n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Boschi Foods & Beverages SpA, derivazione d'acqua pubblica per uso industriale antincendio e irriguo dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato, loc. Ghiara. Provvedimento di concessione ex artt. 6, 26, Regolamento regionale n. 41/2001 e art.17 T.U. 1775/1933

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Ditta Boschi Foods & Beverages SpA. con sede legale in Fontanellato (PR), Via Ghiara n. 25, P. IVA 02446800340, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 7 pozzi esistenti, ubicati in loc. Ghiara del Comune di Fontanellato, su terreni di proprietà del richiedente, Foglio 30 mappale 230, Foglio 31 mappale 75 e Foglio 37 mappali 72, 100 e 214 del N.C.T. del Comune di Fontanellato, per un volume massimo prelevato di 2.600.000 mc/anno per uso industriale e 10.000 mc/anno per uso irriguo, con una portata massima istantanea di 405 l/s e con una portata media di 300 l/s per uso industriale e portate massime istantanee di 10 l/s per uso antincendio e 14 l/s per uso irriguo;

b) di approvare il disciplinare parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 23/12/2011 n. 16800

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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