n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica all'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi sito in Via Finghè nel comune di Brescello (RE) ad opera della Ditta Gheo Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Modifica all’impianto di recupero di rifiutispeciali pericolosi sito in Via Finghè nel comune di Brescello (RE)” ad opera della Ditta “Gheo Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti;

c. le tipologie e la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero devono rimanere inalterate rispetto a quelle attualmente autorizzate mediante AIA rilasciata dalla Provincia di Reggio con nota prot. 74190/16687 in data 11 ottobre 2007;

d. è fatto obbligo di ottenere la modifica dell’AIA dalla Provincia di Reggio Emilia per le modifiche prospettate alle attività di smaltimento (D13) e recupero (R12) di rifiuti oggetto della presente procedura di verifica (screening);

e. deve essere aggiornata la garanzia finanziaria prestata alla Provincia di Reggio Emilia ai sensi della DGR del 13 ottobre 2003, n. 1991 in relazione alle nuove operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti prospettate dalla ditta;

f. le operazioni di lavaggio effettuate sui rifiuti di imballaggio devono essere autorizzate ai sensi della normativa rifiuti vigente, e come tale deve essere presentata tutta la documentazione tecnica richiesta dall’Autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo;

g. le operazioni di triturazione effettuate sui rifiuti di imballaggio devono essere autorizzate ai sensi della normativa rifiuti vigente, e come tale deve essere presentata tutta la documentazione tecnica richiesta dall’Autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo;

h. le operazioni di stoccaggio a valle delle operazioni oggetto della richiesta della ditta (D13, R12) devono essere svolte in conformità alla normativa vigente ed a quanto previsto nell’atto autorizzativo che la ditta deve acquisire per l’esercizio delle sopracitate operazioni;

i. l’accettazione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle norme sul trasporto e tracciabilità dei rifiuti e dei formulari di identificazione, ove presenti;

j. per quanto riguarda l’operazione R12, la ditta deve presentare tutta la documentazione tecnica richiesta dall’Autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo, al fine di verificare la rispondenza alla normativa di settore vigente (elaborati grafici e descrittivi dell’attività, codici CER, modalità e attrezzature per il trattamento, aree di trattamento e stoccaggio, dispositivi inerenti la sicurezza sul lavoro adottati, …);

k. le valutazioni inerenti le attribuzioni dei codici CER a valle delle operazioni D13 ed R12 devono essere svolte in conformità alla normativa vigente e presentate al momento dell’acquisizione dell’atto autorizzativo;

l. per quanto riguarda l’operazione D13 la ditta deve presentare tutta la documentazione tecnica richiesta dall’Autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo, al fine di verificare la rispondenza alla normativa di settore vigente (elaborati grafici e descrittivi dell’attività, codici CER, modalità e attrezzature per il trattamento, aree di trattamento e stoccaggio, dispositivi inerenti la sicurezza sul lavoro adottati, …);

m. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti di immissione e, laddove applicabili, i limiti acustici differenziali previsti dalla normativa vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all’impianto in oggetto;

n. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;

o. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

p. tutte le pavimentazioni dell’impianto devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

q. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

r. pur considerando che il progetto non prevede scavi né opere che interessino il sottosuolo, si ribadisce che ai sensi dell’art. 47 delle NTA del PTCP 2010:

  • ogni intervento che comporti operazioni di scavo nelle aree di tipo “b2 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti” è subordinato all’esecuzione di sondaggi preliminari svolti in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici;
  • in attesa di specifici approfondimenti finalizzati all’eventuale riperimetrazione del vincolo da condursi in sede di variante allo strumento urbanistico comunale, trova applicazione un’area di rispetto archeologico di ampiezza pari a 15 metri per lato dall’asse stradale romano che attraversa l’impianto, in tale fascia ogni intervento comportante modifiche al sottosuolo è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Seconda e alla Parte Quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Gheo Srl; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Brescello; all’ARPA - Sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento di assoggettabilità.

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