n.31 del 13.02.2013 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica dello stabilimento "Ex Fornace Pattarozzi" finalizzata alla realizzazione del sito unico di lavorazione rottami del vetro in comune di San Cesario sul Panaro presentato dalla Ditta Emiliana Rottami SpA (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad ulteriore procedura di VIA il progetto di “Modifica dello stabilimento “ex Fornace Pattarozzi” finalizzata alla realizzazione del sito unico di lavorazione rottami del vetro” in Comune di San Cesario sul Panaro (MO) presentato dalla Ditta “Emiliana Rottami SpA.” in quanto si ritengono necessari i seguenti ed ulteriori approfondimenti per la completa e corretta valutazione degli impatti ambientali determinati dalla realizzazione del progetto citato:

a) sulla base delle informazioni fornite dal proponente non si è in grado di fornire una completa valutazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione del progetto in esame, né si è in grado di individuare compiutamente quali siano tali impatti ambientali;

b) in relazione alle difficoltà nell’individuare e valutare adeguatamente gli impatti sull’ambiente delle attività in progetto, si rileva in particolare che:

c) in relazione agli impatti sull’atmosfera, non si rileva un’adeguata descrizione delle modalità di gestione dell’impianto al fine di contenere l’emissione diffusa di polveri dovute al traffico veicolare, al trasporto eolico e alla movimentazione dei materiali e dei rifiuti trattati, nonché degli interventi di mitigazione che si intendono attuare per tale impatto;

d) inoltre, a parte il fatto che sia nota la tecnologia di abbattimento delle polveri (filtro a maniche), restano sconosciuti nel loro dimensionamento e funzionamento i sistemi di aspirazione e di trattamento delle emissioni convogliate;

e) per quello che concerne gli impatti sulle acque, risulta assente una adeguata descrizione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e la tipologia del/i corpo/i idrico/i recettore/i, così come sono carenti importanti informazioni circa i quantitativi e la fonte di approvvigionamento delle risorse idriche che si intende utilizzare;

f) nella documentazione non si chiariscono le caratteristiche delle diverse tipologie di pavimentazione prevista per le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e M.P.S. interne ed esterne al capannone, e pertanto non si possono prevedere le interazioni tra le attività in progetto e i possibili impatti sulle acque sotterranee e sul suolo e il sottosuolo;

g) non è mai stata trasmessa alcuna valutazione previsionale di impatto acustico, e pertanto non è possibile sviluppare alcuna valutazione riguardo questo tema, quantomeno non supportata da una adeguata e prescritta documentazione firmata da tecnico competente in acustica;

h) in relazione alle interferenze del progetto con la viabilità esistente, si rileva come la Ditta, nonostante la richiesta del Comune di San Cesario sul Panaro comunicata in data 7 giugno 2012 (prot. n. 8167), non abbia presentato alcuna proposta inerente la modifica della viabilità di accesso e di allontanamento dal sito in esame, con particolare riferimento alle modalità di innesto con la Via Emilia;

i) nella documentazione trasmessa, inoltre, non si riscontra alcun elemento di valutazione circa gli impatti dell’opera in progetto sulla flora, fauna, gli ecosistemi e il paesaggio;

j) infine, eccezion fatta per la ipotetica durata della complessiva fase di cantiere (24-30 mesi), risultano del tutto assenti informazioni relative alle attività che saranno svolte in fase di cantiere, comprese le tempistiche e gli impatti che si potranno presumibilmente verificare per ciascuna di queste attività;

k) risultano poi sconosciute le modalità di gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie in giacenza nei due stabilimenti produttivi durante le fasi di realizzazione del sito unico di Via Bonvino e di dismissione del sito di Via Verdi;

l) peraltro, non è stata riportata alcuna identificazione, né in fase di cantiere né in fase di esercizio, dei recettori più sensibili degli impatti individuati e delle relative misure di mitigazione di tali impatti, con particolare riguardo alle abitazioni, alle zone di interesse naturalistico e alle zone inserite nelle reti ecologiche;

m) lo stesso processo produttivo non è mai stato adeguatamente descritto, né sono stati forniti all’Autorità competente adeguate informazioni circa le modalità di gestione dei rifiuti che la Ditta intende trattare;

n) non si è in grado di analizzare né lo stato ante-operam, che non risulta adeguatamente descritto in nessun elaborato prodotto, né lo stato post-operam, rispetto al quale sono state fornite solo generiche indicazioni riguardanti le opere di mitigazione di alcuni impatti sull’ambiente che la Ditta intende porre in essere;

o) in particolare, non risulta descritta la situazione ante-operam, con riferimento ad entrambi i siti produttivi gestiti attualmente dalla Ditta (e ubicati rispettivamente in Via Verdi 26 e Via Bonvino 138), con particolare riguardo alle quantità e alla disposizione dei volumi di rifiuti e materie prime secondarie (M.P.S.) in giacenza in ciascuno di essi;

p) con riguardo alla situazione di progetto, non risultano descritti gli interventi che la Ditta intende realizzare presso il sito di Via Bonvino, sia in termini edilizi sia in termini impiantistici;

q) inoltre, a fronte di una potenzialità dichiarata dell’impianto di 150.000 t/anno di rifiuti trattati, la Ditta non ha chiarito la capacità di stoccaggio, in termini di volumi e di superfici, che è in grado di sostenere il sito in esame, sia per quanto riguarda i rifiuti sia per quanto riguarda le M.P.S.;

r) in relazione ai rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero, la Ditta non ha fornito alcuna informazione circa i quantitativi in ingresso e in uscita suddivisi per tipologia di codice CER;

s) peraltro, le operazioni di recupero o smaltimento che si intende effettuare presso l’impianto in progetto, i relativi quantitativi e le caratteristiche dei materiali/rifiuti originati da dette operazioni restano sconosciuti;

t) non si riscontrano elementi per quantificare la vita utile dell’impianto e delineare, anche sinteticamente, la relativa fase di dismissione;

u) così come evidenziato nel parere del Comune di San Cesario sul Panaro del 30 luglio 2012, acquisito da questa Regione con prot. PG.2012.0187285 del 31 luglio 2012, l’uso urbanistico 5.6 (Attività di rottamazione) di cui all’art. 61 delle N.T.A. del PRG vigente non risulta più ammesso presso l’area su cui insiste lo stabilimento in esame a far data dal 1 agosto 2012 l’uso urbanistico 5.6, e pertanto non risultano più soddisfatte le condizioni di compatibilità dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di San Cesario sul Panaro;

v) infine, nessun elemento è stato fornito circa la compatibilità delle nuove costruzioni e delle eventuali demolizioni previste con i vincoli paesaggistici sottolineati anche nel citato Comune di San Cesario sul Panaro, essendo l’area in oggetto soggetta a vincolo paesaggistico di rispetto delle fasce fluviali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e prefigurando pertanto qualsiasi intervento edilizio-urbanistico che introduca modificazioni che recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, comma 1 del citato DLgs 42/04 e s.m.i.) da sottoporre alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica ed al rilascio della conseguente autorizzazione paesaggistica;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Emiliana Rottami S.p.a.; alla Provincia di Modena; al Comune di San Cesario sul Panaro; al Comune di Castelfranco Emilia; all’ARPA sezione provinciale di Modena; all’AUSL di Modena;

3) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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