n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)
Attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento relativo agli atti di programma per la realizzazione della Rete regionale delle Strutture di Protezione civile. Nuovi termini per l'avvio e la ultimazione degli interventi, revoche e completamenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt. 12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- la legge 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del DLgs 112/98, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- la Legge regionale 21 aprile 1999 n° 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt. 176 e 177 concernenti la protezione civile;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare:
- i commi 4 e 5 dell' art. 4, che così recitano:
- "4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.”
- “5. La Regione favorisce ed incentiva:
la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 5;
l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.”
- l'art. 5, comma 2, che così recita:
“2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall‘articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:
- […] all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);”
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;
- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";
- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;
- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;
- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;
- le proprie deliberazioni 2343/00, 3078/01, 996/02, 2283/02, 1387/03, 1661/04, 1533/05, 2246/05, 1185/06, 747/07, 1661/08, 2285/10 e 685/11 e determinazioni 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile;
Dato atto che la Giunta regionale, ha approvato i citati programmi di finanziamento a favore degli Enti Locali per il potenziamento del Sistema regionale di protezione civile ed in particolare per la realizzazione di centri unificati provinciali, centri sovracomunali, centri operativi comunali ed intercomunali, aree e strutture per l’assistenza alla popolazione, nel numero di 520 interventi, per uno stanziamento complessivo di Euro 20.476.468,00, come riepilogato nell’allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che tali stanziamenti costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;
Rilevato a tal proposito che per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che Province e Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile e che dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;
Preso atto che l’Agenzia regionale di protezione civile, in raccordo con le Province, sta effettuando con continuità attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere sopracitate, le cui risultanze sono le seguenti (come da tabella 1 allegata):
1. l’attuazione di una parte significativa dei programmi è stata completata o è in corso nel rispetto dei tempi e degli indirizzi di cui alle deliberazioni sopracitate; in particolare, n° 449 interventi pari al 83,3% del totale, per 17.058.468,00 euro, sono stati completati, mentre n° 72 interventi, pari al 16,7% del totale, per 3.403.000,00 euro, sono in corso di esecuzione;
2. per una parte degli interventi non risultano rispettati i tempi di attuazione previsti ed in particolare:
a) n. 5 interventi, pari allo 0,6% del totale, per euro 115.000,00, risultano essere completati ma oltre i termini previsti dagli atti di programma sopracitati (tabella allegata 2);
b) n. 24 interventi, pari al 5,7% del totale, per euro 1.170.000,00, non risultano iniziati o completati nei termini previsti dagli atti di programma sopracitati, essendovi comunque ancora le condizioni per la loro realizzazione (tabella allegata 2);
c) n. 1 intervento, pari allo 0,3% del totale, per 52.000,00 euro, non risulta avviato e non vi sono più le condizioni per la sua realizzazione; per tale intervento l’ente assegnatario rinuncia al finanziamento (tabella allegata 3);
Preso atto che, sulla base delle segnalazioni degli enti attuatori degli interventi e dei riscontri effettuati dall’Agenzia regionale di protezione civile in raccordo con le Province, le ragioni dei ritardi nella realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2 lettere a) e b) sono da addebitarsi principalmente alle difficoltà degli enti nell’individuazione di sedi idonee ai fini di protezione civile, alla loro localizzazione ed alle difficoltà anche urbanistiche insorte, alla conclusione delle procedure d’appalto e, da ultimo, alla rigidità di gestione dei bilanci dovuta ai vincoli del patto di stabilità, che hanno portato ad un allungamento dei tempi di realizzazione;
Preso atto altresì che gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente punto 2, lettera b), hanno manifestato esplicito interesse ad avviare e concludere gli interventi - ancorché in ritardo, per le ragioni sopraindicate, rispetto ai termini stabiliti a suo tempo dalla Giunta Regionale - e quindi a completare le opere finalizzate alla realizzazione della rete regionale delle strutture operative di Protezione Civile;
Ritenuto invece di procedere alla revoca del finanziamento di cui al precedente punto 2, lettera c), dettagliato nella tabella 3 allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, in quanto l’amministrazione comunale di Montecchio Emilia, beneficiaria del finanziamento in parola, ha espresso la volontà di rinunciarvi non reputando di procedere alla realizzazione dell’Area di Ammassamento così come da progetto inviato presso i nostri uffici con nota prot. n. 6605 del 4/5/2009;
Vista la necessità di potenziare ulteriormente il sistema di protezione civile a integrazione di quanto già realizzato, considerato anche l’impegno finanziario non solo dell’Agenzia di protezione civile ma anche degli enti territoriali coinvolti, e procedendo, viste le richieste pervenuteci dal territorio, ad interventi di completamento della rete regionale di strutture di protezione civile;
Ritenuto quindi:
- di proporre, a completamento di struttura operativa già finanziata con altri programmi, la somma di Legge 20.000,00 a favore del Comune di Fontanelice (BO), al fine di completare la realizzazione del Centro Sovracomunale (CS) di protezione civile quale sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari; il finanziamento è necessario per dotare il Centro di impianto semaforico, strumento indispensabile per garantire l’uscita dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco in emergenza, così come richiesto con nota inviata dall’amministrazione comunale n. 839 del 14/2/13 ed acquisita agli atti dell’Agenzia di protezione civile con prot. n. PC.2013.0002369 del 14/2/13;
- di proporre a completamento di struttura operativa la somma di Legge 100.000,00 a favore del Comune di Vignola (MO), al fine di completare la realizzazione del Centro Sovracomunale (CS) all’interno del Polo della Sicurezza e Protezione Civile, progetto complesso che ospiterà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, la nuova sede del Corpo Unico di Polizia Municipale e la sede della Pubblica Assistenza A.V.A.P. - Protezione Civile dell’Unione Terre dei Castelli, con funzioni anche di presidio socio-sanitario, come richiesto con nota del Comune di Vignola prot. n. 15010 del 20/05/13 acquisita agli atti al prot. n. PC.2013.0007583 del 20/5/13 e segnalato in precedenza, ad una prima ricognizione delle priorità territoriali, dalla Provincia di Modena con nota del 20/10/2011 acquisita agli atti al prot. n. PC.2011.0010414 del 21/10/11;
- di proporre a completamento della funzionalità della rete radiomobile regionale la somma di Legge 45.000,00 a favore del Comune di Monchio delle Corti (PR), al fine di assicurare l’operatività del sito di Monte Cardello, importante area destinata alla ripetizione di segnali radio, telefonici e a banda larga a servizio dell’intero comprensorio limitrofo, di fondamentale importanza per il raccordo delle operazioni emergenziali sul territorio, anche a seguito della realizzazione del Centro Operativo Comunale, operativo dal 2009, così come richiesto con nota inviata dall’amministrazione comunale n. 368/VI/4 del 27/3/2013 ed acquisita agli atti dell’Agenzia di protezione civile con prot. n. PC.2013.0005077 del 4/4/2013;
Dato atto che la concessione dei contributi sopra richiamati è in linea con le indicazioni di cui al piano annuale delle attività dell’Agenzia regionale di protezione civile approvato con propria deliberazione n. 1037 del 6 dicembre 2012;
Dato atto che i finanziamenti precedentemente citati per la somma complessiva di Legge 165.000,00 per la realizzazione delle strutture di cui sopra trovano copertura sul capitolo U23004 “Contributi ai soggetti componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di strutture operative di Protezione Civile, nonché per il potenziamento, l’aggiornamento tecnologico, l’ampliamento, il miglioramento e l’incremento delle capacità funzionali delle strutture operative territoriali di Protezione civile (art. 138 comma 16 L388/00; artt. 3,4,14,15,18,20 e 22 L.R. 1/05” di cui all’U.P.B. 1.4.230 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che il competente dirigente regionale provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione della somma assegnata e concessa con il presente provvedimento, anche in più soluzioni, sulla base di una stima di fabbisogno quantificata dall'Agenzia regionale di protezione civile;
Dato atto che agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia regionale di protezione civile provvederà con le modalità descritte nel dispositivo del presente atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
Viste:
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2003 del 17 dicembre 2012 "Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e piano annuale delle attività anno 2013 dell'Agenzia regionale di protezione civile.";
- la determinazione dirigenziale n. 1036 del 5 dicembre 2012 "Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- la determinazione dirigenziale n. 1037 del 6 dicembre 2012 "Adozione del Piano annuale delle attività dell'Agenzia regionale di protezione civile per l'anno 2013";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006; n. 1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 19 dicembre 2008; n. 1222 del 4 agosto 2011;
- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1";
- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità.” successivamente integrata e modificata con la deliberazione n. 1121 del 21 luglio 2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 24 gennaio 2011 “Revisione di disposizioni organizzative relative all'agenzia di protezione civile”;
Richiamati:
- l’art. 18 “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2056 del 28 dicembre 2012, recante in oggetto: “Adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in Legge n. 134 del 7 Agosto 2012”;
Dato atto che sussistono i presupposti per la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 134/12 e della DGR 2056/12;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";
A
voti unanimi e palesi
delibera:
Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dare atto che con le deliberazioni della Giunta regionale 2343/00, 3078/01, 996/02, 2283/02, 1387/03, 1661/04, 1533/05, 2246/05, 1185/06, 747/07, 1661/08, 2285/10 e 685/11 e determinazioni 105/10 e 107/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile, come riepilogati nella allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare i finanziamenti assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale richiamate al precedente punto 1, ad eccezione del finanziamento di cui al successivo punto 4;
3. di fissare nuovi termini per l’avvio e la ultimazione degli interventi di cui al punto 2 lettere a) e b) della premessa ed analiticamente dettagliati nell’allegata tabella 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di revocare il finanziamento di cui al punto 2 lettera c) della premessa ed analiticamente dettagliato nell’allegata tabella 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti finanziamenti, a completamento della rete regionale di strutture di protezione civile:
- Prog. 1 - Prov. BO - Comune Fontanelice - Ente beneficiario: Comune - Struttura CS - Importo Euro 20.000,00
- Prog. 2 - Prov. MO - Comune Vignola - Ente beneficiario: Comune - Struttura CS - Importo Euro 100.000,00
- Prog. 3 - Prov. PR - Comune Monchio delle Corti - Ente beneficiario: Comune - Struttura Impianto Telecomunicazioni - Importo Euro 45.000,00
per la somma complessiva di € 165.000,00, così come indicato anche nell’allegata tabella 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che ad esecutività della presente deliberazione, il dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione delle somme assegnate e concesse con il presente provvedimento, anche in più soluzioni, sulla base di una stima di fabbisogno quantificata dall'Agenzia regionale di protezione civile;
7. di stabilire che, per la concessione da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile dei finanziamenti di cui al punto 5. a copertura degli oneri di realizzazione degli interventi previsti, si procederà secondo le seguenti disposizioni:
a) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna gli enti beneficiari presenteranno all’Agenzia la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare:
- progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
- quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;
b) accertata la conformità dei documenti previsti nella precedente lett. a) a quanto espresso in premessa e per le finalità ivi indicate, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile dispone la concessione dei finanziamenti e provvede all’assunzione del relativo impegno di spesa; in caso di accertata difformità, il Direttore dell’Agenzia richiede le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, non si darà luogo alla concessione del finanziamento;
c) i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti ed ultimati entro tre anni da tale data;
d) i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti;
e) l’Agenzia regionale di protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:
- in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
f) la richiesta di liquidazione è formulata on-line, mediante la compilazione a cura degli enti beneficiari delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà contenute nell’applicativo “Tempo Reale” sito al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/areeriservate/enti-attuatori.htm; le credenziali per l’accesso a tale applicativo sono fornite agli enti beneficiari dall’Agenzia regionale di protezione civile in sede di comunicazione dell’esito della verifica di conformità di cui alla precedente lettera b);
g) in caso di mancata ultimazione degli interventi finanziati entro i termini previsti nelle precedenti lettere c) e d), saranno restituite all’Agenzia regionale di protezione civile le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto dagli enti beneficiari;
h) ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, gli enti beneficiari procedono semestralmente, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi medesimi, alla compilazione della relativa scheda di monitoraggio tramite il richiamato applicativo “Tempo Reale”; in caso di omessa compilazione di tale scheda, non si procede alla liquidazione delle somme;
i) Il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile potrà disporre il controllo relativo agli interventi previsto nella tabella 4), per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui alla precedente lettera f) rese dagli enti beneficiari, i quali esibiscono in loco o trasmettono, su richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive medesime;
8. di stabilire che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di protezione civile;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.