n.37 del 25.02.2015 periodico (Parte Seconda)

Ampliamento accreditamento per il Servizio di radiologia alla Struttura "Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A." di Montecatone-Imola

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

  • la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08,che stabilisce che che il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali concede o nega l'accreditamento con propria determinazione;
  • la propria Determinazione n. 3609 del 8/10/2010 con la quale è stato concesso l’accreditamento della Struttura Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
  • n. 53 del 21 gennaio 2013;
  • n. 624 del 21 maggio 2013.

Preso atto che con nota pervenuta a questa amministrazione, Prot. n. PG 247569/2013 del 10/10/2013 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, il legale rappresentante, chiede oltre al rinnovo dell’accreditamento della Struttura Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., con sede legale in Imola, via Montecatone n.37, anche l'accreditamento del Servizio di Radiologia;

Preso atto che, successivamente alla effettuazione della visita di verifica con DGR 1311/2013 è stato definito che gli accreditamenti concessi, mantengono la loro validità fino al 31 luglio 2016 e che l'accreditamento della Struttura in argomento rientra in tale disposizione.

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'ampliamento dell'accreditamento unicamente per il Servizio di radiologia;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Comune di Imola autorizzazione P.G. n. 32420 del 30/6/2001, n. 31619 del 14/6/2002, n. 31617 del 14/6/2002, n. 56077 del 20/116/2003, n. 59166 del 11/11/2004, n. 57822 del 30/10/2006, n. 57881del 30/10/2006, n. 45151 del 22/8/2006;

Tenuto conto delle risultanze dell’esame della documentazione sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2014/13916 del 14/11/2014, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamati:

  • il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
  • il DLgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Richiamato altresì quanto stabilito dal titolo lV capo I della L.R. 4/008, in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, l'ampliamento dell'accreditamento per il Servizio di radiologia, alla Struttura Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., con sede legale in Imola, via Montecatone n. 37;

2) che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto ed ha scadenza al 31/7/2016, ai sensi della D.G.R. 1311/2014;

3) di stabilire che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del Dlgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) che è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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