n. 113 del 01.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifica allo Statuto comunale

Con delibera n. 56 del 28/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato la modifica del comma 5 dell’art. 23, dei commi 3 e 7 dell’art. 25 e del comma 4 dell’art.35, dello statuto comunale riformulandoli come segue:

Sezione II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23 - Attribuzioni

  1. Il Consiglio Comunale è l’organo rappresentativo della Comunità di Mercato Saraceno, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo, ne cura gli interessi, anche mediante approvazioni di direttive generali e programmi per progetti. E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
  2.  Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data dell’avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le>modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalit&#224; indicate nel regolamento del consiglio comunale.<li>
  4. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
  6. Il Consiglio: 
    1. determina l’indirizzo politico e amministrativo del Comune;
    2. esercita la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Consiglio dalla Legge;
    3. adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
    4. esercita il controllo sull’attività amministrativa della Giunta;
    5. impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità;
    6. determina, secondo le disposizioni di legge, i gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni regolarmente costituite.
    7. delibera su ogni materia demandata espressamente alla sua competenza dalla legge.
    8. Stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
    9. Adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

7. Le funzioni del Consiglio non sono delegabili. 

Art. 25 - I Consiglieri

  1. Ogni consigliere rappresenta l’intera Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
  2. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all’atto della proclamazione.
  3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di: 
    1. esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all’iniziativa della Giunta;
    2. formulare interrogazioni, mozioni, ed istanze di sindacato ispettivo. Tali atti devono essere presentati per iscritto od oralmente. Il Sindaco o gli Assessori rispondono alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro trenta giorni dalla presentazione o direttamente o in seduta consiliare. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce norme di dettaglio;
    3. accedere agli uffici comunali, alle informazioni ed ai servizi disposti per l’esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento,
    4. ottenere dal Sindaco adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 29.
  4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, per tutto quello che attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.
  5. E’ Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 72 – 4^ comma – D.P.R. n. 570/60.
  6. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune. 

Art. 35 - Composizione e nomina

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da cinque assessori.
  2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni ne da comunicazione al Consiglio.
  3. Possono essere nominati assessori cittadini, anche non eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
  4. Nel caso previsto dal precedente comma il numero di Assessori esterni al Consiglio può essere pari a cinque. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
  5. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci al momento della sostituzione dell’Assessore dimissionario, entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.
  6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altre cause provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  7. La Giunta, congiuntamente al Sindaco, cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 37, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio stesso con contestuale nomina di un commissario.
  9. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Giunta e Consiglio rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco o, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dall’assessore più anziano.

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