n.294 del 08.10.2014 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione preventiva art. 60 D.P.R.753/80 della variante progettuale per riqualificazione area tra via Berti Pichat e via Ranzani in comune di Bologna, comparto R.3.53 nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Proponente Soc. HERA S.p.A.
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali la variante all’intervento già autorizzato con D.D. n. 7939 del 13/7/2012 di “Attuazione del progetto di riqualificazione dell'area compresa tra il ponte Mascarella, Viale Berti Pichat, Via Ranzani e Ferrovia” in Via Berti Pichat 2/4 Lotto privato comparto R3.53, in comune di Bologna, (fg. 164 mapp. n. 41, 441 e 442), ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dai sotto elencati elaborati grafici pervenuti con prot. n. PG.2014.262678 del 15/7/2014 e depositati presso l’archivio del Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
- Relazione illustrativa variante (REL NOF 01 del 11/7/2014);
- Elaborato grafico interventi di variante RFI-FER (NOF 01 del 11/7/2014);
- Elaborato grafico tavola comparativa RFI-FER (NOF 02 del 11/7/2014);
- Dichiarazione liberatoria (prot. Hera 88197 del 14/7/2014);
3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alla seguente prescrizione impartita dalla soc. F.E.R. e dall’U.S.T.I.F. di Bologna;
a) ai sensi dell’art. 39 del DPR 753/80 l’illuminazione del parcheggio dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;
5. di stabilire inoltre quanto segue;
- l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale terminela presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sotto indicata;
“È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato A - parte seconda - della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013.
8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.