n.253 del 05.10.2015 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 7

Comma 2

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n.31 che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Versamento del tributo.

1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.».

Comma 3

2) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Dichiarazione annuale.

1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

5. [La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, è da considerare nulla e quindi sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione].

6. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.».

Comma 4

3) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora sostituito, era il seguente:

«Art.4- Constatazione delle violazioni.

1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.».

Comma 5

4) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale n.31 del 1996,che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificati, era il seguente:

«Art. 5 -Applicazione sanzione.

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e dalle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.».

Comma 6

5) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Rimborsi.

1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.».

6) il testo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n.31 del 1996, n.31 che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Rimborsi

(omissis)

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.».

Comma 7

7) il testo del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Comunicazioni

(omissis)

2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.».

Comma 8

8) il testo del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora abrogato, era il seguente:

«Art.10 - Quota spettante alle Province.

(omissis)

2. Con legge regionale di bilancio, alle Province può essere assegnata, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11 e 12, una quota aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto della quota del 20 per cento di cui al comma 2 dell'art. 11.».

9) il testo del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Quota spettante alle Province.

(omissis)

3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.».

10) il testo del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Quota spettante alle Province.

(omissis)

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi dei commi 1 e 2, calcolata sul medesimo gettito.».

Comma 9

11) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Interventi in materia ambientale.

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.».

12) il testo delle lettere a) e b) e d) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Interventi in materia ambientale

(omissis)

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;

b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate.

(omissis)

d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.».

13) il testo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Interventi in materia ambientale

(omissis)

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.».

Comma 10

14) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Ammontare dell'imposta.

1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.».

15) il testo dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 13 - Ammontare dell'imposta.

(omissis)

2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per inerti;

b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.

3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:

a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica già autorizzata di II categoria tipo B;

b-bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.

4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:

a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;

b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se, vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

5. Per i rifiuti solidi urbani:

a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento;

c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.».

16) il testo del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Ammontare dell'imposta.

(omissis)

7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.».

17) il testo del comma 8 dell’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Ammontare dell'imposta.

(omissis)

8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovvalli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.».

Comma 12

18) il testo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n.31 del 1996, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 - Normativa transitoria.

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 2 le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate alla Regione esclusivamente su apposito conto corrente postale.».

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