SUPPLEMENTO SPECIALE N.25 DEL 20.04.2015

Relazione

La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 27 luglio 2007, n.15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione” aveva già anticipato un significativo intervento di razionalizzazione in materia di gestione del diritto allo studio universitario, con la creazione di un’unica Azienda Regionale che accorpava le funzioni delle quattro preesistenti ADSU.

L’Azienda rappresentava infatti la modalità organizzativa più adeguata alle esigenze relative sia alla razionalizzazione della spesa anche attraverso la riduzione del numero dei componenti degli organi politici e delle relative spese che all’azione di omogeneizzazione dei servizi offerti agli studenti della regione. Ciò ha consentito di incrementare le risorse disponibili da destinare prioritariamente alla concessione delle borse di studio per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Ora la Regione ritiene di potere ulteriormente procedere nel percorso di razionalizzazione, non solo per contenere la spesa, ma anche per semplificare e snellire i processi decisionali, secondo il modello di un’Azienda a cui è affidata una funzione prettamente gestionale.

In tal senso la presente proposta di modifica della L.R. 15/2007 costituisce una evoluzione naturale dell’assetto definito con la stessa legge, dopo alcuni anni di attuazione e si inserisce nel percorso avviato di razionalizzazione della spesa, rafforzandolo attraverso l’eliminazione degli organi politici dell’Azienda (Presidente e consiglio d’amministrazione) e la declinazione dell’Azienda in termini maggiormente operativi. Già, infatti, la L.R. 15/2007 ha costruito un impianto in cui di fatto la governance del diritto allo studio universitario è in capo alla Regione (cfr art. 4 della Legge) così come l’interlocuzione con i principali altri soggetti istituzionali coinvolti, Università e Comuni (cfr. art. 4 e art. 5) nonché con gli studenti (cfr. art. 6).

L’Azienda, quindi, ha una missione prioritariamente gestionale dei servizi e degli interventi previsti dalla legge regionale e, pertanto, è possibile ripensare la sua struttura eliminando le figure del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e rafforzando al contempo il legame con le Università e gli studenti attraverso l’istituzione presso l’Azienda di un Comitato, composto dai Rettori o delegati delle Università con sede in regione e dal Presidente della Consulta regionale degli studenti. Il Comitato svolge compiti di consultazione e di confronto nelle materie della legge ed esprime parere sugli atti più rilevanti prima di competenza del Cda ora adottati dal Direttore (Statuto, regolamenti in materia di organizzazione, contabilità e contratti, bilancio, bandi, dotazione organica, alienazione ed acquisto immobili, acquisizione beni e servizi). L’Azienda cura la segreteria del Comitato e convoca gli incontri; il funzionamento del Comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo Statuto. L’Azienda è autorizzata ad attribuire allo studente un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e a tutti i componenti il comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

Il Direttore viene nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università e ha la rappresentanza legale dell'Azienda; ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

Rimane, inoltre, l’indispensabile funzione di controllo del Collegio dei Revisori, nominato dalla Giunta regionale.

Tale azione comporta quindi un risparmio nelle spese per gli organi che contribuisce a rafforzare il processo di razionalizzazione delle risorse attivato in maniera rilevante nel 2008 con l’istituzione dell’Azienda unica. 

Illustrazione degli articoli

Articolo 1 “Modifiche all’articolo 4”

Viene sostituita al comma 7 la parola “Presidente” con la parola “Direttore”.

Articolo 2 “Modifiche all’articolo 5”

Viene sostituita al comma 4 la parola “Presidente” con la parola “Direttore”.

Vengono sostituite al comma 5 le parole Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” con le parole “Consiglio della Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

Articolo 3 “Modifiche all’art. 6”

Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell’Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del Comitato dell’Azienda.”

Articolo 4 “Modifiche all’art. 19”

Viene introdotto un comma 3bis con il quale si prevede che la Regione possa, previa convenzione, affidare all’Azienda attività di supporto istruttorio in materia di istruzione, per quanto di propria competenza.

Nel comma 5 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalla parola “Direttore”.

Articolo 5 “Modifiche all’art. 20”

Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 20 nel seguente modo:

Sono organi dell’Azienda:

a) il Direttore

b) il Comitato

c) il Collegio dei revisori.”

 Sono abrogati di conseguenza i commi 2, 3,4 e 6 riguardanti gli organi precedenti quali il Presidente ed il Consiglio di amministrazione.

 Il comma 5 dell’articolo 20 è così sostituito:

 Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

Articolo 6 “Inserimento degli articoli 20-bis e 20-ter”

LArticolo 20-bis prevede l’istituzione presso l’Azienda di un Comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il Comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all’art 20-ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g), h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all’art. 20-ter, comma 5, lettere a), c), e), g).

Il Comitato è composto dai Rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati e dal Presidente della Consulta regionale degli studenti.

Si prevede che la partecipazione agli incontri del Comitato sia senza oneri per l’Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti a cui l’Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e per tutti i componenti il comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L’importo del gettone di presenza viene stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 6, comma 6.

L’Articolo 20-ter disciplina la figura del Direttore che viene nominato, sentita la Conferenza Regione-Università, dalla Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private. Vengono previste norme riguardanti il suo rapporto di lavoro, il relativo compenso, le incompatibilità con altre cariche o attività. 

Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Vengono altresì elencati gli atti che lo stesso deve adottare.

Articolo 7 “Abrogazione dell’art. 21”

Viene abrogato l’art. 21 riguardante i compensi dei precedenti organi quali il Presidente ed il Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 “Modifiche all’art. 25”

Con tale modifica si prevede che i risparmi derivanti dall’azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20 e seguenti della presente legge possano essere utilizzati dall’Azienda per la concessione delle borse di studio.

Articolo 9 “Modifiche all’art. 26”

Nel comma 2 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “Direttore dell’Azienda”.

Nei commi 4 e 6 le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite con le parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”.

Articolo 10 “Modifiche all’art. 27”

Nel comma 3  le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”.

Articolo 11 “Modifiche all’art. 28”

Nel comma 2 sono soppresse  le parole “e comunque contestualmente all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, comma 1”.

Articolo 12 “Disposizioni transitorie”

Viene disposto che il Presidente e il consiglio d’amministrazione continuino a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dall’art. 20 comma 2, della legge previgente.

Si dispone altresì che il direttore dell’Azienda nominato ai sensi del previgente art. 20, resti in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assuma le funzioni previste dall'art. 20-ter. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo Statuto ai sensi del previgente art. 20, comma 6, si prevede che la Giunta regionale possa proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.

Viene infine precisato che il Collegio dei revisori in carica all’entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell’incarico in essere.

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