n.158 del 26.10.2011 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio hospice "La Casa di Iris" - Piacenza
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
Viste:
la nota pervenuta a questa amministrazione in data 1/6/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Consorzio Iris, con sede legale in Piacenza, via Macellari, 39, chiede l’accreditamento dell’Hospice “La Casa di Iris” con sede di riferimento in Via Bubba 98, Piacenza;
la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Piacenza (prot.n. 13 del 31/5/2011);
Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali per le cure palliative (hospice), ed è prevista nell’ambito della programmazione stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale 1602/00 e successive modifiche;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2011/6921 del 10/6/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
- di concedere l’accreditamento provvisorio, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
- Struttura residenziale per le cure palliativa (Hospice) “La Casa di Iris” ubicata in Via Bubba a Piacenza per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, per 16 posti letto;
- di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni,;
- di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro un tempo massimo di 12 mesi, a decorrere della data di adozione del presente atto, la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;
- di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.