n.229 del 25.07.2018 periodico (Parte Seconda)
Concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irrigazione aree destinate a verde pubblico in comune di Reggio Emilia (RE) - Località Piazzale Europa - (Pratica n. 26068 - Codice procedimento RE17A0021) Concessionario STU REGGIANE S.P.A.(N. DET-AMB-2018-3333 DEL 29 GIUGNO 2018)
La Dirigente (omissis) determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta STU Reggiane S.p.A. C.F./P.IVA 02662420351 con sede in Reggio Emilia (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Piazzale Europa da destinarsi ad uso irrigazione di aree destinate a verde pubblico;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,50 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m3 6.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2027;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 29 giugno 2018 n. DET-AMB-2018-3333
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, prima della consegna del presente disciplinare firmato dovrà procedere all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata e comunicare l’avvenuta installazione a questa Struttura, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:
- ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti n.4 - 42121 Reggio Emilia;
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127 Bologna;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Via Garibaldi n.5 - 43121 Parma;
Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001. (omissis)