n.346 del 03.12.2014 periodico (Parte Seconda)
Adeguamento degli artt. 13, 16/bis e 65 dello Statuto comunale. Del. Pg n. 294176/2014
Con deliberazione PG n. 294176/2014 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 10/11/2014 OdG n. 344 è stato deliberato quanto segue:
di approvare la modifica degli artt. 13, 16/bis e 65 dello Statuto del Comune di Bologna, contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Allegato A
Art. 13 (Difesa civica)
1. L’Amministrazione assicura la funzione di difesa civica, al fine di:
a) garantire una migliore tutela della cittadinanza nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2. La funzione di difesa civica comunale può essere svolta dal Difensore civico istituito a livello metropolitano o dal Difensore civico regionale, previa convenzione approvata dal Consiglio comunale con la Città metropolitana di Bologna o rispettivamente con la Regione Emilia-Romagna.
3. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il Difensore Civico può pronunziarsi sulle determinazioni di diniego o di differimento del diritto di accesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il Difensore civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.
5. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.
6. Il Difensore Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o carenze siano rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti interessati.
7. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.
8. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.
Art. 16 bis (Gettoni di presenza per i consiglieri)
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.
Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, in conformità della legge vigente. Il Consiglio comunale, prima di procedere alla nomina, verifica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti previsti dalla legge e dal comma 2 del presente articolo, ovvero l'eventuale rinuncia da parte dei soggetti da nominare.
2. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio:
a) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
b) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di enti locali territoriali della Regione Emilia-Romagna e della stessa Regione;
c) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
d) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;
e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.
3. È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal Registro dei revisori legali, dall'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la mancata redazione della relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito con le modalità stabilite dalla legge.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.