n.35 del 17.02.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di campagna di recupero rifiuti non pericolosi con mezzo mobile della Società Garilesi, Pesci & C. Gruppo Ghiaini Srl presso il cantiere per il trattamento dei cumuli di rifiuti in ambito cassa di espansione del T. Parma ubicato in Via Masi, loc. Marano comune di Parma

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis) 

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria, redatta da ARPAE di Parma e inviata alla Regione Emilia-Romagna con PG/2021/11624 del 26/1/2021 e acquisita agli atti regionali con PG/2021/63797 del 26/1/2021, che costituisce l’ALLEGATO 1della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018, il progetto denominato “Campagna di recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi presso il cantiere sito in via Giovanni Masi snc, località Marano in comune di Parma (PR), presentato dalla Società Garilesi, Pesci & C. - Gruppo Ghiaini srl” dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) al fine di effettuare la Comunicazione ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/06 smi, la Ditta dovrà provvedere a presentare uno Studio Previsionale di Impatto Acustico redatto da Tecnico Competente, per verificare il rispetto del valore limite di 70 dB(A) previsto dal Regolamento Comunale. Nel caso in cui dallo Studio emerga il superamento di questo limite, la Ditta provvederà a presentare al Comune di Parma domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici;

2) per la realizzazione degli interventi andrà recepito preliminarmente da parte della Ditta il Provvedimento di Nulla Osta ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/06 e smi rilasciato da Arpae SAC Parma;

3) occorre che la Ditta istalli un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità superi il valoredi 5 m/sec;

4) il mezzo mobile della Ditta Garilesi& Pesci - Gruppo Ghiaini srl non potrà operare in contemporanea al vagliatore dei due cumuli di materiali presenti a valle della cassa di espansione del torrente Parma;

la verifica dell’ottemperanza delle predette prescrizioni compete ad Arpae Parma;

c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Parma;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

e) di trasmettere copia della presente determinazione al proponente, ad Arpae SAC e al Servizio Territoriale di Parma, al Comune di Parma, ad AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica di Parma e ad AIPO;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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