n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)
Approvazione nuovi schemi di garanzia fideiussoria/polizza, programmazione 2014/2020 (pagamento anticipato e corretto adempimento impegni), e relativo modello di conferma validità
IL DIRETTORE
Richiamati:
- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165: “Soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare, l’art. 3 comma 3, nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e sentita l’AGEA;
- il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 (GU 4 luglio 2001, n. 153, S.O.) che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;
- la legge regionale 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna;
- i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387 e dell’8 luglio 2004 prot. n. B/1642 e del 26/9/2008 di riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore Regionale per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna,inerenti la programmazione dello sviluppo rurale, i pagamenti per il sostegno al reddito e delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) previste dai provvedimenti comunitari;
Visti:
- il Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1305/2013, Regolamento Del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l’art. 63;
- il Reg. (CE) 17/12/2013 n. 1306/2013 Regolamento 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ed in particolare l’art. 66;
- il Reg. (CE) 11/3/2014, n. 807/2014, Regolamento delegato della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1308/2013, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Reg. (CE) 7/6/2011, n. 543/2011, Regolamento di Esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
- il Reg. (CE) 27/6/2008, n. 555/2008, Regolamento di Esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- l’art. 17 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 che autorizza la commissione ad adottare i relativi specifici regolamenti delegati e di esecuzione per determinare gli aiuti per gli ammassi privati quando ricorrono le condizioni di cui ai successivi articoli della sezione 3 dello stesso regolamento;
Viste in particolare le parti in cui i suddetti regolamenti prevedono che l’erogazione di anticipi, - o di altra tipologia di aiuti o premi concessi in via anticipata, rispetto all’integrale effettuazione dell’iter amministrativo - deve essere supportata dalla preventiva costituzione di una cauzione emessa da istituti che offrano idonee garanzie;
Visti inoltre:
- il Reg. (CE) 17/7/2014, n. 809/2014 “Regolamento di Esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” ed in particolare l’art. 7
- il Reg. (CE) 11/3/2014 n. 907/2014 “Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro” ed in particolare gli articoli dal 15 al 27 compresi;
- il Reg. (CE) 6/8/2014 n. 908/2014 “Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza” ed in particolare gli articoli dal 48 al 55 compresi;
Considerato:
- che Agrea, laddove è prevista la presentazione di una cauzione, ha previsto che questa venisse costituita “mediante il ricorso ad un fideiussore quale definito dall’articolo 21 del Reg. (CE) 11/3/2014 n. 907/2014”, secondo la lett. b) dell’art. 51 del Reg. (CE) 6/8/2014 n. 908/2014;
- inoltre necessario armonizzare le disposizioni di cui all’art. 7 del Reg. (CE) 17/7/2014, n. 809/2014 - che al paragrafo 2 prevede che in caso di indebito percepimento “gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso”,- con l’art. 55 del Reg. (CE) 6/8/2014 n. 908/2014 laddove prevede che l’autorità competente (Organismo pagatore) “chiede senza indugio il pagamento al fideiussore ….(omissis).. concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda di pagamento”.
Ritenuto a tal fine di modificare le condizioni di cui all’art. 3 dei “Rapporti disciplinati” dello schema di garanzia fideiussoria approvata con determina di Agrea n. 11481/2007, stabilendo in 30 giorni il termine concesso al contraente per la restituzione dell’importo anticipato, anziché gli attuali 60 giorni, e concedendo ulteriori 30 giorni al fideiussore, scaduti i quali decorrono gli interessi che sono posti a carico del fideiussore in solido con il contraente.
Tenuto conto:
- che le condizioni attuali sono quelle di cui alla determina del Direttore di Agrea n.11481/2007 che ha, inoltre, uniformato la modalità di presentazione delle garanzie di cui ai regolamenti di settore - sopra citati come attualmente in vigore - nel seguente modo:
- formulazione di un unico modello costituito da una scheda atta a contenere i soli dati variabili (beneficiario, tipo di contributo, importo anticipo, importo massimo garantito, garante ecc.) corredato dalle istruzioni di compilazione e dalle condizioni generali comuni nell’ambito della richiesta di anticipo di contributi (mod. GA);
- formulazione di un unico modello costituito da una scheda atta a contenere i soli dati variabili (beneficiario, tipo impegno, importo massimo garantito, garante ecc.) corredato dalle istruzioni di compilazione e dalle condizioni generali comuni nell’ambito degli interventi che prevedono un “impegno a fare”(mod. GI);
- semplificazione e formulazione di un unico modulo di richiesta di conferma di validità delle garanzie presentate (mod. CO);
- che le successive determine di modifica n. 676/2010 e 200/2012 hanno rispettivamente limitato la durata minima della garanzia a 5 anni e ulteriormente semplificato i modelli introdotti dalla citata determina 11481/2007 unificando la scheda contenente i dati variabili e le condizioni, cui sono allegate le istruzioni/note utili per la compilazione della parte di scheda dedicata ai dati variabili.
Dato atto che le istruzioni di compilazione sono mutuate dalle specifiche disposizioni di cui ai regolamenti di settore sopra richiamati che prevedono la concessione di anticipi o di “impegni a fare”.
Ritenuto opportuno:
- reintrodurre il “mod. GI” - composto come per il “mod. GA” dalla scheda e dalle condizioni -, che per un periodo di tempo è caduto in disuso, riferito in particolar modo agli ammassi privati per i quali, ultimamente, la commissione europea ha adottato specifici regolamenti delegati e di esecuzione ai sensi degli artt. 17 e 18 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, in seguito alla “necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore”;
- confermare i modelli così come sopra determinati con le modifiche apportate dal presente provvedimento.
Dato atto che le istruzioni/note particolari a corredo del mod. GI derivanti da eventuali successivi regolamenti adottati ai sensi della regolamentazione sopra citata, saranno predisposte e pubblicate sul sito a completamento di tale modello di garanzia mutuandole dalle categorie di prodotto ed altre specificità recate dagli stessi singoli regolamenti.
Tenuto conto che il Reg. (CE) n.1305/2013 già richiamato, all’art. 63, prevede che il “versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell’importo anticipato”, si rende necessario conseguentemente adeguare lo schema e le condizioni previste per la costituzione di tale garanzia;
Dato atto che ai fini di una maggiore chiarezza, quanto sopra, comporta la costituzione di uno schema di garanzia dedicato esclusivamente agli anticipi che verranno richiesti nell’ambito dell’attivazione delle misure del piano di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la normativa nazionale relativa ai soggetti da cui gli enti pubblici possono accettare garanzie fideiussorie/polizze ed in particolare:
- la legge 10 giugno 1982 n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici” il cui articolo 1 recita:
“1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, (ora “banche” ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario);
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi.“;
- il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia” in particolare l’art. 13 che stabilisce che la Banca d’Italia iscrive in apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” che prevede che le polizze assicurative possono essere rilasciate da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo 15 “cauzioni”.
Ritenuto opportuno precisare che:
- Agrea si riserva, in via transitoria, di valutare l’accettazione di garanzie fideiussorie/polizze rilasciate anche su modelli adottati con le precedenti determine una volta accertata comunque la piena validità e correttezza del contenuto;
- a completa tutela degli interessi finanziari pubblici, l’accettazione di garanzie fideiussorie/polizze di qualunque tipologia, pur regolari nei contenuti e provenienti da istituti bancari/assicurativi certificati ai sensi della normativa vigente, dipende comunque da una decisione discrezionale di AGREA sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni provenienti da altri organismi pagatori o dall’organismo di coordinamento;
- in nessun caso potranno essere accolte garanzie fideiussorie/polizze provenienti da garanti che non assolvano in particolare alle condizioni di cui al paragrafo 1 degli articoli 19 e 21, e di cui alla lett. D, punto 2, dell’allegato 1 al Regolamento n. 907/2014.
Richiamata la lettera del 4 aprile 2008 del direttore pro-tempore Gaudenzio Garavini con la quale delegava il dirigente responsabile della raccolta, verifica della conformità, gestione e conservazione delle garanzie fideiussorie/polizze a firmarne gli svincoli;
Ritenuto di confermare la suddetta delega a firmare gli svincoli delle garanzie fideiussorie/polizze effettuati sulla base dell’atto del servizio competente che ne fa la proposta.
Ritenuto inoltre opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, revocare le precedenti determine nn. 11481/2007, 676/2010 e 200/2012 i cui contenuti sono ripresi con la presente determina;
Reputato opportuno richiedere la pubblicazione sul B.U.R.E.R.T, della versione integrale del presente provvedimento, compresi gli allegati, in ragione della rilevanza del suo contenuto, che deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini;
Richiamato il Manuale interno di contabilità dell’Organismo Pagatore, adottato con atto del Direttore di AGREA n.3977 del 29/3/2007;
Richiamati i seguenti atti:
- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determina del Direttore di AGREA n. 119 del 10/2/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/6/2010;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31/3/2015 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – istituti”;
- Determina del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008, concernente “Definizione delle funzioni organizzative dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’E.R. - AGREA”;
- Deliberazione della Giunta regionale n.1085 del 28/07/2015 concernente la nomina del Direttore di AGREA;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare tutto quanto espresso in narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2) di modificare l’art. 3 delle condizioni attuali denominate “Rapporti disciplinati”, di cui ai successivi schemi di garanzia fideiussoria/polizza, stabilendo in 30 giorni il tempo concesso al contraente per la restituzione dell’importo anticipato, e concedendo ulteriori 30 giorni al fideiussore, scaduti i quali decorrono gli interessi che sono posti a carico del fideiussore in solido con il contraente;
3) di approvare il modello di garanzia fideiussoria/polizza (Mod. GA PSR) – per le garanzie da costituire nell’ambito delle richieste di anticipo di contributi nel settore del PSR e allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale - composto dalla scheda contenente i dati variabili e le condizioni denominate “Rapporti disciplinati” (allegato n. 1);
4) di approvare il modello di garanzia fideiussoria/polizza (Mod. GA) - comune per tutte le garanzie da costituire nell’ambito delle richieste di anticipo di contributi negli altri settori di intervento e allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale - composto dalla scheda contenente i dati variabili e le condizioni denominate “Rapporti disciplinati” con allegate le istruzioni/note utili per la compilazione della scheda che ospita i dati variabili (allegato n. 2);
5) di approvare il modello di garanzia fideiussoria/polizza (Mod. GI) - comune per tutte le garanzie da costituire nell’ambito degli interventi che prevedono un “impegno a fare” e allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale - composto dalla scheda contenente i dati variabili e le condizioni denominate “Rapporti disciplinati” con allegate le istruzioni/note utili per la compilazione della scheda che ospita i dati variabili (allegato n. 3);
6) di approvare il nuovo modulo (Mod. CO), allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, per la richiesta di conferma di validità delle garanzie fideiussorie/polizze presentate(allegato n. 4);
7) di stabilire che Agrea e/o i soggetti da essa delegati, richiedono la compilazione del modello di “conferma di validità” delle garanzie fideiussorie/polizze di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5) alla Direzione generale del soggetto garante;
8) di stabilire che AGREA accetta contratti di garanzia fideiussoria che sono:
a. conformi ai modelli tipo di garanzia fideiussoria /polizza di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5);
b. rilasciati da istituti garanti di natura bancaria o assicurativa, ove rispettivamente;
- per Banca deve intendersi l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n.348;
- per Impresa di Assicurazione l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n.15 (cauzione) di cui al decreto legislativo d.lgs. 7/9/2005, n.209, dall’istituto di vigilanza assicurazioni - IVASS ed in regola con il disposto della L. 10 giugno 1982, n.348;
9) di stabilire inoltre che AGREA, avvalendosi di quanto disposto al paragrafo 1 degli articoli 19 e 21, e alla lett. D, punto 2, dell’allegato 1 al Regolamento n. 907/2014, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni provenienti da altri organismi pagatori o dall’organismo di coordinamento, si riserva la facoltà di non accettare garanzie fideiussorie/polizze presentate da alcuni dei garanti di cui alla lettera b) del precedente punto 8;
10) di stabilire che AGREA si riserva, in via transitoria, di accettare garanzie fideiussorie/polizze rilasciate anche su modelli precedentemente adottati una volta accertata comunque la piena validità e correttezza del contenuto;
11) di delegare il dirigente responsabile della raccolta, verifica della conformità, gestione e conservazione delle garanzie fideiussorie/polizze a firmarne gli svincoli effettuati sulla base del provvedimento del servizio competente che ne fa la proposta;
12) di revocare le determine n.11481/2007, 676/2010 e 200/2012 i cui contenuti sono ripresi in massima parte con la presente determina;
13) di autorizzare la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito web di Agrea, ai fini del loro utilizzo;
14) di richiedere la pubblicazione integrale nel B.U.R.E.R.T della presente determina.
Il Direttore
Silvia Lorenzini