n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del quattordicesimo programma assistenziale a favore di cittadini stranieri-ex art.22 comma 15 l.449/97- di cui alle delibere dell'Assemblea legislativa n.84/2012 e n. 134/2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n.84/2012 “Approvazione del Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014 ai sensi della L.r. n.12/2002 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”, in particolare il punto 4.5 “Programma di assistenza sanitaria a cittadini trasferiti in Italia, nell'ambito di programmi umanitari delle Regioni, ai sensi dell'art.32 della Legge 449/97 integrato, dalla DAL 134/2013 “Approvazione del documento pluriennale di indirizzi in materia di attività internazionale della Regione Emilia-Romagna”, Capitolo 6 che recita: al punto 4.5, secondo paragrafo, al termine del secondo alinea inserire ”Serbia e Kossovo”;

Tenuto conto che le suddette Deliberazioni di Assemblea legislativa hanno efficacia fino all'approvazione del successivo documento di Programmazione della Regione Emilia-Romagna;

Richiamata la propria Deliberazione n.496/2014 per l’ erogazione di interventi sanitari nell’ambito del tredicesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri -ex art.32, comma 15, L.449/1997 - di cui alle DAL n.84/2012 e n.134/2013;

Considerato che, nell’ambito del tredicesimo Programma assistenziale sopracitato le persone straniere trattate ammontano a 116 casi, riguardanti prevalentemente minori di 14 anni (82 casi). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente persone affette da patologie importanti: nell’ambito della cardiochirurgia, della chirurgia ortopedica, della oncoematologia, delle forme tumorali, e della nefrologia. I paesi di provenienza più frequentemente interessati sono stati: Albania (33 casi), Bosnia-Erzegovina (17 casi), Zimbabwe (16 casi), popolo Saharawi (15 casi), Kosovo (10 casi), Tunisia (8 casi), Marocco (4 casi), Moldavia (4 casi), Senegal (3 casi), Ucraina (2 casi), Serbia (2 casi), Eritrea (1 caso), Etiopia (1 caso);

Valutato necessario garantire tale tipologia di interventi sanitari con il quattordicesimo Programma assistenziale, per l’anno 2015 al fine di:

a) sostenere i sistemi sanitari dei Paesi individuati come aree prioritarie, attraverso le seguenti azioni:

  • invio ed impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse, che si rendono disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;
  • scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione e addestramento del personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende Sanitarie e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna;

b) sviluppare azioni d’informazione e relazioni istituzionali nei confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi internazionali), per un’informazione sui contenuti del presente Programma assistenziale approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

c) erogare gli interventi di alta specialità (art. 32 comma 15, L.449/1997) a favore di soggetti stranieri prioritariamente in età pediatrica,non erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie attività di cooperazione internazionale e non previsti da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi stessi, né ricompresi in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;

d) non includere nel Programma assistenziale le casistiche relative a:

  • trapianti di organi, per la complessità e la durata nel tempo del percorso assistenziale, nonché le modalità di eventuale attesa del paziente per l’organo e del periodo, piuttosto lungo, di follow up post-trapianto;
  • disturbi neurologici/comportamentali che non possano trovare soluzione in un unico accesso, per i quali si rende necessaria una presa in carico multiprofessionale/interdisciplinare e che richiedono ripetute valutazioni, nel tempo, della loro evolutività;

Preso atto che, per quanto riguarda le priorità territoriali si fa riferimento a quanto previsto dalle deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n.84/2012 e n.134/2013: Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Eritrea, Etiopia, Libia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Senegal, Territori dell’Autonomia Palestinese, Somalia, Tunisia, Kossovo, Serbia nonché al popolo Saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le tipologie di intervento di cui al Progetto regionale Chernobyl si tiene conto delle richieste provenienti dalla Repubblica di Bielorussia e dalle aree ucraine contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl. Si tiene, inoltre, conto delle richieste provenienti da organizzazioni non lucrative del territorio regionale, per minori provenienti dall’Africa sub-sahariana, con riferimento a Zambia e Zimbabwe, considerata la speranza di vita e il basso livello di assistenza sanitaria garantita in detti paesi.

Nell’ambito degli interventi a favore di popolazioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 12/2002, si realizza a favore delle popolazioni quanto viene determinato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

Tenuto conto, inoltre, che si ritiene necessario assicurare la continuità delle cure alle persone già assistite negli anni precedenti, anche se provenienti da aree geografiche non incluse come prioritarie, e precisamente: Argentina, Brasile, Cuba e Libano, di cui all’atto n. 84/2012 dell’Assemblea Legislativa, con valenza che coincide con il termine di validità del Documento di Indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014, la cui efficacia si intende prorogata sino all'approvazione del successivo Documento di Programmazione della Regione Emilia – Romagna;

Considerato che il Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri, di cui alla L.449/97, ha una valenza intersettoriale e si avvale, nell’attuazione del Programma stesso, di un gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n.1660 del 27 febbraio 2013;

Tenuto conto che è stato consolidato il sistema, avviato con propria Deliberazione n.496/2014, di regolazione e di riferimento a livello aziendale per garantire l’accesso degli utenti alle prestazioni e che a tal fine le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli:

1. garantiscono la presa in carico da parte delle proprie strutture sanitarie, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale orientare l’intervento;

2. inviano alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la segnalazione corredata da:

  • relazione clinica sulla condizioni del paziente predisposta da una struttura ospedaliera pubblica del sistema sanitario o del Paese di provenienza;
  • dichiarazione predisposta dalle Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità, o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda l’ attivazione di servizi di supporto all’assistenza sanitaria, in particolare, il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi e il rientro nel Paese d’origine;

Considerato che, in tale ottica, le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli si avvalgono di un Referente di Direzione Sanitaria, quale punto di riferimento per le Associazioni/Istituzioni richiedenti che garantisce:

  • l’applicazione e un attento e costante monitoraggio del Programma, anche da un punto di vista economico;
  • la gestione della casistica, esaminando i casi da trattare ed esprimendo il relativo parere a carattere sanitario.

Tenuto conto, inoltre, che si è ritenuto opportuno presidiare gli aspetti legati alla gestione contabile, di rendicontazione e di presidio delle procedure amministrative in ambito aziendale attraverso l'individuazione di un Referente amministrativo;

Preso atto che, in proposito, è stato costituito un gruppo di lavoro regionale con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n.3094 del 29 marzo 2013 e ss.mm., per verificare l’applicazione del Programma in ambito aziendale e predisporre gli elementi utili alla descrizione dell’attività svolta;

Tenuto conto che le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna devono contribuire, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute e che, a tal fine: 

  • si conferma un finanziamento massimo regionale complessivo di € 1.550.000,00 per l’anno 2015;
  • in caso di superamento del limite di € 1.550.000,00, le Aziende/IRCCS dovranno intervenire con ulteriori risorse economiche proprie per assicurare copertura finanziaria alle restanti spese sostenute per i casi trattati, in un’ottica di collaborazione e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;

Viste le L.R. 30 aprile 2015, nn. 3 e 4;

Dato atto che la copertura finanziaria di tali interventi a carico della Regione sarà assicurata nell’ambito delle risorse a disposizione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015;

Considerato che al Servizio Assistenza territoriale compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale oggetto del presente provvedimento e che allo stesso dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2015 dalle Aziende sanitarie e dall’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute nel 2015 per singolo caso;

Dato atto che, ad esito del monitoraggio sulla realizzazione del Programma assistenziale e relativi oneri, il Responsabile del Servizio Assistenza territoriale provvederà con proprio atto, nel rispetto della normativa contabile vigente ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., all’impegno e alla contestuale liquidazione alle Aziende e all’IRCCS coinvolti degli importi di rispettiva spettanza;

Ritenuto che il Servizio regionale medesimo suindicato, al termine della realizzazione del Programma assistenziale di cui trattasi, predisponga una esaustiva relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;

Visti:

  • il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare l’art. 22;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1511 del 24 ottobre 2011 e n. 335 del 31.03.2015;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • n. 1621/2013 ”Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33” e n. 57/2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di approvare il quattordicesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell’art. 32 della legge 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2015, come specificato in premessa, all’interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014, approvato dall’Assemblea Legislativa Regionale con deliberazioni n.84/2012 e n.134/2013;
  2. di prevedere un finanziamento complessivo per un massimo di € 1.550.000,00 in corrispondenza di prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri per l’anno 2015, dando atto che la copertura finanziaria a carico della Regione sarà assicurata dalle risorse a disposizione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2015;
  3. di prevedere che le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma di cui al punto 1. che precede, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute;
  4. di stabilire che al Servizio Assistenza territoriale compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale e che allo stesso dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2015 dalle Aziende sanitarie e dall’ IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute per singolo caso;
  5. di stabilire che, in caso di superamento del limite complessivo di € 1.550.000,00, le Aziende/IRCCS coinvolti garantiranno, con mezzi propri, la copertura integrale della restante spesa sostenuta per i casi trattati;
  6. di dare atto che all’impegno e alla contestuale liquidazione delle somme spettanti alle Aziende/IRCCS coinvolti, fino a un massimo di € 1.550.000,00, provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente nel rispetto della normativa contabile vigente ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.;
  7. di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, il Servizio Assistenza territoriale predisponga una esaustiva relazione e l’Assessore alle Politiche per la Salute relazioni alla Giunta Regionale in merito ai risultati ottenuti;
  8. di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall’art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod., si rinvia a quanto espressamente indicato nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel BURERT.

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