n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare", localizzato nel comune di Massa Lombarda (RA), proposto da Herbamont S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare” localizzato in comune di Massa Lombarda (RA), proposto da HERBAMONT S.R.L. Società Agricola, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. lo stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo, interamente riutilizzate presso il sito di produzione, dovrà avvenire in cumuli di altezza non superiore ad 1 metro che dovranno essere coperti in caso di vento;
  2. per quanto riguarda le terre e rocce da scavo deve essere presentata la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” al Comune e all’Arpae territorialmente competente secondo le modalità previste dall’art. 21 del DPR 120/2017;
  3. le operazioni di bagnatura per il contenimento delle polveri (bagnature ruote dei camion, bagnature viabilità interna, ecc..) siano segnalate su un apposito registro a disposizione per eventuali controlli;
  4. prima dell’inizio del cantiere dovrà essere inviato ad Arpae un cronoprogramma che evidenzi le eventuali sovrapposizioni con il cantiere dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato in prossimità di quello in oggetto, indicando l’inizio e la fine delle attività che si svolgeranno in contemporanea e delle modalità di gestione dei due cantieri;
  5. l’approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire evitando i periodi della giornata con il maggior traffico veicolare della zona, caratterizzato dal flusso di mezzi pesanti da e per il centro logistico LIDL;
  6. prima dell’inizio dei lavori, sulla base dei disposti di cui al vigente Regolamento per le Concessioni Precarie e le Autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11, in data 24 giugno 1996 del Comitato Amministrativo, il proponente dovrà regolarizzare presso il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con idonea concessione, il manufatto di scarico esistente, afferente al lotto, nel canale di scolo consorziale “San Giacomo”;
  7. il proponente dovrà produrre, in sede di istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03, il progetto del sistema verde di schermatura dell’area dell’impianto fotovoltaico. Tale schermatura dovrà essere realizzata su tutti i lati dell’area interessata e dovrà seguire le indicazioni riportate nell’allegato E del RUE dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si chiede inoltre che, per la realizzazione della schermatura, vengano utilizzate almeno 5 specie vegetali (suddivise tra alberi e arbusti);
  8. in sede di istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03, dovranno essere prodotte idonee tavole a dimostrazione che i manufatti edili rispettano le distanze dai confini previsti dal RUE e le distanze dalla strada previste dal Codice della Strada. In caso, per motivi tecnici e di interesse pubblico, si ritenga necessario derogare dalle suddette distanze minime occorrerà richiedere ed ottenere, preventivamente alla presentazione dell’istanza autorizzatoria alla realizzazione dell’impianto, la deroga ai sensi dell’art. 6.1.7 del RUE vigente;
  9. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

  1. ARPAE per le condizioni di cui ai punti: da “1” a “5” e “9”;
  2. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per le condizioni di cui ai punti: “6”;
  3. Unione dei Comuni della Bassa Romagna per le condizioni di cui ai punti: “7 e 8”

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare sia dal punto di vista progettuale sia in considerazione delle misure di prevenzione degli impatti (soprattutto della diffusione delle polveri in fase di cantiere) e di mitigazione;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente HERBAMONT S.R.L. Società Agricola, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE SAC di Ravenna, all’ARPAE area prevenzione ambientale Est; al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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