n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento in via provvisoria punto prelievo di Bibbiano - Bibbiano RE) - del Laboratorio Analisi Sant'Ilario di Sant'Ilario d'Enza (RE)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Punto prelievo di Bibbiano, quale articolazione territoriale del Laboratorio analisi Sant'Ilario di Sant'Ilario d'Enza (RE), sito in Via G.B. Venturi 103/A, Bibbiano (RE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’accreditamento in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per l'attività di Punto prelievi, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per l'attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ha validità fino al 31/7/2018, salvo quanto previsto al precedente punto 3., in quanto, quale articolazione territoriale del Laboratorio analisi Sant'Ilario di Sant'Ilario d'Enza (RE), allinea la scadenza del proprio accreditamento a quello del Laboratorio a cui afferisce;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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