n.135 del 07.05.2014 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni regionali per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 in attuazione delle Intese tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali sottoscritte nelle date del 23/12/2013, 31/3/2014 e 8/4/2014 - art. 16 L.R. 17/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’art. 4, comma 2 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 43332 del 16 dicembre 2013, con la quale il Ministero stesso, al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, ha invitato le Regioni e le Province autonome a provvedere nel 2014, a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo, e comunque non superiori a sei mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all’art. 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013 sopra richiamato;
Vista, altresì, la Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
Richiamate le Intese tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 del:
- 23 dicembre 2013 “Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014”,
- 31 marzo 2014 “Verifica e aggiornamento dell’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014”,
- 8 aprile 2014 “Verifica dell'Intesa del 31/3/2014 per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014”;
- Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 261 dell'11 marzo 2013 ad oggetto “Approvazione delle integrazioni alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 294/2012 e ss.mm.; e in particolare l’Allegato 1 parte integrante della suddetta deliberazione n. 261/2013 contenente la “Raccolta aggiornata disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”;
- n. 947 dell'8 luglio 2013 ad oggetto “Integrazione alla 'Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga' di cui alla DGR 261/13 – 2° Provvedimento” e in particolare l’Allegato 1 contenente l’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre 2013 sottoscritta in data 27/6/2013 fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali;
- n. 1670 del 18 novembre 2013 “Integrazione alla raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR 261/2013 - 2° provvedimento”;
Dato atto che, sulla base dei contenuti delle sopra richiamate Intese, le Parti firmatarie, in relazione all’eccezionalità della situazione conseguente alla mancata emanazione del Decreto Interministeriale di cui all’art. 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013 sopra citato, hanno:
- stabilito che restano vigenti tutte le disposizioni pregresse, contenute nell’Allegato 1. “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata,
- richiesto alla Regione Emilia-Romagna, limitatamente alle domande di Cassa Integrazione in deroga le cui sospensioni dal lavoro hanno inizio dal 1° al 15 aprile 2014, di prorogare il termine di 20 giorni indicato al terzo paragrafo del punto 14. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata, alla data del 5 maggio 2014;
Ritenuto quindi, al fine di dare attuazione alle Intese tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 del 23 dicembre 2013, 31 marzo 2014 e 8 aprile 2014 di cui sopra, stabilire quanto segue:
- fino all’emanazione del Decreto Interministeriale di cui all’art. 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, restano vigenti tutte le disposizioni pregresse, contenute nell’Allegato 1. “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata,
- limitatamente alle domande di Cassa Integrazione in deroga, le cui sospensioni dal lavoro hanno inizio dal 1° al 15 aprile 2014, il termine di 20 giorni indicato al terzo paragrafo del punto 14. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata, è prorogato alla data del 5 maggio 2014;
Ritenuto, inoltre, al fine di semplificare la procedura amministrativa di accesso ai sopra citati trattamenti in deroga relativamente alle eventuali richieste di ulteriori periodi fino al 30 giugno 2014, stabilire che per le domande di trattamenti di Cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in deroga relativi a periodi di sospensione dal lavoro ricadenti nel secondo trimestre 2014, non sarà convocato e svolto l’esame congiunto previsto al punto 15. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale alla propria deliberazione 261/13 sopra richiamata, qualora riguardino una proroga dello stesso trattamento. Quindi le suddette domande di proroga ai trattamenti in deroga sopra citati successive ad un precedente periodo per il quale sia già stato svolto l’esame congiunto, saranno autorizzate solo sulla base dell’accordo sindacale stipulato tra le parti interessate in sede aziendale o territoriale, senza la necessità che sia svolto un ulteriore esame congiunto;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1642 del 14 novembre 2011 e n. 221 del 27 febbraio 2012;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;
a voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:
1. procedere alla presa d’atto delle seguenti Intese tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 sottoscritte in data:
- 23 dicembre 2013 “Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014”, quale Allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- 31 marzo 2014 “Verifica e aggiornamento dell’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014”, quale Allegato 2. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- 8 aprile 2014 “Verifica dell'Intesa del 31/3/2014 per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014”, quale Allegato 3. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. stabilire che fino all’emanazione del Decreto Interministeriale di cui all’art. 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, richiamato in premessa, restano vigenti tutte le disposizioni pregresse, contenute nell’Allegato 1. “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm., pure richiamata in premessa, con le seguenti modifiche:
- limitatamente alle domande di Cassa Integrazione in deroga, le cui sospensioni dal lavoro hanno inizio dal 1° al 15 aprile 2014, il termine di 20 giorni indicato al terzo paragrafo del punto 14. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. di cui al punto che precede, è prorogato alla data del 5 maggio 2014;
- per le domande di trattamenti di Cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in deroga relativi a periodi di sospensione dal lavoro ricadenti nel secondo trimestre 2014, non sarà convocato e svolto l’esame congiunto previsto al punto 15. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale alla propria deliberazione n. 261/2013 sopra richiamata, qualora riguardino una proroga dello stesso trattamento. Quindi le suddette domande di proroga ai trattamenti in deroga sopra citati successive ad un precedente periodo per il quale sia già stato svolto l’esame congiunto, saranno autorizzate solo sulla base dell’accordo sindacale stipulato tra le parti interessate in sede aziendale o territoriale, senza la necessità che sia svolto un ulteriore esame congiunto;
3. di stabilire che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provveda a:
- revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga concessi con precedenti proprie deliberazioni qualora si verifichi la carenza o l’insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l’acquisizioni di informazioni successive all’adozione del provvedimento stesso;
- non autorizzare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga a seguito della verifica della mancanza requisiti richiesti;
4. evidenziare, in particolare, quanto già stabilito nel quarto paragrafo del punto 14. dell’Allegato alla propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. più volte richiamata, che, in caso di richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga successivamente al trattamento integrativo di cui all’art. 19 della Legge n. 2/2009 a carico degli Enti Bilaterali, le relative domande dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro il termine massimo di 40 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.