n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)
Deliberazione della Giunta regionale n. 787/2010. Annullamento d'ufficio ex art. 21 L. 241/1990
LA GIUNTA DELLAREGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
− l’Accordo di Programma del 18 dicembre 2002 sottoscritto da Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di interventi volti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie della Regione;
− il Contratto di Programma sottoscritto il 31 marzo 2005 da Regione Emilia-Romagna e Società Fer Srl, per il finanziamento e la realizzazione dei rilevanti investimenti necessari al potenziamento e all’ammodernamento delle linee gestite dalla stessa Società Fer Srl, tra i quali rientra il “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore a partire da Via Fabbri” per la eliminazione di passaggi a livello nell’area urbana di Bologna;
− l’Accordo preliminare di programma del 3 giugno 2004 sottoscritto da Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Società Fer Srl, per l’attuazione del programma di interventi infrastrutturali aventi ad oggetto l’eliminazione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, nell’ambito del territorio comunale;
premesso che:
− con deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2010 n. 586, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2010 tutte le concessioni rilasciate alla Società Fer Srl per la gestione delle linee della rete ferroviaria regionale, tra cui la gestione della linea Bologna-Portomaggiore, in attesa del perfezionamento della nuova concessione (al momento in corso di definizione unitamente al nuovo Contratto di programma per la gestione dell’intera rete;
− il sopracitato Contratto di Programma sottoscritto il 31 marzo 2005, affida alla Società Fer Srl il ruolo di stazione appaltante per l’attuazione degli interventi previsti, tra i quali rientra il “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri” per la eliminazione di passaggi a livello nell’area urbana di Bologna;
preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 14 giugno 2010 con la quale è stato approvato lo “schema” di>atto di concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria Bologna-Portomaggiore, con specifico riferimento all’affidamento e alla gestione degli interventi infrastrutturali, volti alla eliminazione di passaggi a livello nell’area urbana di Bologna, attraverso l’interramento della tratta San Vitale-Rimesse e l’interramento della tratta all’altezza di via Larga, unitamente a quanto attiene i compiti e le attività inerenti allo svolgimento di stazione appaltante ed “Ufficio espropri” della Regione in merito al suddetto intervento;<p>
visti:
− la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
− il DPR 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
− la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri” e successive modificazioni;
− la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3”;
− la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
− la legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” e s.m. e i., in particolare l’art. 44;
rilevato che, dalla data della richiamata deliberazione:
- risultano in fase di ridefinizione e discussione per approfondimenti anche di legittimità, l’iter e la procedura inerente la titolarità delle funzioni e responsabilità della fase espropriativa connessa alla realizzazione dell’opera pubblica in parola, riguardante il “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri - interramento tratta San Vitale, Rimesse – interramento tratta Via Larga” e per quanto concerne costi economici conseguenti, carico di lavoro e necessità organizzative di struttura in capo al soggetto attuatore dei procedimenti stessi;
- la soluzione delle problematiche sopracitate necessiterà verosimilmente di una rimodulazione di cronoprogrammi e tempistica sequenziali alle previsioni della delibera di Giunta Regionale n.787 del 14 giugno 2010;
ritenuto sussistente il principio, i criteri ed i presupposti di cui all’art. 21 octies, primo comma della Legge 241/90 per poter procedere all’annullamento d’ufficio della deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 14 giugno 2010, così come previsto dall’art. 21 nonies, primo comma della Legge 241/90;
evidenziato che, in relazione a quanto sopra, i competenti uffici regionali hanno ritenuto opportuno attendere prima di procedere agli atti occorrenti per il perfezionamento della menzionata concessione;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.i.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;
- n. 1720, del 4 dicembre 2006, concernente “Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta regionale”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;
- n. 1173 del 27 luglio 2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 10/05/2010 avente ad oggetto “Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze” e n. 130 del 3/06/2010 di modifica ed integrazione allo stesso;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell’Assessore a “Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti”;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di procedere, ai sensi dell’art. 21 nonies, primo comma>della legge 24190,>all’annullamento d’ufficio della deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 14 giugno 2010, per la seguente motivazione:<b>risultano necessari approfondimenti essenziali di legittimità circa l’iter e la procedura inerente la titolarità delle funzioni e responsabilità della fase espropriativa connessa alla realizzazione dell’opera “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri - interramento tratta San Vitale, Rimesse – interramento tratta Via Larga”;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.