n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)

Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 24/00 - Riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamati, in particolare, gli articoli da 152 a 154 del citato regolamento che prevedono i requisiti e le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Considerato che il suddetto articolo 154, ai paragrafi 2 e 3, prevede rispettivamente che:

  • gli Stati membri possano decidere che le organizzazioni di produttori già riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfino le condizioni del paragrafo 1 del medesimo articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 152 del medesimo Reg. (UE) n. 1308/2013;
  • le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfino le summenzionate condizioni possano continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015;

Vista la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”, modificata con Legge regionale n. 14 del 9 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 3;

Vista altresì la propria deliberazione n. 2074 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto “Modifica alla delibera di Giunta n. 123/2011 recante "Nuove disposizioni applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24. Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari" – Riapprovazione disposizioni applicative” che disciplina, tra l'altro, le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e le relative attività di controllo;

Dato atto che in virtù di tali disposizioni sono state riconosciute a livello regionale e risultano a tutt'oggi iscritte nell'apposito elenco, istituito ai sensi della suddetta Legge regionale n. 24/2000, le seguenti organizzazioni di produttori:

  • Cooperativa Agricola Cesenate a r.l. (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto) (settore: sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • A.P.P.E. Soc. Coop. Agr. - Associazione Produttori Patate Emiliano-Romagnoli (settore: pataticolo)
  • CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Società Cooperativa a r.l. (settore: sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • ASSO.PA. Società Agricola Cooperativa.- Associazione Produttori Patate (settore: pataticolo)
  • Grandi Colture Italiane Società Cooperativa Agricola (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto) (settore: cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Organizzazione Produttori Cereali Soc. cons. a.r.l. (settore: cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Sez. O.P. Consorzio Granterre - Caseifici e Allevamenti S.c.r.l. (settore: lattiero caseario)
  • Agri Piacenza Latte S.r.l. (settore: lattiero caseario)
  • ASSER - Organizzazione dei Suinicoltori dell´Emilia-Romagna - Società Coop. Agr. (settore: suinicolo)
  • Sez. O.P. CONAPI - Consorzio Apicoltori ed Agricoltori-biologici italiani Soc. Coop. Agr. (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Calabria, Sicilia, Abruzzo) (settore: apistico)
  • Sez. O.P. Bovinitaly - S.c.a r.l. (settore: bovino)
  • CO.PRO.B. Soc. Coop. Agr. (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) (settore: bieticolo-saccarifero)
  • Sez. O.P. SANTA VITTORIA Soc. Agr. Coop. (settore: lattiero-caseario)
  • O.P. Sementi Romagna S.r.l. (settore: sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • Sez. O.P. Apros - Società cooperativa (settore sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • Capa Ferrara O.P. - Soc. Coop. Agricola (settore: cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Cerealbio Organizzazione Produttori - Società Cooperativa (settore: prodotti biologici certificati cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Caseificio Cooperativo Casanova Soc.coop. (settore: lattiero-caseario)
  • SOPRED Società Cooperativa Agricola (settore: foraggi)

Dato atto che con nota del Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera, PG.2014.0464395 del 2 dicembre 2014, è stata inviata alle suddette organizzazioni di produttori una comunicazione di avvio del procedimento relativo al riconoscimento quale organizzazioni ai sensi dell'articolo 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Atteso che nessuna delle organizzazioni di produttori ha manifesto il proprio dissenso in relazione a tale riconoscimento;

Richiamato il parere del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Qualità dei processi normativi, NP.2014.15411 del 18 dicembre 2014 - in merito alla disciplina applicabile ai riconoscimenti delle organizzazioni di produttori ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 - secondo cui devono essere ritenute vigenti, fino a diversa regolamentazione regionale, le norme fissate dalla Legge regionale n. 24/2000 non incompatibili con il nuovo regolamento europeo, sia quelle che riguardano i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori - integrati dalle norme applicative di cui alla deliberazione n. 2074/2012 - sia quelle relative all'autorizzazione alla spesa;

Considerato in particolare che il Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede, quali requisiti per il riconoscimento, che:

  • le organizzazioni siano costituite da produttori agricoli e su iniziativa degli stessi;
  • siano una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita;
  • abbiano un numero minimo di membri o riuniscano un volume o valore minimo di produzione commercializzabile;
  • perseguano una finalità specifica tra quelle elencate al paragrafo 1 lettera c) dell'articolo 152 del regolamento stesso, tra cui figurano la programmazione della produzione, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione diretta;
  • abbiano uno statuto che imponga ai propri aderenti gli obblighi elencati al paragrafo 1 dell'articolo 153;
  • offrano sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

Valutato che i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, previsti dalla Legge regionale n. 24/2000 all'articolo 3 - integrati dalle norme applicative - sono compatibili con quelli disciplinati dai citati articoli del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che in alcuni casi risultano essere anche più restrittivi, come per la condizione riferita all'obbligo di commercializzazione del prodotto conferito dai soci;

Considerato, in particolare, per quanto attiene le sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività che, pur non essendo espressamente previsto quale requisito dalla Legge regionale n. 24/2000, esso di fatto viene soddisfatto:

  • in termini di durata, dagli statuti delle OP che prevedono una durata ultradecennale;
  • in termini di assistenza agli aderenti, dall'organizzazione necessaria per assolvere all'obbligo di commercializzazione diretta del prodotto conferito dai soci, previsto dalla Legge regionale n. 24/2000 e dai criteri applicativi contenuti nella richiamata deliberazione n. 2074/2012 - che impone tra l'altro l'obbligo di dotarsi di un referente commerciale - e verificato annualmente in occasione del controllo per il mantenimento dei requisiti di riconoscimento anche attraverso l'organigramma; Considerato, inoltre, che:
  • il citato Regolamento prevede che gli Stati membri svolgano, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il regolamento stesso;
  • analogamente, la normativa regionale prevede che i controlli per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori siano svolti con cadenza annuale così come disciplinati dal paragrafo 8 e 8.a dell'allegato alla deliberazione n. 2074/2012;

Richiamati i verbali di controllo per il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni di produttori, conservati agli atti del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione della filiera;

Ritenuto, inoltre, che le definizioni dei settori e dei prodotti di riconoscimento delle OP previsti dai criteri applicativi della Legge regionale n. 24/2000, pur essendo apparentemente diversi da quelli elencati al paragrafo 2 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013, sono tuttavia riconducibili ai settori elencati nel medesimo regolamento, trattandosi di mere differenze lessicali;

Ritenuto, pertanto, che i riconoscimenti delle organizzazioni sopra elencate ed effettuati ai sensi della normativa regionale soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 152 a 154 del più volte citato Reg. (UE) n. 1308/2013;

Preso atto, infine, che ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 4, lettera d), del Reg. (UE) n. 1308/2013, debba essere notificata alla Commissione Europea, una volta l’anno entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione di riconoscimenti presa nel corso dell’anno civile precedente;

Atteso che - al momento - non esistono disposizioni nazionali specifiche relative alle modalità di notifica dei riconoscimenti delle organizzazioni di produttori e che in assenza di tale normativa è comunque necessario procedere a tale notifica;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere al riconoscimento - ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 - delle organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi della normativa regionale, per consentire loro di operare oltre il 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'articolo 154, paragrafi 2 e 3;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 27 gennaio 2014 avente per oggetto “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di riconoscere quali organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 le seguenti organizzazioni, già riconosciute ed iscritte all’elenco regionale delle organizzazioni di produttori, istituito ai sensi della Legge regionale n. 24/2000:
  • Cooperativa Agricola Cesenate a r.l. (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Marche,Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto) (settore: sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • A.P.P.E. Soc. Coop. Agr. - Associazione Produttori Patate Emiliano-Romagnoli (settore: pataticolo)
  • CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Società Cooperativa a r.l. (settore: sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • ASSO.PA. Società agricola cooperativa.- Associazione Produttori Patate (settore: pataticolo)
  • Grandi Colture Italiane Società Cooperativa Agricola (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto) (settore: cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Organizzazione Produttori Cereali soc. cons. a.r.l. (settore: cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Sez. O.P. Consorzio Granterre - Caseifici e Allevamenti S.c.r.l. (settore: lattiero caseario)
  • Agri Piacenza Latte S.r.l. (settore: lattiero caseario)
  • ASSER - Organizzazione dei Suinicoltori dell´Emilia-Romagna - Società Coop. Agr. (settore: suinicolo)
  • Sez. O.P. CONAPI - Consorzio Apicoltori ed Agricoltori-biologici italiani Soc. Coop. Agr. (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Calabria, Sicilia, Abruzzo) (settore: apistico)
  • Sez. O.P. Bovinitaly - S.c.a r.l. (settore: bovino)
  • CO.PRO.B. Soc. Coop. Agr. (organizzazione interregionale operativa nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) (settore: bieticolo-saccarifero)
  • Sez. O.P. Santa Vittoria Soc. Agr. Coop. (settore: lattiero-caseario)
  • O.P. Sementi Romagna S.r.l. (settore: sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • Sez. O.P. Apros - Società cooperativa (settore sementiero e relativo materiale da riproduzione vegetativa)
  • Capa Ferrara O.P. - Soc. Coop. Agricola (settore: cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Cerealbio Organizzazione Produttori - Società Cooperativa (settore: prodotti biologici certificati cerealicolo-riso-oleaginoso)
  • Caseificio Cooperativo Casanova soc.coop. (settore: lattiero-caseario)
  • Sopred Società Cooperativa Agricola (settore: foraggi)
  1. di dare atto che il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014;
  2. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata alle organizzazioni di produttori interessate nonché al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  3. di dare atto, altresì, che il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera provvederà, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 4, lettera d) del Reg. (UE) n. 1308/2013 alla notifica alla Commissione Europea dei suddetti riconoscimenti, direttamente o secondo le diverse modalità eventualmente definite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  4. di disporre, infine, che la presente deliberazione venga integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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