n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda)

D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 - commi 3 e 4 - art. 2, comma 1 lettera a), b), c). Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 24, nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali disposizioni, che prevedono l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
  • la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare:
  • il comma 126 dell’art. 2, il quale prevede che il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura;
  • il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
  • il decreto 24 febbraio 2000 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa", emanato in attuazione dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92 " p roroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli", il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
  • il decreto 9 marzo 2001 del Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli", il quale reca modifiche all’articolato ed all’allegato 1 del decreto sopra richiamato;
  • il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" ed in particolare l’art. 2, comma 3, che equipara l’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo;
  • il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 e dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell' 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;
  • il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016;
  • la deliberazione n. 2320 del 29 dicembre 2005 con la quale sono stati determinati gli adeguamenti alle tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura nonché le maggiorazioni e le riassegnazioni rispetto ai parametri contenuti nell’allegato 1 del citato Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002;

Preso atto che il citato Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 ha dato facoltà alle Regioni - sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche - di determinare i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ed in particolare:

  • a norma dell’art. 1 comma 3: i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 del citato Decreto;
  • a norma dell’art. 1 comma 4: i valori relativi alle macchine alimentate a benzina;

Atteso altresì che il sopracitato D.M. a norma dell'art. 2 comma 1 lettere a), b), c) - verificate le peculiarità del proprio territorio - dà facoltà alle Regioni di disporre motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui all'allegato 1 del decreto medesimo entro la misura massima del 100% per condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti, elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione, ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

Preso atto, inoltre, che come previsto dall'art. 4, comma 1 del predetto Decreto 30 dicembre 2015, il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016;

Considerato necessario - sentite le Organizzazioni Professionali agricole e quelle delle imprese agromeccaniche - adeguare ed integrare le det erminazioni assunte con la citata deliberazione n. 2320 del 29 dicembre 2005 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 e 4 nonché dall'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c), del D.M. 30 dicembre 2015;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra illustrate, di provvedere alla maggiorazione dei valori di cui all’allegato 1 del predetto Decreto così come indicato nell’allegato 1 ), parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare di determinare:

  • a norma dell’art. 1 comma 3: i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 del citato Decreto;
  • a norma dell’art. 1 comma 4: i valori relativi alle macchine alimentate a benzina;
  • a norma dell’art. 2, comma 1 - lett. a), b) e c) - i consumi relativi per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio quali condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti, elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione e ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

Rilevato che, a norma dell'art. 4 comma 2, le disposizioni previste da leggi di stabilità sono automaticamente applicate ai valori contenuti nelle tabelle di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

  • il Decreto 30 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 è entrato in vigore il 1° gennaio 2016;
  • con la presente deliberazione sono apportate modifiche e adeguamenti alle tabelle ettarocoltura attualmente in uso;
  • tali modifi che sono applicate con l'implementazione del sistema informativo regionale al fine di provvedere al ricalcolo delle attribuzioni originali già rilasciate alla data del 30 giugno 2016;
  • che la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca renderà disponibile anche per le Organizzazioni Professionali Agricole l'aggiornamento al programma informatizzato attualmente in uso che consente di quantificare correttamente le integrazioni/modificazioni disposte con la presente deliberazione al fine di:
  • ricalcolare le assegnazioni di prodotti petroliferi concernenti i fabbisogni relativi alle superfici, alle colture ed alle lavorazioni già dichiarati con la domanda di assegnazione originaria, rilasciate entro il 30 giugno 2016;
  • rilasciare ai beneficiari, senza alcun onere per i richiedenti, una assegnazione integrativa contenente i quantitativi risultanti dall'applicazione dei valori di cui all’allegato 1 ) della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa così come indicato nell’allegato 1 ), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

  1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di apportare modifiche e adeguamenti alle tabelle ettarocoltura attualmente in uso c osì come indicato nell’allegato 1 ), parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di applicare tali modifiche con l'implementazione del sistema informatizzato regionale al fine di provvedere al ricalcolo delle attribuzioni originali già rilasciate alla data del 30 giugno 2016;
  4. di rendere disponibile anche per le Organizzazioni Professionali Agricole il sistema informatizzato che consente di quantificare correttamente le integrazioni disposte con la presente deliberazione al fine di:
    • ricalcolare le assegnazioni di prodotti petroliferi concernenti i fabbisogni relativi alle superfici, alle colture ed alle lavorazioni già dichiarati con la domanda di assegnazione originaria rilasciate entro il 30 giugno 2016;
    • rilasciare ai beneficiari, senza alcun onere per i richiedenti, un'assegnazione integrativa contenente i quantitativi risultanti dall'applicazione dei valori di cui all' allegato 1 ) della presente deliberazione;
  5. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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