n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Conferma dell’ambito territoriale della Comunità Montana Alta Valmarecchia ai sensi delle LL.RR. n. 17/2009 e n. 10/2008

IL PRESIDENTE

decreta:

(omissis)

Art. 1

Ambito territoriale

L’ambito territoriale della Nuova Comunità montana Alta Valmarecchia è confermato nell’ambito attuale della Comunità montana Alta Valmarecchia, come composto dal territorio dei seguenti Comuni: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello.

L’adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non comporta alcuna novazione soggettiva, l’ente conserva la titolarità del proprio patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale della Comunità montana Alta Valmarecchia continuano con la Nuova Comunità montana Alta Valmarecchia. I contratti di lavoro subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova Comunità montana Alta Valmarecchia fino alla loro scadenza naturale.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, è fissato al 15 febbraio 2010. Qualora i Comuni non provvedano all’approvazione delle modifiche entro tale termine si applica l’art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008.

 Art. 3

Insediamento degli organi

Entro il 15 aprile 2010, i Consigli comunali devono procedere all’elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio della Comunità montana secondo le modalità previste nello Statuto, dandone tempestivamente comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.

I nuovi componenti entrano a far parte del Nuovo Consiglio comunitario nella seduta di insediamento che deve essere convocata entro dieci giorni dalla data di elezione dei propri rappresentanti da parte dell’ultimo Consiglio comunale.

Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio della Comunità montana, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 4

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina