n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)
Aggiornamento delle misure fitosanitarie per il contrasto ed il controllo di Aleurocanthus spiniferus per l'anno 2026 e successivi nella Regione Emilia-Romagna
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D.lgs. 2 febbraio 2021, n.19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- l’art. 6, comma 3. lettera o, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 che prevede, fra le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- l’art. 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante “I Servizi fitosanitari regionali curano l’attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031”;
Considerato:
- che l’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus è classificato da quarantena rilevante per l’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE)n. 2016/2031;
- che il suddetto organismo nocivo è indicato tra gli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione nel Regolamento (UE)n. 2021/2285 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- che Aleurocanthus spiniferus rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie ornamentali presenti nel contesto urbano e per le aree viticole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente;
Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Emilia-Romagna attraverso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ad eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali, eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena e applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
Considerato che dal 2018 sono state effettuate le indagini relative ad Aleurocanthus spiniferus con rinvenimento dell’aleurodide che hanno reso necessario definire aree delimitate per la presenza di Aleurocanthus spiniferus in Emilia-Romagna istituendo zone infestate e relative zone cuscinetto definendo le misure fitosanitarie da realizzare contro questo organismo nocivo nei diversi ambiti in cui è stato rinvenuto;
Considerato che nel corso delle indagini condotte nel corso del 2024 e 2025 relative ad Aleurocanthus spiniferus sono stati individuati nuovi focolai dell’organismo nocivo nella provincia di Parma, Bologna e Forli-Cesena, si è reso pertanto necessario aggiornare l’Allegato 1 della determinazione n.24751 del 19-11-2024;
Considerata l’ampia diffusione dell’organismo sul territorio regionale, si ritiene necessario che, a seguito del riscontro di positività, l’area infestata sia estesa all’intero territorio del comune interessato. Resta invariato il criterio di delimitazione dell’area di buffer (cuscinetto)di ampiezza pari a 2 km, determinata a partire dal perimetro comunale così definito.
Vista altresì la necessità di aggiornare le misure fitosanitarie per il contrasto il controllo di Aleurocanthus spiniferus per l’anno 2026 nella formulazione di cui all’ Allegato 2 del presente atto;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- Dato atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e per quanto previsto dal PIAO;
Viste, altresì: la determinazione n. 4188 del 27 febbraio 2026, del Direttore Generale Agricoltura, caccia pesca, “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;
Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto:
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1 e l’Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. che la propria precedente determinazione n.24751 del 19/11/2024 esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, ai Consorzi Fitosanitari delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, ai Comuni interessati, agli operatori iscritti al Registro Unico degli Operatori Professionali coinvolti;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.