n.430 del 27.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, ed in particolare l’art. 13:

- co. 2, ove è previsto che le imprese che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con efficacia immediata, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, al Comune in cui ha sede legale l'impresa;

- co. 5, ove è stabilito il divieto dell’esercizio di intermediazione nell’attività funebre e, quale specifico intervento di contrasto alla corruzione nelle strutture sanitarie, il tassativo divieto per le imprese funebri di svolgere l'attività funebre di tipo commerciale nelle medesime strutture pubbliche o private;

- co. 6, ove è assegnata al Comune la competenza sulla vigilanza della correttezza dell'esercizio dell’attività funebre ed è ulteriormente rinforzata l’azione contro la corruzione attraverso la previsione di un esplicito sistema sanzionatorio;

Richiamate in tema di requisiti di mezzi, risorse e organizzazione di cui debbono disporre le imprese per l’esercizio dell’attività funebre:

- la propria deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005 con cui sono state individuate le modalità generali ed i requisiti per l’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private, ai sensi del sopra citato art. 13, co. 3, della L.R. n. 19/2004, prevedendo tra l’altro che ogni impresa funebre deve disporre di almeno quattro operatori funebri in possesso dei requisiti formativi individuati per il profilo professionale. La relativa disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente;

- la propria deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2006, di approvazione di direttiva della Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, con cui sono stati forniti ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalla citata propria deliberazione n. 156/2005, sulle modalità con cui le imprese possono acquisire i requisiti necessari all’esercizio dell’attività funebre. Tra gli altri possono essere considerati idonei ad integrare i requisiti di personale l’associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 del codice civile, l’attivazione di processi di integrazione aziendale come le società consortili di cui all’articolo 2615 ter del codice civile e la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile;

Richiamate in tema di prevenzione del rischio corruttivo in ambito sanitario legato alle attività inerenti il decesso:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1, co. 44, in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;

- la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013, ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

- la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che, tra le aree a rischio in sanità, introduce le attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero, individuando tra gli eventi rischiosi, la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa funebre in cambio di una quota sugli utili, la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o ai reparti, di una specifica impresa funebre, la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti ad esempio per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario;

- le successive determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3/8/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e n. 358 del 29/3/2017 ad oggetto “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

- la propria deliberazione n. 96 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione schema tipo del codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, ove, all’art. 18 concernente le “Attività conseguenti al decesso”, è previsto che nell’applicazione del Codice, i destinatari coinvolti devono rispettare l’obbligo di riservatezza relativo all’evento del decesso, non accettare né richiedere omaggi, compensi o altre utilità in relazione all’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all’interno delle camere mortuarie, non suggerire alcuna specifica impresa di onoranze funebri. I Dirigenti e il Direttore Sanitario sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle citate norme di condotta;

Richiamate altresì:

- la nota regionale PG 2016/144118 del 3/3/2016 - con la quale è stato comunicato il sopra citato Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che individua, tra le aree di rischio corruttivo specifico, le attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero e che sollecita l’individuazione di misure rivolte a rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla legalità e correttezza nella gestione del servizio;

- la nota regionale PG 2018/175158 del 13/3/2018, diretta a regolare i rapporti tra Aziende sanitarie e imprese di onoranze funebri in materia di vestizione della salma, in quanto attività individuata critica in relazione agli eventi corruttivi, come segnalato dalla stessa Autorità;

Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. a) della L.R. n. 19/2004, spetta alla Regione, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento ed alta vigilanza sulle materie disciplinate dalla medesima legge, emanare apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie al fine di garantire comportamenti omogenei i
n ambito regionale a garanzia dei diritti essenziali della popolazione;

- ai sensi dell’art. 13 co. 2, della citata L.R. n. 19/2004, spetta ai Comuni, la verifica della sussistenza dei requisiti per l’avvio e lo svolgimento dell'attività funebre e, ai sensi degli articoli 6, co. 3 e 13, co 6, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge;

- il sopra citato schema di codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna di cui alla propria deliberazione n. 96/2018, prevede, all’art. 18, precise disposizioni per prevenire la corruzione nelle attività conseguenti al decesso in ambienti sanitari; 

Preso atto che i Comuni, sia in fase di verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre, sia in fase di vigilanza, hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa ed applicativa ed hanno chiesto chiarimenti soprattutto in relazione ad alcuni punti della disciplina formatasi con la citata propria deliberazione n. 163/2006, con particolare riguardo alla mancanza di parametri su cui condurre la verifica del raggiungimento da parte delle imprese funebri del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, qualora le imprese facciano ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale o flessibile e, soprattutto, quando le imprese funebri, per ottemperare ai requisiti, ricorrano ad altri strumenti giuridici introdotti dalla propria deliberazione n. 163/2006, quali le associazioni in partecipazione, consorzi o società consortili, per i quali non sono fissati parametri di riferimento rispetto ai soggetti associati o consorziati; 

Preso, altresì, atto che è necessario prevedere ulteriori misure di prevenzione degli eventi corruttivi in ambito funerario, rispetto a quelle attualmente adottate dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e dalle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate; 

Ritenuto quindi necessario rideterminare, attraverso un provvedimento ricognitivo, i requisiti di mezzi, risorse e organizzazione di cui debbono disporre le imprese per l’esercizio dell’attività funebre, modificando e integrando: 

- la richiamata deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato 1, recanti rispettivamente “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, “Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre” e “Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre”;

- la Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, approvata con la deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2006, limitatamente al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell’autorizzazione”; 

Ritenuto, altresì, necessario potenziare l’azione di prevenzione della corruzione legata alle attività successive al decesso nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, attraverso l’introduzione di una procedura diretta all’accreditamento delle imprese funebri e degli operatori delle stesse imprese che accedono ai locali delle camere mortuarie delle strutture sopra richiamate, oltre alla valutazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopra richiamate; 

Considerato, pertanto, necessario intervenire sulla materia, adottando, ai sensi del richiamato art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, apposita direttiva recante “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre.” e “Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell’ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, al fine di assicurare che l’esercizio dell’attività funebre avvenga secondo criteri uniformi sul territorio regionale così consentendo agli Enti locali e alle Strutture sanitarie e socio-sanitarie di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica e di assicurare efficaci interventi di prevenzione della corruzione legati alle azioni successive al decesso; 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 9/10/2019;

Richiamati: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 23;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”; 

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 56/2016, n. 106/2016 n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 578/2017, n. 52/2018 e n. 1059/2018; 

Viste: 

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 1123 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto: “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

delibera

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare l’allegata “Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19”, recante Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre” e “Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell’ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando le precedenti disposizioni in materia non espressamente modificate dalla Direttiva medesima; 

2) di modificare la propria deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato 1, recanti rispettivamente “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, “Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre” e “Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre”, di modificare, inoltre, la Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2006, limitatamente al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell’autorizzazione”; 

3) di stabilire che le imprese di onoranze funebri e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e le strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, devono conformarsi agli indirizzi e alle direttive di cui all’allegata Direttiva, entro mesi sei dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; 

4) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul portale www.tdaer.it.

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