n.77 del 31.03.2025 (Parte Prima)
Oggetto n. 406 - Ordine del giorno n. 18 collegato all'oggetto 229 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027". A firma dei Consiglieri: Massari, Sabattini, Paldino, Gordini, Bosi, Proni, Arduini, Costa, Parma, Castellari, Critelli, Lembi, Lucchi, Valbonesi, Ancarani, Donini, Larghetti, Petitti, Costi, Quintavalla, Albasi, Carletti, Fornili, Daffadà, Ferrari, Casadei, Zappaterra, Burani, Muzzarelli, Calvano, Trande, Lori
le Regioni, nell'ambito della loro autonomia normativa e finanziaria riconosciuta dalla Costituzione italiana, possono istituire e disciplinare contributi a favore di cittadini, imprese ed enti locali. In particolare, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in diverse materie, tra cui lo sviluppo economico, la formazione professionale, il sostegno alle attività produttive e il welfare sociale.
Il Decreto Legislativo n. 118/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle Regioni, stabilendo i principi per l'assegnazione di contributi pubblici nel rispetto degli equilibri finanziari. Le Regioni possono dunque prevedere interventi economici mediante apposite leggi regionali o delibere di giunta, garantendo trasparenza, efficienza e accesso equo alle risorse disponibili.
Tali misure, in linea con il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, permettono di rispondere in modo mirato alle esigenze del territorio, favorendo la crescita economica e il benessere sociale della comunità regionale.
Oltre alla potestà di istituire e disciplinare contributi, l'articolo 119 della Costituzione riconosce inoltre alle Regioni autonomia finanziaria, attribuendo loro la facoltà di istituire tributi ed entrate proprie, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L'articolo 53 della Costituzione sancisce il principio della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione fiscale, stabilendo che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività".
Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 1, disciplina l'autonomia impositiva delle Regioni, consentendo loro di stabilire aliquote differenziate nei tributi di competenza.
la progressività e la gradualità sia nella determinazione dei contributi, sia nella definizione dell'imposizione fiscale rappresentano principi fondamentali per garantire equità e sostenibilità nel sistema fiscale e contributivo. Un'imposizione calibrata sulle capacità economiche dei cittadini e delle imprese consente di bilanciare il dovere di contribuzione con la tutela del potere d'acquisto e della competitività del tessuto economico;
l'adozione di meccanismi graduali nei tributi e nei contributi sociali evita situazioni di eccessivo carico fiscale per le fasce di reddito medio-basse, riducendo il rischio di iniquità, incentivando la regolarità contributiva e garantendo l'accesso ai servizi anche a chi si trova in condizioni economiche. Inoltre, un sistema progressivo e proporzionato favorisce la coesione sociale e sostiene la crescita economica, garantendo al contempo il finanziamento dei servizi pubblici essenziali;
un'imposizione graduale riduce il rischio di penalizzazione economica per cittadini e imprese, incentivando la regolarità contributiva e rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti.
la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze, adotta criteri di gradualità nella contribuzione, modulando tributi, tariffe e agevolazioni sulla base della capacità economica dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce di reddito medio-basse e alle situazioni di fragilità, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE come parametro di riferimento;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) disciplina l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come strumento per determinare l'accesso a prestazioni sociali agevolate e modulare la contribuzione ai servizi pubblici;
l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è infatti uno strumento riconosciuto a livello nazionale per misurare la condizione economica delle famiglie, consentendo di differenziare l'accesso e il livello di contribuzione ai servizi pubblici in base alla capacità economica del nucleo familiare;
la Regione Emilia-Romagna già adotta il criterio dell'ISEE in diversi ambiti di propria competenza, come il diritto allo studio universitario, l'accesso ai servizi socio-sanitari, le tariffe del trasporto pubblico locale e le politiche abitative. Alcune misure regionali, come il Fondo regionale per la non autosufficienza o il Fondo sociale per l'affitto utilizzano il criterio ISEE per garantire una più equa distribuzione delle risorse disponibili.
sono molteplici le norme a livello regionale che applicano in maniera differenziata i criteri di gradualità, modulando tributi, imposte, contributi, soglie di esenzione e tariffe in base alla capacità economica dei cittadini, attraverso strumenti come l'ISEE e la progressività fiscale, al fine di garantire equità e sostenibilità nel sistema contributivo. Queste norme dimostrano l'impegno della Regione Emilia-Romagna nell'applicare criteri di progressività e gradualità nei tributi e nei contributi, con particolare attenzione alla tutela delle fasce economicamente più deboli;
i criteri applicati e le soglie stabilite non sono sempre i medesimi per ogni normativa, così come non tutte le norme prevedono l'applicazione di criteri di progressività, per cui non risulta di semplice e immediata comprensione discernere quali norme regionali applichino tali criteri di gradualità, al fine di garantire coerenza, equità ed efficacia nelle politiche fiscali e contributive, evitando frammentazioni normative e assicurando un'applicazione omogenea dei principi di progressività e sostenibilità economica.
a compiere una ricognizione complessiva delle norme, delle delibere o dei regolamenti regionali in cui si applicano o meno criteri di gradualità o progressività nella definizione e modulazione di tributi, imposte, contributi, soglie di esenzione e tariffe, al fine di elaborare una fotografia complessiva della situazione attuale ed un quadro globale e sistematico che possa costituire uno strumento di lavoro per future valutazioni e decisioni, per poter rendere sempre più equo e omogeneo l'operato della regione e per poter creare un sistema di potenziale riferimento anche per gli enti locali.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2025