n.140 del 12.05.2014 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2001, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 5

Conferimenti

1. La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione con un conferimento di Lire 400.000.000 (pari a euro 206.582,76).». 

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente: 

«Art. 6

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.

2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16/06/70 n. 281 ). Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.». 

2) il testo dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, è il seguente: 

«Art. 37

Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

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