n.203 del 26.06.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del piano di prelievo del Capriolo in selezione e ridefinizione dei distretti di gestione del capriolo e del daino negli ATC di Forlì-Cesena - Stagione venatoria 2019 -
2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l’art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche come il capriolo, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il capriolo (§ 2.6.2), definisce:

- nel comprensorio 1 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile della consistenza della specie. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie;

- nei comprensori 2 e 3 obiettivi conservativi della specie programmando densità obiettivo:

- comprese tra 3 e 15 capi/kmq e fissando valori progressivamente crescenti procedendo dall’area basso-collinare verso quella alto-collinare per il comprensorio 2;

- superiori a 15 capi/kmq nella porzione più meridionale del comprensorio 2, posta a ridosso del comprensorio 3 e nel comprensorio 3;

- adattandole, qualora le unità di gestione si sovrappongano per ampie porzioni (≥25% del totale) all’area critica per i danni da capriolo e/o all’area a maggior rischio di collisione con ungulati selvatici e tenendo conto degli impatti correlabili all’abbondanza del cervide e delle altre specie di ungulati selvatici eventualmente presenti;

- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

- per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni);

- per i comprensori 2 e 3, conferma del modello in uso che ha dato risultati soddisfacenti. Nelle unità gestionali al cui interno si concentrano gli impatti alle produzioni agro-forestali, monitoraggio dell’andamento delle densità, introducendo tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l’obiettivo gestionale, ricorrendo localmente, quando necessario, al controllo delle popolazioni;

Atteso che gli ATC FCO1, FCO2 e FCO4, in ottemperanza ai disposti di cui al sopra citato art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con note protocollo n. PG/2019/213180 del 28/02/2019 e n. PG/2019/455683 del 14/5/2019, successivamente integrata con nota del 21/5/2019, registrata in atti al Prot. n. PG/2019/475467, del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, hanno formulato una proposta di modifica perimetrale degli attuali distretti di gestione degli ungulati, che di seguito si riassume:

- l’attuale distrettualizzazione, disegnata sulla base dei precedenti strumenti di pianificazione gestionale, non si adatta in modo efficiente ed efficace alla perimetrazione dei nuovi Comprensori Omogenei 1 e 2, pertanto, al fine di giungere ad un progressivo adattamento, per tutti gli aspetti gestionali, alla nuova pianificazione regionale prevista dal PFVR 2018-2023, appare indispensabile modificare i distretti di gestione in modo che possano consentire strategie gestionali unitarie, uniformi e coerenti con la pianificazione regionale;

- la proposta di modica dei confini distrettuali per la gestione del capriolo e del daino negli ATC di Forlì-Cesena che ne consegue risponde più coerentemente alle esigenze sia di definizione degli obiettivi di pianificazione, sia alla realizzazione e implementazione di tutti gli aspetti operativi della gestione venatoria degli ungulati quali i censimenti, l’elaborazione dei dati, i piani di prelievo, la distribuzione e gestione dei cacciatori di selezione all'interno dei Distretti stessi, ecc.;

- in dettaglio le modifiche riguardano i seguenti distretti di gestione del capriolo e del daino:

- in ATC FO1, i Distretti CaA1, CaB1 e CaC1, vengono spostati verso il territorio collinare lasciando il restante territorio, nell’ambito del Comprensorio Omogeneo 1, alla gestione del capriolo con obiettivo non conservativo "eradicazione", tipico della "pianura";

- in ATC FO2:

- i Distretti CaA2, CaB2 e CaC2, vengono spostati anch'essi verso il territorio collinare lasciando la restante superficie, nell’ambito del Comprensorio Omogeneo 1, alla gestione del capriolo con obiettivo non conservativo "eradicazione", tipico della "pianura";

- i Distretti CaA2 e CaE2 vengono accorpati andando a costituire il nuovo CaA2;

- i Distretti CaB2 e CaC2 vengono accorpati andando a costituire il nuovo CaB2;

- il Distretto CaF2 viene rinominato in CaC2;

- in ATC FO4, i Distretti CaA4 e CaC4 cedono reciprocamente una porzione di territorio di circa 300 ettari al fine di facilitare la gestione delle aree stesse, difficilmente gestibili in quanto comprese fra AFV, ATV ed Oasi;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, registrata e acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca protocollo NP/2019/14558 del 22 maggio 2019, con la quale si valutano favorevolmente le suddette proposte;

Preso atto delle analisi e delle valutazioni favorevoli che trovano effettivo riscontro nella necessità di adeguare alle indicazioni contenute nel PFVR 2018-2023, sia tutta la gestione operativa sia gli aspetti legati alla pianificazione, riferibili alla suddivisione del territorio nei nuovi comprensori omogenei e alle correlate nuove densità obiettivo;

Atteso inoltre che le proposte di modifica degli ATC FCO1, FCO2 e FCO4, oltre ad agevolare la pianificazione in sintonia con il PFVR e a rendere più efficace la gestione venatoria di entrambe le specie di ungulati nei distretti interessati, consentono di estendere significativamente in senso altitudinale il territorio precedentemente compreso nei distretti a gestione speciale di pianura, a tutto vantaggio della sicurezza e tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dei distretti proposta dagli ATC FCO1, FCO2 e FCO4, ricadenti nei territori rappresentati nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la propria deliberazione n. 542 adottata in data 8 aprile 2019 recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2019/2020” che consente il prelievo in selezione del capriolo, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

TEMPI DEL PRELIEVO

SESSO

CLASSI

D’ETÀ

1 giugno 2019 - 15 luglio 2019

M

I e II

15 agosto 2019 - 30 settembre 2019

M

I e II

1 gennaio 2020 - 15 marzo 2020

F

I e II

M e F

0

SESSO

CLASSI

D’ETÀ

M

I e II

M

I e II

M e F

tutte le classi

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 542/2019 prevede inoltre nell’Allegato 1, punto 4.5, che la caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F, dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Atteso che:

- con nota registrata a protocollo al n. PG/2019/301306 del 27 marzo 2019 il Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha sottoposto all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la proposta di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino, redatto ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;

- con nota prot. n. 24585 del 12 aprile 2019, acquisita agli atti del servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca e registrata a protocollo in pari data con il n. PG/2019/371858, l’lSPRA ha espresso un parere favorevole di coerenza con le indicazioni fornite dall’Istituto stesso e con le linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi segnalando l’opportunità di modificare la ripartizione dell’entità del prelievo per la specie capriolo secondo classi di densità di popolazione e la quantificazione del prelievo nelle aree di pianure che, in base all’art. 11-quaterdecies del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito in Legge 2 dicembre 2005 n. 248, può essere effettuata solo sulla base di adeguati piani di abbattimenti selettivi distinti per sesso e classi d’età;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 748 del 13 maggio 2019 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino dove, peraltro, sono state puntualmente recepite tutte le indicazioni segnalate dall’ISPRA stessa nel parere sopra richiamato;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative alle proposte di prelievo in selezione del capriolo, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per tutto il territorio regionale;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in selezione del capriolo, così come indicato nell’Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato Calendario venatorio regionale di cui alla deliberazione n. 542/2019;

Visto altresì il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di approvare la modifica dei distretti di gestione degli ungulati proposta dagli ATC FC01, FC2 e FC4, come risulta dalle cartografie di cui all’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
  3. di approvare altresì il piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell’Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
  4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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