n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della IGP Vitellone bianco dell’Appennino centrale. Anno 2025
Visti:
- il Regolamento (UE) 1143/2024, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
- la decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2018 di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C441 del 7 dicembre 2018 di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» (IGP), con cui è pubblicato il Documento Unico;
- il decreto dirigenziale del 16 maggio 2023, pubblicato il 25 maggio 2023 sul n. 121 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale, avente come oggetto “Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone dell’Appennino centrale»” con cui è pubblicato il disciplinare di produzione in corso di validità;
Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:
- ai sensi del punto 1, lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Acquisita agli atti al prot. n. 9/10/2025.1012002.E, la proposta di modifica del disciplinare della IGP Vitellone bianco dell’Appennino centrale presentata dal Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appennino centrale;
Considerato che:
- tale proposta di modifica è relativa all’articolo 3.1 e in particolare riguarda:
- l’età di macellazione che è stata sostituita con le “categorie” come definito dalla griglia di classificazione SEUROP e con le categorie A (maschi compresi tra 12 e 24 mesi), C (maschi di età superiore ai 12 mesi castrati), E (femmine di età superiore ai 12 mesi che non hanno figliato);
- sostituisce l’obbligo di iscrizione alla sezione “Registro Genealogico del Giovane Bestiame” del Libro Genealogico Nazionale con l’iscrizione al Libro Genealogico Nazionale;
- di conseguenza è stato coerentemente proposto l’aggiornamento del documento unico al punto 3.2 “Mangimi e materie prime”;
- la modifica proposta non rientra nella definizione di modifica dell’Unione perché, ai sensi dell’art. 24 paragrafo 3 del Reg. UE 1143/2024, il cambiamento del documento unico non comporta una modifica del nome, non rischia di annullare il legame con la zona geografica e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto;
- tale proposta di modifica è inoltre relativa:
- all’articolo 5.1 e in particolare riguarda la classificazione della carcassa il cui stato di ingrassamento è stato aumentato da 3 a 4;
- all’articolo 6.1 “contrassegni” e 6.3 “etichetta” in cui vengono definite, rispettivamente, le dimensioni minime del contrassegno 4x4 cm, e del logo di 1,5 cm di diametro;
Considerato inoltre che:
- il giorno 5 novembre 2025 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 274 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla modifica del disciplinare della IGP « Vitellone bianco dell’Appennino centrale », e contestualmente la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;
- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;
Acquisito agli atti al Prot. 10/12/2025.1236737.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;
Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento n. 1143/2024, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione n. 1523/2022;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:
- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dalla possibilità di elevare a 28-30 mesi l’età di macellazione delle femmine che non hanno figliato e dei maschi castrati che con l’avanzare dell’età tendono a depositare maggiormente grasso, sia di copertura che di marezzatura che può comportarne una maggiore tenerezza e capacità di frollatura e quindi di adeguare la denominazione alle specifiche richieste del mercato pur mantenendo le caratteristiche distintive della IGP;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla valorizzazione del ruolo delle produzioni zootecniche all’interno della filiera agroalimentare;
- la mancanza di osservazioni in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
- non si riscontrano eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere l’approvazione della modifica;
Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della IGP Vitellone bianco dell’Appennino centrale;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 08 settembre 2025 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);
Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7bis del d.lgs. n.33 del 2013;
Viste, inoltre:
- deliberazione di giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 concernente, in particolare, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e nonché la successiva determinazione n. 11415/2025 che proroga gli incarichi dirigenziali al 31 dicembre 2025;
- la propria determinazione n. 2604 del 08/02/2023 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della IGP Vitellone bianco dell’Appennino centrale, ai sensi del Regolamento (UE) 1143/2024, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appennino centrale, con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- assenza di interessi contrapposti;
2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
3) di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 secondo quanto previsto nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.