n.374 del 28.10.2020 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Terme della Salvarola di Sassuolo (MO) - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 4202 del 7/3/2019

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

Vista la propria determinazione n. 4202 del 7/3/2019 con cui è stato concesso al Poliambulatorio privato Terme della Salvarola, Via Salvarola n. 137, Sassuolo (MO), il rinnovo con ampliamento di accreditamento;

Considerato che l’accreditamento concesso, a seguito di quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 23, comma 3, è stato poi prorogato nella sua validità di un ulteriore anno e avrà scadenza il 6/3/2024;

Vista la domanda di ampliamento dell’accreditamento pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 22/5/2019, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Terme della Salvarola S.p.A., con sede legale in Sassuolo (MO), per lo stesso Poliambulatorio, per l’attività di Diabetologia e Urologia;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura per ampliamento delle attività di Diabetologia e Urologia svolte in ambulatorio medico, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale e trasmessa con nota NP/2020/5860 del 29/1/2020, con cui si evidenzia che si è proceduto alla verifica documentale delle attività richieste come ampliamento dell’accreditamento;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività sopraindicate, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento delle attività di cui trattasi con riserva, da parte dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare una visita di verifica sul campo secondo quanto concordato con la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della L.R. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Terme della Salvarola, sito in Via Salvarola n. 137, Sassuolo (MO), già accreditato con proprio atto n. 4202 del 7/3/2019, l’ampliamento dell’accreditamento per le attività, svolte in ambulatorio medico, di Diabetologia e Urologia;

2. di dare atto che l’ampliamento dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di dare atto inoltre che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, riguarda le seguenti articolazioni:

- Poliambulatorio per le seguenti attività (visite e prestazioni):

- svolte in ambulatorio medico:

- Allergologia;

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermatologia;

- Diabetologia;

- Dietologia ed Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Geriatria;

- Gastroenterologia;

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Medicina interna;

- Neurologia;

- Oculistica;

- Ortopedia e traumatologia;

- Ostetricia e ginecologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Pneumologia;

- Reumatologia;

- Urologia;

- svolte in ambulatorio chirurgico:

- Chirurgia generale

- Chirurgia plastica

- Punto prelievi;

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

con esclusione delle seguenti discipline e/o prestazioni:

- Ambulatorio Colposcopia (Ostetricia e Ginecologia);

- Ambulatorio Fisiopatologia Prenatale (Ostetricia e Ginecologia);

- Ambulatorio di Isteroscopia Diagnostica (Ostetricia e Ginecologia);

- Servizio monitor gravidanza fisiologica / rischio / termine (Ostetricia e Ginecologia);

- Laboratorio di elettroencefalografia / Poligrafia (Neurologia);

- Laboratorio di esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo (Neurologia);

- Laboratorio di medicina del sonno (Neurologia);

- Laboratorio di neuropsicologia (Neurologia);

- Laboratorio di neurosonologia Prestazioni di base e speciali (Neurologia);

- Laboratorio di potenziali evocati (Neurologia);

- Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia (Neurologia);

- Elettromiografia prestazioni speciali (Neurologia);

- Elettrocardiografia da sforzo (Cardiologia);

- TILT Test (Cardiologia);

- Cardiologia pediatrica (Cardiologia);

4. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare il riscontro sul campo dei requisiti applicati, a completamento e conferma del procedimento, nel corso di vigenza dell’accreditamento in essere;

5. di dare atto che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 22/2019, con le modalità ivi indicate;

6. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 3., comprensivo dell’ampliamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L.R. n. 22/2019, avrà scadenza il 6/3/2024;

7. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

9. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

10. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

11. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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