n.220 del 02.08.2023 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale n. 8/94, art 25. Utilizzo faunistico venatorio del patrimonio demaniale forestale regionale nel territorio di Forlì-Cesena. Modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n.1638/2010, n.1916/2011, n.385/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l’art. 21, comma 1 lett. c), a norma del quale nelle foreste demaniali è vietato l’esercizio venatorio ad accezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ora Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

- la Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 10 comma 2 che prevede che la Regione istituisca a livello territoriale “Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI”;

- l’art. 19 comma 7 bis che prevede che “Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo”;

- l’art. 19 comma 8 che prevede che “la Regione in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'ISPRA, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale”;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione

- l'art. 25 che stabilisce che l’utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l’ISPRA;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 252 dell’8 febbraio 2010 “Ricognizione dell'elenco delle particelle facenti parte del patrimonio forestale regionale del territorio della provincia di Forlì-Cesena e relativa cartografia , ai fini dell'utilizzo faunistico venatorio, e determinazioni conseguenti”;

- n. 1638 del 3 novembre 2010 “L.R. 8/94 Articolo 25. Utilizzazione a fini Faunistico- venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella Provincia di Forlì-Cesena” con la quale si è provveduto ad individuare, secondo i criteri contenuti negli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” approvati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 del 31 maggio 2006, segnatamente al punto 3.7 “Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale”, le porzioni di territorio demaniale precluse all’esercizio dell’attività venatoria con l’istituzione di 11 ambiti di protezione di cui alla Legge n. 157/1992 art. 10 comma 8 lett. a) e b), consentendo l’attività venatoria in territori caratterizzati da minor pregio naturalistico o da un elevato grado di frammentazione;

- n. 1916 del 19 dicembre 2011 “L.R. 8/94. Art. 25. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 1638/2010 in Ordine alla individuazione/classificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena al fine di utilizzazione del Patrimonio Forestale Regionale” con la quale sono state approvate alcune modifiche alla precedente perimetrazione, mantenendo invariati l’impianto generale e i criteri tecnici alla base della precedente destinazione territoriale;

- n. 385 del 24 aprile 2020 “Istituzione delle Zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Forlì-Cesena” con la quale:

- è stata istituita, tra le altre, l’Oasi di protezione denominata “Rio Cozzi”;

- sono state confermate le Zone di protezione istituite nell’ambito del piano di destinazione faunistico-venatoria dei terreni del patrimonio demaniale forestale regionale di cui alle citate Deliberazioni, fra le quali le Oasi di protezione denominate “Montetiffi”, “Quarto” e “San Valentino”, nonché la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Monte delle Forche”;

- n. 555 del 12 aprile 2023 “L.R. 15 febbraio 1994, n. 8. Ampliamento e istituzione di Zone di ripopolamento e Cattura di cui all'art. 19 in territorio di Forlì-Cesena, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023” con la quale, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della citata Legge Regionale ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione, è garantito il mantenimento della percentuale di aree a protezione della fauna per la superficie Agro Silvo Pastorale del territorio di Forlì-Cesena;

Richiamato il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che definisce i criteri per l’utilizzo a fini faunistico-venatorio dei terreni del patrimonio demaniale forestale regionale, sottolineando la necessità di armonizzare la tutela forestale con gli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria regionale attraverso un’attenta analisi ambientale finalizzata ad individuare come escludibili dal vincolo di tutela le sole porzioni di demanio con le seguenti caratteristiche:

- aree demaniali esterne o non connesse a Parchi Nazionali o Regionali;

- aree demaniali interne o connesse a Siti Rete Natura 2000, se la tipologia di attività venatoria consentita NON è in contrasto con le finalità istitutive e di tutela del sito e con le Misure Speciali di Conservazione e i Piani di Gestione approvati;

- aree demaniali che non hanno funzionalità di corridoio ecologico fra aree protette o siti RN2000;

- aree demaniali con caratteristiche ambientali analoghe al rimanente territorio comprensoriale non soggetto a vincolo venatorio;

- aree demaniali fortemente frammentate, piccole, strozzate, isolate dal comparto demaniale di riferimento, non delimitabili da confini naturali o elementi fisici del territorio, e dove, per questi motivi, risulta difficile garantire il regime di tutela;

- aree demaniali a rischio di danneggiamento del patrimonio zoo-agro-forestale, qualora il vincolo venatorio contrasti con le densità obiettivo per gli ungulati finalizzate al contenimento dei danni entro le soglie stabilite in quel comprensorio faunistico. In queste aree la richiesta del superamento del vincolo all’attività venatoria dovrà essere accompagnata da valutazioni sull’inefficacia del piano di controllo;

Tenuto conto che la riduzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, con particolare riferimento al cinghiale, rappresenta uno degli obiettivi prioritari del succitato Piano faunistico;

Considerato che la Provincia di Forlì-Cesena rappresenta uno dei territori maggiormente problematici per l’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e che in alcuni ambiti di protezione istituiti a seguito dell’approvazione delle citate deliberazioni n. 1638/2010, n. 1916/2011 e n. 385/2020, relative alla destinazione territoriale a fini faunistici del territorio demaniale forestale regionale, i danni hanno raggiunto e mantenuto negli anni valori elevatissimi nonostante l’attuazione dei piani di controllo dedicati, come previsto dal predetto Piano Faunistico Venatorio;

Vista la propria deliberazione n. 1372 del 1 agosto 2022 con cui si approva il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) nel Territorio dell’Emilia-Romagna” (PRIU), il quale, tra le altre previsioni, individua i distretti con diversi livelli di rischio e definisce i conseguenti obiettivi specifici:

- incremento del prelievo del cinghiale, in caccia e in controllo, rispetto alla media degli ultimi quattro anni al fine di ridurre la popolazione nei distretti definiti a rischio 1, prevedendo azioni più incisive nei distretti individuati con priorità alta;

- nessuna modifica rispetto alla gestione pregressa, fermo restando il prelievo in controllo in prossimità dell’allevamento, nei distretti definiti a rischio 2, nei quali sono presenti allevamenti ma dove la densità di cinghiali si presume essere bassa;

- incremento del prelievo del cinghiale, in caccia e in controllo, rispetto alla media degli ultimi quattro anni al fine di ridurre la popolazione nei distretti definiti a rischio 3, prevedendo azioni più incisive nei distretti individuati con priorità alta e in quelli al confine con distretti nei quali sono presenti allevamenti;

Rilevato che i territori oggetto del presente atto interessano distretti classificati in classe di rischio 1 e 3;

Dato atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha proposto al Settore Attività Faunistico venatorie, Pesca e Acquacoltura una rivisitazione del “Progetto demanio” con uno studio di incidenza e il parere della Commissione consultiva territoriale;

Considerato che il progetto riguarda la modifica delle Oasi denominate “Rio Cozzi”, “Montetiffi”, “Quarto”, e “San Valentino”, della Zona di Ripopolamento e Cattura “Monte Forche”;

Atteso che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sulla proposta di ridefinizione dell’assetto territoriale del patrimonio demaniale forestale ricadente nel territorio di Forlì-Cesena sulla quale Ispra si è espressa favorevolmente;

Atteso altresì che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha inviato al Settore Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane la richiesta di Valutazione di Incidenza sulla proposta di ridefinizione dell’assetto territoriale sulla quale è stato espresso esito positivo;

Rilevato che l’apertura di aree del patrimonio demaniale forestale regionale di minor valore conservazionistico nelle quali non sono evidenziabili caratteristiche ambientali e peculiarità floro-faunistiche sostanzialmente diverse da quelle riscontrabili nei rispettivi Comprensori di appartenenza, compensate dalla istituzione di Zone di protezione in territori ambientalmente più pregiati, consente una gestione faunistica più corretta ed omogenea;

Ritenuto di procedere con il presente atto alla revisione dell’utilizzo a fini faunistici del territorio appartenente al patrimonio demaniale forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena, al fine di recepire quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio regionale e dal PRIU;

Ritenuto quindi necessario provvedere all’approvazione:

- della modifica dei confini delle Oasi denominate “Rio Cozzi”, “Montetiffi”, “Quarto” e “San Valentino” e della ZRC denominata “Monte Forche” così come rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dell’elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da includere negli istituti di protezione di cui al precedente punto, così come elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dell’elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da destinare all’utilizzo venatorio, così come elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le previsioni del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale in base alle quali nei territori appartenenti al patrimonio demaniale forestale regionale ove viene concesso l’esercizio venatorio debbono essere privilegiate le forme di caccia a basso impatto ambientale, quali il prelievo di selezione agli ungulati o il prelievo del cinghiale in forma collettiva utilizzando preferibilmente il metodo della girata, fatte salve diverse disposizioni da parte del Commissario straordinario per la P.S.A., nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette di cui al presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che la Provincia di Forlì-Cesena assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui al presente provvedimento;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare per il territorio di Forlì-Cesena, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023 e del “Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) nel Territorio dell’Emilia-Romagna”:

a. la modifica dei confini delle Oasi denominate “Rio Cozzi”, “Montetiffi”, “Quarto” e “San Valentino” e della ZRC denominata “Monte Forche” così come rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. l’elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da includere negli istituti di protezione di cui al precedente punto 1a), così come elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

c. l’elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da destinare all’utilizzo venatorio, così come elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che i confini delle zone di protezione di cui al punto 1a) dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;

3) di stabilire come previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale che nei territori appartenenti al patrimonio forestale regionale di cui al precedente punto 1c) ove è consentito l’esercizio venatorio dovranno essere privilegiate le forme di caccia a basso impatto ambientale quali il prelievo di selezione agli ungulati o il prelievo del cinghiale in forma collettiva utilizzando preferibilmente il metodo della girata, fatte salve diverse disposizioni da parte del Commissario straordinario per la P.S.A., nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023;

4) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette di cui al presente provvedimento;

5) di dare atto inoltre che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, sono assicurate dalla Provincia di Forlì-Cesena tramite il proprio personale;

6) di dare atto altresì che il vincolo di protezione delle Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura nei territori di cui al precedente punto 1a) coerentemente con il PFVR 2018-2023, resta valido fino alla fine della stagione venatoria 2023-2024;

7) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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