n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento finalizzato alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport situato nel comune di Guastalla (RE) in Via Sacco e Vanzetti lungo la linea ferroviaria Parma- Suzzara
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di costruzione di un nuovo palazzetto dello sport previsto nel Comune di Guastalla (Re) in via Sacco e Vanzetti distinto catastalmente al Fg. 20 mapp. 467-798, presentato dal comune di Guastalla, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dall’ elaborato grafico pervenuto con posta elettronica certificata con prot. n. PG/2016/0604647 del 9/9/2016 depositato presso l’archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencato, che forma parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
- presentazione deroga ferrovie 29/9/2016;
3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
a) l’attuale recinzione dovrà essere arretrata a norma dell’art. 52 del DPR 753/80 ponendola a m 6,00 dalla rotaia più vicina. Dovrà essere realizzata in materiale rigido, robusto e di altezza non inferiore a m 2,00 in modo da risultare invalicabile;
b) l’eventuale messa a dimora di piante nella fascia verde dovrà rispettare l’art. 53 del DPR 753/80;
c) l’illuminazione dell’area dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;
5. di stabilire inoltre quanto segue;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;
“E’fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art.23 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato F della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016;
8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.