n.305 del 03.09.2020 (Parte Seconda)

Interventi straordinari sulle specie Storno (Sturnus vulgaris) e Piccione (Columba livia forma domestica), in attuazione dei piani di controllo approvati con deliberazione n. 722/2018 e n. 110/2018, causa COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale.

Richiamato altresì l’art.17 della più volte citata L.R.8/94, a norma del quale gli oneri relativi ai danni alle attività agricole causati da specie protette sono a carico del fondo regionale;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare il punto 1.8 “Il controllo della fauna selvatica (art.19 della Legge n. 157/1992)” nel quale si evidenzia che, tra le specie non oggetto di prelievo venatorio, il piccione (Columba livia forma domestica) e lo storno (Sturnus vulgaris), a causa degli ingenti danni che arrecano alle produzioni agricole e alla scarsa efficacia dei sistemi di prevenzione, rappresentano due specie oggetto di controllo sistematico in quanto unico mezzo di mitigazione dell’impatto delle due specie sull’attività agricola;

Richiamato il “Piano quinquennale di controllo del colombo o del piccione di città (Columba livia forma domestica)- Art.19 della legge n.157/92” di cui alla deliberazione n.110/2018, successivamente modificato con deliberazione n.205/2020, approvato per far fronte ai gravi danni alle produzioni agricole, con particolare riferimento ai cereali, alle colture proteo oleaginose, orticole o portaseme, arrecati da una specie originata da un antico processo di domesticazione della specie selvatica e definibile pertanto “animale domestico inselvatichito;

Dato atto che il sopracitato “Piano di controllo”, considerata la documentata situazione di danneggiamento e lo status normativo ed ecologico proprio del colombo o piccione di città, non prevede una limitazione al contingente di esemplari da rimuovere annualmente così come indicato da ISPRA nel proprio parere, prevede l’abbattimento anche da appostamento temporaneo dall’alba al tramonto, con uso di fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12 caricata a munizione spezzata in prossimità delle colture passibili di danneggiamento e consente l’uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018 “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) - Art. 19 della legge 157/92”, approvata per far fronte al consistente impatto dello storno sulle colture di cereali, sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare su frutteti e vigneti, da una specie inserita nell’elenco delle 100 più dannose al mondo - “100 of the World's Worst Invasive Alien Species” - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN);

Dato atto che la sopracitata deliberazione consente il prelievo della specie con l’uso di fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 novembre e all’interno degli appezzamenti, o al massimo a 100 metri dai confini degli stessi, in cui sono presenti colture sensibili nello stato vegetativo che le rende sensibili ai danni da storno e, nel caso dei frutteti, degli uliveti e dei vigneti deve essere presente il frutto pendente;

Dato atto inoltre che il più volte citato “Piano di controllo” prevede che annualmente la Regione approvi, previo parere favorevole di ISPRA, il contingente di storni abbattibili in controllo suddivisi per Provincia, fatta salva la possibilità di variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti;

Richiamata la propria deliberazione n.432/2020 con la quale è stato approvato il contingente numerico di storni abbattibili nel corso dell’anno 2020 in attività di controllo, pari a 25.000 capi in ambito regionale;

Considerato che nell’anno 2020, a seguito dei provvedimenti assunti a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, pur essendo consentito il “Controllo della fauna selvatica ai sensi delle disposizioni vigenti” in quanto attività svolta nell’interesse pubblico, di fatto le limitazioni alla mobilità imposte dalle disposizioni nazionali e regionali hanno reso ben poco efficace tale attività rispetto agli anni passati;

Considerato inoltre che le circostanze eccezionali derivanti dall'emergenza epidemiologica, hanno comportato oggettive difficoltà anche ai beneficiari dei contributi per l’acquisto di presidi di prevenzione, finanziati con fondi regionali a seguito dell’approvazione della deliberazione n. 1360 del 5 agosto 2019 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica”, tanto che, con deliberazione n. 306 del 6 aprile 2020, sono stati prorogati i termini per l’acquisto dei presidi finanziabili dal 15 marzo 2020 al 30 giugno 2020;

Dato atto pertanto che l’acquisto ma soprattutto la messa in opera del materiale di prevenzione in un periodo in cui le colture sono già in avanzato stato di maturazione, ha reso inefficace per l’annata agraria in corso l’efficacia di tali sistemi di prevenzione dei danni;

Dato atto infine che, per le medesime motivazioni sanitarie, non è stato possibile attuare l’attività formativa e di abilitazione dei coadiutori al prelievo delle specie in oggetto, previsti all’art.16 della L.R. n.8/94;

Preso atto delle note pervenute dalle Organizzazioni professionali agricole che denunciano la gravità della situazione dei danni alle colture causate dalla limitazione delle attività sopradescitte e del ritardo nell’apertura del prelievo allo storno e al piccione in deroga al regime di protezione di cui alla Direttiva 2009/147/CE così come recepito all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992, che trova le proprie motivazioni nella difesa delle produzioni agricole, in particolare colture orticole, frutticole e viticole e che dovrebbe poter essere attuato già a partire dall’inizio di settembre;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più capillari gli interventi attuati sulle produzioni agricole ed aumentare il numero degli operatori impegnati, di prevedere un intervento straordinario sulle specie piccione e storno autorizzando l’attuazione dei citati “Piani di controllo” regionali, di cui alle deliberazioni n. 110/2018 e n.722/2018, nel rispetto delle modalità in essi riportate, anche ai cacciatori in esercizio dell’attività venatoria, nelle giornate e negli orari previsti dal calendario venatorio regionale approvato con deliberazione n. 429/2020, sino all’avvio del “Prelievo in deroga di cui all’art.19 bis della legge 156/92”, oggetto di specifici e separati atti, fissato rispettivamente al 17 settembre per lo storno e al 27 settembre per il piccione;

Ritenuto altresì di prevedere una limitazione numerica dei capi di storno prelevabili da ciascun cacciatore, corrispondente a 20 capi/giorno, al fine di non oltrepassare il limite dei 25.000 capi stabilito con la citata deliberazione n.432/2020, considerato che ad oggi è stato abbattuto un numero di storni pari a circa la metà del contingente consentito;

Considerata la necessità di rendicontare l’attività di prelievo in “controllo” effettuata a seguito dell’applicazione del presente atto, i cacciatori che avranno abbattuto capi di piccione o di storno dovranno comunicare al proprio ATC il numero di capi abbattuti e regolarmente segnati sul tesserino venatorio entro il 30 di settembre 2020 per lo storno ed entro il 15 di ottobre 2020 per il piccione e gli ATC dovranno trasmettere alle Polizie provinciali e alla Regione la rendicontazione dei capi abbattuti entro il 15 ottobre 2020 per lo storno ed entro il 30 di ottobre 2020 per il piccione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

 Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di prevedere, a seguito delle circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 che hanno di fatto ridotto drasticamente i potenziali interventi di controllo e prevenzione delle colture, un intervento straordinario sulle specie piccione e storno autorizzando l’attuazione dei “Piani di controllo” regionali di cui alle deliberazioni n. 110/2018 e n.722/2018 sulle produzioni agricole in essi riportate e nel rispetto delle modalità indicate, anche ai cacciatori in esercizio dell’attività venatoria limitatamente alle giornate e negli orari previsti dal calendario venatorio regionale approvato con deliberazione n. 429/2020, sino all’avvio del “Prelievo in deroga di cui all’art.19 bis della legge 157/92” oggetto di specifici e separati atti;
  3. di precisare che il presente “Piano straordinario sulle specie storno e piccione” integra le modalità di attuazione dei “Piani controllo di cui alle citate deliberazioni n.110/2018 e n. 722/2018, senza alterarne la sostanza e ne costituisce parte integrante;
  4. di confermare in 25.000 in ambito regionale il numero di capi di storno complessivamente abbattibili in attività di controllo così come previsto dalla deliberazione n.432/2020 “Delibera n.722/2018 – Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris)- Art.19 della legge n.157/92. Approvazione dei contingenti numerici di capi di storno abbattibili nel corso dell’anno 2020” e di autorizzare ciascun cacciatore all’abbattimento in “controllo” di un numero massimo di 20 capi/giorno;
  5. di prevedere che i cacciatori che avranno abbattuto capi di piccione o di storno nell’ambito del presente “Piano straordinario” comunichino al proprio ATC il numero di capi abbattuti per ciascuna specie, regolarmente segnati sul tesserino venatorio, entro il 30 di settembre 2020 per lo storno ed entro il 15 di ottobre 2020 per il piccione e che gli ATC dovranno trasmettere alle Polizie provinciali e alla Regione la rendicontazione dei capi abbattuti entro il 15 ottobre 2020 per lo storno ed entro il 30 di ottobre 2020 per il piccione;
  6. di prevedere fin d’ora che il Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca possa sospendere con propri atti, anteriormente alla data del 30 novembre, l’attuazione del “Piano di controllo dello storno” di cui alla deliberazione n.722/2018, qualora si possa presumere il superamento del limite massimo di prelievo annuale stabilito con deliberazione n.432/2020 e fissato in 25.000 capi;
  7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  8. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina