n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia di Parma - accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso e rinnovato da ultimo con la propria determinazione n. 7202 del 28/05/2014
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di concedere al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia con sede in Parma, Strada della Repubblica 47, l’ampliamento dell’accreditamento, già concesso con atto n. 16561 del 29/12/2008 e rinnovato con atto n. 7202 del 28/5/2014, per le attività di:
- Uroflussimetria;
- Ecografia transrettale;
dando atto che l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale provvederà alla verifica sul campo in occasione della prossima visita alla struttura;
2) di non concedere l’accreditamento per la prestazione di Test Combinato, per il quale la struttura ha presentato la richiesta di sospensione dell'accreditamento, non essendo al momento in possesso di tutti i requisiti necessari per poter svolgere tale attività;
3) di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4) di stabilire che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell’ampliamento dell’attività di cui al presente provvedimento, mantiene validità fino al 28/12/2016, data di scadenza dell'accreditamento riportata nell'atto 7202/14;
5) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.