n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con ampliamento Poliambulatorio Privato Fisio-Medical di Sassuolo (MO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere al Poliambulatorio Privato Fisio-Medical, Via Madrid, 12, Sassuolo (MO), per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso con ampliamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Angiologia con ecocolordoppler;
- Cardiologia con ecocolordopplergrafia cardiaca;
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Gastroenterologia;
- Medicina fisica e riabilitativa - recupero e riabilitazione funzionale di motulesi e neurolesi (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Oculistica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia e densitometria ossea;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
2. l’accreditamento concesso decorre dal 29/12/2012, data di scadenza della determinazione n. 16620 del 29/12/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3. in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 53/2013 e n. 865/2014, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento, fermo restando il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.