n.100 del 20.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Crisi idrica. Proroga dello stato di crisi regionale nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il territorio della regione Emilia-Romagna, ed in particolare quello delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in anni recenti è stato frequentemente interessato da fenomeni di siccità a causa di una marcata riduzione delle precipitazioni nevose e piovose nei periodi dell’anno normalmente interessati dalle stesse;

- per l’anno 2011 le precipitazioni cumulate nel territorio regionale sono state inferiori del 20 - 30 %, con punte pari anche al 40% nell’area orientale della regione, rispetto ai valori attesi per il clima del periodo 1991/2010;

- tale tendenza si è mantenuta anche nei primi mesi dell’anno 2012, comportando per il semestre ottobre 2011 marzo 2012 nel territorio regionale valori di precipitazioni cumulate inferiori rispetto ai valori attesi per il clima del periodo 1991/2005 del 20-40% nell’area occidentale e del 50-60% nell’area orientale;

- la scarsità delle precipitazioni ha determinato conseguenti criticità idriche nei territori interessati;

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 1/2005 è stato pertanto dichiarato lo stato di crisi regionale a fini idropotabili fino al 31 maggio 2012 nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini con proprio decreto n. 214/2011, con il quale sono state definite le misure necessarie a farvi fronte;

Ritenuto di prorogare fino al 30 settembre 2012 lo stato di crisi regionale nel territorio delle suddette province in considerazione della prevedibile permanenza del deficit del bilancio idrico fino a tale data;

Ravvisata la necessità di assicurare fino al 30 settembre 2012 l’applicazione di limitate misure definite nel decreto n. 214/2011;

Dato atto del parere allegato;

decreta: 

1) di prorogare fino al 30 settembre 2012 lo stato di crisi regionale dichiarato con proprio decreto n. 214/2011 per fini idropotabili nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

2) che, al fine di assicurare continuità dell’approvvigionamento idrico per uso idropotabile dalle fonti individuate ai sensi del punto 2 del dispositivo del richiamato decreto n. 214/2011, le AATO di Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini, nonché la società Romagna Acque-Società delle Fonti SpA provvedano a richiedere la proroga delle autorizzazioni già rilasciate;

3) che la Regione, in deroga al Regolamento regionale n. 41 del 2001, possa autorizzare per motivi di emergenza prelievi superiori ai 5 l/s dalle fonti di cui sopra;

4) che in deroga all’art. 4 del Regolamento regionale n. 41/2001 la proroga dell’autorizzazione sia rilasciata con determinazione del dirigente responsabile del Servizio regionale Tutela e Risanamento Risorsa Acqua;

5) che per il rilascio di dette autorizzazioni possa essere convocata apposita conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241 del 1990;

6) che per i prelievi ad uso idropotabile, attualmente in essere da acque superficiali, possa trovare applicazione l’istituto della deroga di cui al comma 1, art.58 delle Norme del Piano di Tutela delle acque approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

7) che le AATO di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini provvedano al monitoraggio dei costi aggiuntivi conseguenti all’attuazione delle misure di emergenza che saranno oggetto di riconoscimento in sede di revisione tariffaria periodica;

8) che i Comuni, le Province, le Autorità e gli altri soggetti a vario titolo competenti al rilascio di assensi comunque denominati, che si rendano necessari per la gestione della risorsa idrica, provvedano a tal fine con la massima tempestività;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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