n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento istituzionale con variazione di attività poliambulatorio privato Centro medico Sanatrix di Faenza (RA)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere al Poliambulatorio privato Centro Medico Sanatrix, Via Camangi, 29, Faenza (RA), per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Medicina fisica e riabilitativa;
- Neurologia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
2. di non concedere il rinnovo dell’accreditamento per l’attività di Medicina generale in quanto la struttura, in sede di visita, non ha ritenuto di estendere il fabbisogno prestazionale in regime di accreditamento alle prestazioni di Medicina generale ed ha ribadito che non è prevista l’assunzione di un nuovo professionista per tale attività;
3. il rinnovo dell’accreditamento concesso decorre dal 23/12/2012, data di scadenza della determinazione n. 16538 del 23/12/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
4. di dare atto che il rinnovo dell’accreditamento concesso è subordinato all’esito dei controlli antimafia attualmente in corso e pertanto, in caso di sussistenza di cause di decadenza, l’accreditamento verrà revocato;
5. in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 53/2013 e n. 865/2014, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento, fermo restando il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7. è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.