di autorizzazione dei nuovi Centri che effettuano i suddetti controlli e la relativa documentazione da utilizzare;
- i requisiti che devono possedere i Centri già riconosciuti per poter continuare ad operare;
- le schede di controllo che i Centri devono utilizzare per la verifica puntuale dei parametri di funzionalità delle attrezzature ed il modello di bollino autoadesivo da apporre sulle attrezzature;
- le modalità di rilascio delle attestazioni di conformità da parte dei Centri autorizzati e la relativa modulistica;
- l'archiviazione dei dati relativi ai controlli effettuati;
- la modulistica per la registrazione dei dati di regolazione e manutenzione periodica effettuata dall’utilizzatore dell’irroratrice;
- i costi del servizio di cui al richiamato art. 25, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 150/2012;
- le condizioni per l'ottenimento da parte dei Centri prova del mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale, in conformità a quanto disposto nei “Disciplinari di produzione integrata” di cui alla L.R. n. 28/1999;
- le eventuali sospensioni dell'attività, la revoca dell'autorizzazione ai Centri prova, nonché la revoca dell'abilitazione del personale tecnico;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione di nuove modalità tecniche ed organizzative per effettuare il controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici in uso in agricoltura come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, di stabilire, nuove disposizioni per la formazione e l'abilitazione dei tecnici che svolgono i controlli funzionali e la regolazione delle macchine irroratrici, con previsione di specifici corsi formativi e superamento di una verifica finale effettuata da apposita Commissione istituita dall’Autorità competente, in attuazione dei sopra richiamati paragrafo A.3.8 e Allegato IV del P.A.N., nella formulazione di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, inoltre, di approvare:
- l'apposita modulistica attuativa delle disposizioni tecniche ed organizzative del servizio di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari di cui al suddetto Allegato 1, nelle formulazioni di cui agli Allegati da 3 a 13, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- i costi massimi per l’esecuzione delle verifiche che i Centri prova devono rispettare, nelle more della definizione ministeriale delle tariffe per l’esecuzione delle verifiche di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 150/2012, individuati sulla base dei confronti con le altre Regioni e tenendo conto della vasta tipologia di macchine irroratrici del territorio emiliano-romagnolo, nonché dei costi di manodopera, così come riportati nell'Allegato 14 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
Ritenuto infine di individuare nel Servizio Innovazione qualità promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione generale Agricoltura caccia e pesca, la struttura competente in materia di gestione delle attività relative al “Servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici in uso in agricoltura”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamate la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018” nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. LGS. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell'Assessore al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro, Patrizio Bianchi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nuove disposizioni tecniche ed organizzative del “Servizio di controllo e taratura delle irroratrici” di cui alla suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 1202/1999 da ridenominare in “Servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici in uso in agricoltura”, in attuazione del Decreto Legislativo n. 150/2012 e del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014”;
3) di approvare altresì, nuove disposizioni per la formazione e l'abilitazione dei tecnici che svolgono i controlli funzionali e la regolazione delle macchine irroratrici, con previsione di specifici corsi formativi e superamento di una verifica finale effettuata da apposita Commissione istituita dall’Autorità competente, in attuazione del paragrafo A.3.8 e del Allegato IV del P.A.N., nella formulazione di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di individuare il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare quale struttura competente della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, in materia di gestione del “Servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici in uso in agricoltura”;
5) di approvare, inoltre, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del presente atto, attuativa delle disposizioni tecniche ed organizzative del “Servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici in uso in agricoltura” di cui al suddetto Allegato 1:
- la richiesta di autorizzazione dei nuovi Centri prova (Allegato 3);
- le schede di controllo da utilizzare per la verifica puntuale dei parametri di funzionalità delle diverse attrezzature (Allegati da 4 a 7);
- gli attestati da rilasciare all’utilizzatore quale documentazione ufficiale dell’avvenuto controllo (Allegati da 8 a 11);
- il modello per la registrazione dei dati di regolazione e manutenzione periodica effettuata dall’utilizzatore dell’irroratrice (Allegato 12);
- il modello di bollino autoadesivo da apporre sulle attrezzature (Allegato 13);
6) di approvare, infine, nelle more della definizione ministeriale delle tariffe per l’esecuzione delle verifiche secondo quanto disposto dall’art. 25, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 150/2012, i “Costi massimi per l’esecuzione delle verifiche” che i Centri prova devono rispettare, individuati sulla base dei confronti con le altre Regioni e tenendo conto della vasta tipologia di macchine irroratrici del territorio emiliano-romagnolo, nonché dei costi di manodopera, così come riportati nell'Allegato 14 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
7) di dare mandato al Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca di:
- approvare eventuali modifiche o aggiornamenti alla modulistica di cui al precedente punto 5) anche in relazione ad eventuali adeguamenti della normativa in materia;
- provvedere alla definizione periodica dei costi di cui al precedente punto 6) per la realizzazione delle verifiche delle attrezzature impiegate nell'effettuazione dei trattamenti;
8) di stabilire che il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca provveda con proprio atto formale, al rilascio dell'autorizzazione ai Centri prova abilitati al controllo funzionale e regolazione o taratura delle macchine irroratrici, alla sospensione e revoca di detta autorizzazione, alla verifica dei requisiti che devono possedere i Centri prova già riconosciuti ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1202/1999 per poter continuare ad operare, nonché alla sospensione e revoca dell'abilitazione del personale tecnico, secondo i criteri stabiliti nel suddetto Allegato 1;
9) di stabilire, altresì, che le disposizioni contenute nei suddetti Allegati da 1 a 14 sostituiscono integralmente le prescrizioni già definite nella deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 13 luglio 1999;
10) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca;
11) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.