n.224 del 21.07.2016 (Parte Seconda)

Eventi calamitosi del 4-7 febbraio 2015. OCDPC nn. 232/2015 e 350/2016. Disposizioni in merito al prolungamento della durata dei contributi autonoma sistemazione e della copertura degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni per la sistemazione dei nuclei familiari sfollati e definizione dei termini per la relativa rendicontazione

IL DIRETTORE 

VISTI:

  • la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
  • la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
  • la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 19 “Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” che prevede, tra l’altro, la ridenominazione dell'Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

PREMESSO che:

  • a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato l’intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 4 e il 7 febbraio 2015 si è verificata una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone comportando, tra l’altro, lo sgombero di diverse abitazioni;
  • con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, pubblicata in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015, è stato dichiarato nell’intero territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino all’8 settembre 2015, prorogato di ulteriori centottanta giorni, ovvero fino al 6 marzo 2016, dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, pubblicata in G.U. n. n.221 del 23 settembre 2015;
  • la predetta deliberazione del 12 marzo 2015 dispone che, per l’attuazione degli interventi da effettuarsi nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 13.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della citata legge n. 225/1992 che presenta le necessarie disponibilità;

Con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 232 del 30 marzo 2015 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015”, pubblicata sulla G.U. n. 81 del 8/5/2015, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza;

EVIDENZIATO che la predetta ordinanza:

  • all’art. 1, comma 3, dispone in particolare che il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, un piano degli interventi contenente, tra le altre, l’indicazione degli interventi volti ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite al contempo autorizzandolo (all’art. 2) anche avvalendosi dei Comuni, ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati;
  • all’art. 3, comma 1, stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, nel limite massimo di Euro 13,800,000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata OCDPC n. 232/2015, è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5942 intestata al Commissario delegato;

Richiamata la determinazione commissariale n.438 del 11 giugno 2015 pubblicata nel BURER-T n. 129 del 15 giugno 2015 con cui è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche in parola di seguito, per brevità, denominato Piano;

Evidenziato che:

  • al cap. 5, par. 5.1, del Piano è riportata la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015” di seguito direttiva commissariale;
  • per il finanziamento degli oneri relativi alla Direttiva commissariale è stata accantonata nel Piano (cap. 5), la somma di Euro 400.000,00, a valere sulla somma di € 13.800.000,00 di cui all’art. 3, comma 1, dell’OCDPC n. 232/2015;

Evidenziato in particolare che la direttiva commissariale stabilisce:

  • all’art. 4, che il contributo per l’autonoma sistemazione è riconosciuto al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa ed è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dal Comune e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
  • all’art. 8, commi 1 e 2, che in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell’importo del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare. Tale disposizione si applica altresì nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione;
    • Dato atto che con determinazione commissariale n. 905 del 11 novembre 2015 si è provveduto all’assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni di Maranello (MO), Borghi (FC), Gatteo (FC), Mercato Saraceno (FC), Modigliana (FC), Monterenzio (BO), Neviano degli Arduini (PR), Ravenna, Verucchio (RN) e Vezzano sul Crostolo (RE) della somma complessiva di € 36.881,94 a valere sulle risorse di € 400.000,00 destinate alla coperta dei contributi in parola per i periodi ricompresi nella prima fase dello stato di emergenza scaduta l'8 settembre 2015;
    • Dato atto che con determinazione n. 299 del 13 maggio 2016 si è provveduto all’assegnazione e liquidazione a valere sulle suddette risorse della somma complessiva di € 22.591,29 a favore dei Comuni di Borghi (FC), Maranello (MO), Neviano degli Arduini (PR) e Verucchio (RN), nel cui territorio alla data dell'8 settembre 2015 erano ancora presenti nuclei familiari sfollati, a copertura quindi dei contributi per i periodi ricompresi tra il 9 settembre 2015 e la seconda fase dello stato di emergenza scaduta il 6 marzo 2016;

Vista l’OCDPC n. 350 del 3 giugno 2016 - adottata in applicazione dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della L. n. 225/1992, pubblicata nella G.U. n. 137 del 14 giugno 2016 ed in particolare l’art 1:

  • comma 1, che individua la regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;
  • comma 2, che individua il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle rimodulazioni dei Piani delle attività già approvati formalmente, autorizzandolo per quanto qui rileva, alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ed in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse a tal fine già destinate e disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’OCDPC n. 232/2015 che viene allo stesso intestata fino al 31 marzo 2017;

Evidenziato che le risorse residue sul predetto accantonamento di €. 170.000,00 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5942, consentono - in base ad una stima di massima effettuata avendo a riferimento il numero dei nuclei familiari che dopo il 6 marzo 2016, risultano ancora in sistemazioni alloggiative temporanee - la copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e delle misure di cui all’art. 8, commi 1 e 2, della direttiva commissariale, fino al 31 marzo 2017;

Ritenuto pertanto:

  • di assicurare ai nuclei familiari che alla data di scadenza dello stato di emergenza non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni la prosecuzione, fino al ripristino della relativa agibilità e comunque non oltre il 31 marzo 2017, dei contributi per l'autonoma sistemazione e delle misure di di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della direttiva commissariale nei limiti ed alle stesse condizioni ivi stabilite;
  • di dare atto che, alla copertura finanziaria dei contributi in parola, si provvederà con le risorse all'uopo accantonate ed individuate con la richiamata determinazione n. 1140 del 18 dicembre 2015, e, in ogni caso, nei limiti di quelle ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5942 a tal fine già destinate;
  • di stabilire che i Comuni interessati trasmettano all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile gli elenchi riepilogativi o, ove ricorra il caso, la diversa documentazione di cui all'art. 12 della direttiva commissariale unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie relativamente ai nuclei familiari che risultano ancora sfollati dopo il 6 marzo 2016:
    • entro il 30 settembre 2016 per il periodo dal 7 marzo 2016 - 6 settembre 2016;
    • entro il 20 aprile 2017 per il periodo 07 settembre 2016 - 31 marzo 2017;

- di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito nella direttiva commissariale, l e misure di assistenza in parola sono riconosciute, in ogni caso, fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità - come stabilito nella direttiva commissariale - e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2017;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assicurare, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 232/2015, ai nuclei familiari che dopo la scadenza dello stato di emergenza del 6 marzo 2016 non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni, la prosecuzione, fino al 31 marzo 2017 o, se antecedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, dei contributi per l’autonoma sistemazione e, ove ricorra il caso, delle misure di cui all’art. 8, commi 1 e 2, della “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna”, approvata con determinazione commissariale n. 438 del 11 giugno 2015, nei limiti ed alle stesse condizioni ivi previste; di dare atto che alla copertura finanziaria dei contributi e delle misure di cui al precedente punto 1 si provvederà con le risorse all'uopo accantonate ed individuate con la determinazione commissariale n. 1140 del 18 dicembre 2015 e, comunque, nei limiti di quelle ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5942 a tal fine già destinate; di stabilire che i Comuni interessati trasmettano all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile gli elenchi riepilogativi o, ove ricorra il caso, la diversa documentazione di cui all'art. 12 della direttiva commissariale unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi e delle misure di cui al precedente punto 1:

  • entro il 30 settembre 2016, per il periodo dal 7 marzo 2016 al 6 settembre 2016;
  • entro il 20 aprile 2017, per il periodo dal 7 settembre 2016 al 31 marzo 2017;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

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