SUPPLEMENTO SPECIALE N.44 DEL 01.06.2021

Relazione

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” 11/12/2018, n. 2018/2001/UE, prevede che gli Stati membri forniscano un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile, ovvero ad assicurare il diritto ai clienti finali, in particolare ai clienti domestici, di poter partecipare a comunità che abbiano lo scopo di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile.

In questa ottica si sollecita gli Stati membri a predisporre strumenti che facilitino l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni circa la creazione di comunità di energia rinnovabile.

La proposta di legge in esame si colloca in questo contesto con lo scopo di promuovere, nel territorio regionale, la produzione di energia da fonti rinnovabili coinvolgendo nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo ovvero comunità energetiche. Tali strumenti operativi permettono alle famiglie, agli enti pubblici locali e alle imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e collettivamente l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile.

In particolare, il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agisce collettivamente è formato da almeno due soggetti, ubicati in un medesimo edificio o condominio che producono energia rinnovabile per il proprio consumo, anche eventualmente accumulandola o vendendola purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei famigliari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Secondo la normativa europea di riferimento (cd direttiva RED II 2001/2018/UE) l’impianto di produzione di energia rinnovabile a servizio del gruppo di autoconsumo può essere di proprietà di un terzo o essere gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

Per comunità energetica rinnovabile (CER) si intende un soggetto giuridico autonomo costituito, senza fini di lucro e in modo aperto e volontario, da persone fisiche, condomini, Comuni, piccoli e medie imprese, titolari di attività commerciali ubicati in aree limitrofe, i quali decidono di realizzare impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Anche in questa ipotesi la CER può essere proprietaria dell’impianto di produzione di energia rinnovabile ovvero averne solamente la disponibilità in base ad un titolo giuridico diverso a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto non sia di ostacolo al perseguimento degli obiettivi della comunità.

Attraverso queste due innovative configurazioni i cittadini potranno godere di un ruolo attivo nella produzione di energia, ottimizzando produzioni e consumi e trasformandosi nei c.d. “prosumer” (produttori e nello stesso tempo consumatori), beneficeranno di tariffe più basse e di una crescente autonomia, limiteranno gli sprechi dovuti alla rete di distribuzione e contribuiranno ad abbattere le emissioni nocive.

Passando ad esaminare il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che il legislatore statale infatti, con il c.d. “Decreto Milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 - articolo 42 bis, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020, n.8) e della delibera di ARERA (autorità regolazione per l’energia reti e ambiente) del 4 agosto 2020, n.318, ha reso possibile costruire questi due strumenti operativi per l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, diffusi da anni in Europa e anche in Italia.

Il suddetto articolo 42 bis dispone quanto segue: “Nelle more del recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente articolo.”

Per impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza ad esempio: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, delle biomasse, idraulica ecc.

Le esperienze maturate in questa fase transitoria serviranno per acquisire elementi utili nell’ambito del recepimento della normativa europea precedentemente citata.

Il suddetto decreto prevede alcuni vincoli da rispettare per la costituzione di entrambe le configurazioni:

  • vincolo di taglia degli impianti;
  • vincolo di prossimità;
  • approccio virtuale di contemporaneità tra autoconsumo e condivisione.

In data 22 dicembre, il GSE ha pubblicato le “regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” predisponendo anche un portale per l’invio di istanze preliminari di accesso al servizio.

Il quadro normativo statale previsto per la costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER risulta quindi attualmente completo.

La proposta di legge in esame, seguendo le esperienze già messe in atto da altre regioni in attuazione della citata normativa nazionale, è diretta ad introdurre una specifica disciplina regionale che sia di supporto alla creazione di un “modello dal basso” orientato a favorire lo scambio di energia pulita tra i soggetti appartenenti allo stesso edificio/condominio ovvero alla stessa comunità energetica rinnovabile al fine di ottenere a livello regionale:

  • benefici ambientali;
  • benefici economici;
  • benefici sociali.

L’intervento normativo si compone di 10 articoli

Il primo declina le finalità generali della legge.

Il secondo specifica che, per quanto non previsto da questa legge si applicano le definizioni ed i requisiti minimi dettati dal legislatore statale in materia.

Il terzo esplica le modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica.

Il quarto specifica quali sono le attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalla comunità energetica regionale.

Il quinto definisce le azioni regionali di promozione e sostegno finanziario.

Il sesto definisce le modalità di gestione dei tavoli tecnici di coordinamento.

Il settimo esplica le disposizioni di attuazione.

L’ottavo definisce la notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato e il nono definisce i termini della clausola valutativa per la valutazione del progetto di legge e i suoi risvolti all’interno della regione.

Il decimo disciplina la norma finanziaria e la relativa attuazione.

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