SUPPLEMENTO SPECIALE n. 149 del 01.08.2012

Relazione

RelazioneCon il presente progetto di legge, la Regione intende dotarsi di un nuovo quadro normativo organico per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico nonché per la disciplina della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne.

Si è inteso, infatti, unificare, in un unico corpo normativo, le disposizioni relative alla pesca sportiva, professionale e all’acquacoltura (attualmente contenute nella legge regionale n. 11 del 1993) e le disposizioni relative alle licenze per l’esercizio della pesca nelle acque interne (attualmente contenute nella legge regionale n. 23 del 1978), modificandole per adeguarle alle intervenute normative di carattere comunitario, per corrispondere alle mutate esigenze del contesto socio-economico ed ambientale di riferimento e per dare attuazione ai principi si semplificazione e snellimento delle procedure.

Come noto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha confermato, in capo alle Province, le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne (art. 19, comma 1, lett. f)).

In vigenza di tale assetto sono state approvate, nell’ambito delle misure urgenti per il risanamento dei conti pubblici di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nuove disposizioni che rivedono il ruolo e le prerogative delle Province anche in termini di esercizio delle funzioni attribuite.

Nelle more dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011 e stante la necessità di definire, nel presente progetto di legge, l’attribuzione delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne, pur in un contesto di riferimento giuridico in rapida evoluzione rappresentato, da ultimo, dal Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali, si è ritenuto utile prevedere una norma a carattere transitorio (art. 3, comma 2) di attribuzione delle funzioni alle Province, quali Enti territorialmente competenti.

Il progetto proposto rafforza in senso complessivo l’obiettivo della conservazione e valorizzazione della fauna ittica, con particolare riferimento alle specie autoctone, attraverso la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e la disciplina della pesca, evidenziando lo stretto legame tra fauna ittica ed ambiente in cui vive e si riproduce.

Costituiscono un’importante innovazione rispetto alle leggi regionali n. 23 del 1978 e n. 11 del 1993, i seguenti aspetti:

- sotto il profilo della tutela del patrimonio ittico:

  • il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona (art. 9, comma 1);
  • la previsione che la Giunta adotti specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive (art. 9, comma 1, seconda parte);
  • la previsione che, nell’ambito degli interventi in alveo, l’Ente territorialmente competente impartisca all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e gli adempimenti da eseguire, a spese dell’interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l’eventuale successivo ripopolamento (art. 9, comma 4);
  • le norme concernenti il divieto di cattura delle rane verdi e lo sfruttamento sostenibile delle anguille (artt. 21 e 22);

- sotto il profilo della valorizzazione delle specie ittiche:

  • l’istituzione, in zone di particolare rilevanza turistica, di aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni; su tali aree è consentito il rilascio di permessi a pagamento i cui importi sono introitati dal Comune(art. 20);

- sotto il profilo della semplificazione:

  • l’istituzione, a livello territoriale, della “Commissione ittica locale”, unificando le attuali Commissioni ittiche di bacino e Commissioni di gestione delle zone ittiche (art. 6, comma 5);
  • il superamento della licenza di pesca sportiva e l’individuazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione quale titolo abilitativo all’esercizio della pesca sportiva (art. 14, comma 1);
  • l’istituzione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca regolamentata; a decorrere dalla sua attivazione, sarà possibile il pagamento on line delle relative tasse di concessione (art. 16).

Costituiscono, infine, ulteriori novità rispetto all’attuale impianto normativo la previsione della licenza di pesca sportiva di tipo C, di durata mensile (art. 11, comma 2, lett. c), e l’ampliamento delle categorie dei soggetti esentati dal possesso della licenza di pesca sportiva (art. 14, comma 2), in particolare:

  • è stata abbassata l’età minima (da 13 a 12 anni) al di sotto della quale non è richiesta la licenza, l’esenzione inoltre opera fino a 18 anni, se si è in possesso di attestato di frequenza ad un corso di avvicinamento all’esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
  • sono stati esentati coloro che hanno superato i 65 anni ed i soggetti con handicap, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In sintesi, il progetto di legge, costituito complessivamente, di 29 articoli, è strutturato in 4 Titoli:

I) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (artt. 1-7), articolato in due capi:

Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative (artt. 1-3) che illustra le finalità del progetto medesimo (art. 1), specificando che l’ambito di applicazione è quello delle acque interne (art. 2) e suddividendo le funzioni tra Regione ed Enti territorialmente competenti (art. 3);

Capo II - Strumenti di programmazione e gestione (artt. 4 -7), che individua, nel Piano ittico regionale (art. 4, commi 1 e 2), nella Carta ittica regionale (art. 4, commi 3 e 4), e nei Programmi ittici annuali (art. 5) gli strumenti programmatici all’interno dei quali si sviluppano gli interventi in favore della fauna ittica; prevede l’istituzione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali (art. 6), nelle quali è prevista la presenza di tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti delle associazioni piscatorie, del mondo scientifico, e che disciplina infine l’Associazionismo (art. 7).

II) TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL’AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (artt. 8-17), articolato in due capi:

Capo I - Conservazione della fauna ittica e dell’ambiente (artt. 8-10) che prevede il coordinamento con le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente e della fauna minore secondo le disposizioni regionali vigenti (art. 8); prescrive il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona (art. 9, comma 1); rafforza il principio, nell’esecuzione degli interventi in alveo, della salvaguardia della fauna ittica (art. 9, comma 4); fissa i principi fondamentali per l’individuazione e gestione, da parte degli Enti territorialmente competenti, di tratti di corpi idrici nei quali prevedere forme di gestione particolare: “zone di ripopolamento e frega” (art. 10, comma 2), “zone di protezione integrale” (art. 10, comma 3), “zone di protezione delle specie ittiche” (art. 10, comma 4) e “zone a regime speciale di pesca” (art. 10, comma 5);

Capo II - Esercizio della pesca e dell’acquacoltura (artt. 11-17) che detta norme per l’esercizio della pesca, in particolare sotto il profilo delle licenze (art. 11); prescrive i divieti in termini sia di mezzi sia di modalità per l’esercizio della pesca (art. 12); disciplina la pesca professionale, recependo quanto definito con il D.Lgs. n. 4 del 2012 (art. 13); prevede, nell’ottica dello snellimento delle procedure, che la licenza di pesca sportiva sia costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione, accompagnata da un documento di identità (art. 14); disciplina l’uso del tesserino di pesca controllata, necessario per la registrazione delle catture quando si intende esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi (art. 15); prevede l’istituzione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata (art. 16) e regolamenta gli impianti di acquacoltura (art. 17).

III) ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ DIVERSE (artt. 18-22) che detta disposizioni in materia di attività agonistiche (art. 18), pesca a pagamento (art. 19), istituzione delle aree di pesca regolamentata (art. 20) e specifiche misure in relazione al divieto di cattura delle rane verdi ed allo sfruttamento sostenibile delle anguille, specie in pericolo (artt. 21 e 22).

IV) VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI (artt. 23-29), articolato in due capi:

Capo I - Vigilanza, controlli e sanzioni (artt. 23-25) che individua i soggetti deputati alla vigilanza ittica (art. 23) ed ai controlli (art. 24) e quantifica le relative sanzioni (art. 25), aggiornandone gli importi;

Capo II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali (artt. 26-29) che prevede la definizione, con apposito regolamento emanato dalla Giunta, delle norme di attuazione del progetto di legge (art. 26); abroga espressamente le previgenti norme, dettando specifiche disposizioni transitorie (art. 27); contiene la norma finanziaria (art. 28) e la clausola valutativa (art. 29).

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