n.244 del 23.09.2015 periodico (Parte Seconda)

Nigroni s.n.c. - Domanda 12.01.2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale e zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Fontevivo (PR), loc. Bellena. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR15A0001

IL RESPONSABILE

n.15339/2010 Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e Demanio idrico, Giuseppe Bagni

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Società Nigroni S.n.c., C.F./Partita IVA: 00216700344, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Fontevivo (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Fontevivo (PR), per uso industriale e zootecnico, con una portata massima pari a litri/sec. 4,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 3.650;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di stabilire che la rateizzazione proposta dal concessionario relativamente alle somme dovute a titolo di canoni per gli anni dal 2006 al 2013, pari a € 4.295,00 + € 164,00 a titolo di spese istruttorie, di cui al provvedimento di accertamento somme dovute n. 439 del 21/1/2015, relativa al procedimento PRPPA0271, avente per oggetto lo stesso pozzo richiesto ora in concessione e per i quali il concessionario ha provveduto al pagamento della prima rata di € 1.295,00, debba essere oggetto di apposito atto dietro presentazione di formale domanda, nei termini di legge, da parte della società Nigroni S.n.c.;

e) di dare atto che, secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

f) di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 20/4/2015 n. 4752

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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