n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento in via provvisoria Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni di Riolo Terme (RA)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni, sito Via Firenze n. 15, Riolo Terme (RA), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’accreditamento in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa:
- Recupero e riabilitazione funzionale;
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
4. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;
5. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 4.;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.