n.14 del 20.01.2021 periodico (Parte Seconda)

Differimento al 15 dicembre del termine di pagamento della tassa automobilistica relativa ai contratti di noleggio a lungo termine previsto dal comma 3-bis dell'art. 7 della L. n. 99 del 2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 Misure in materia tributaria”, come modificato dall'articolo 53, comma 5-quater, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che individua tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine senza conducente;

- l’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, dall’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’articolo 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica dovuta per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed in particolare:

  • il comma 2-bis, il quale dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A. di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo;
  • il comma 3, in base al quale la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente;
  • il comma 3-bis, il quale dispone che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
  • il comma 3-ter, il quale stabilisce che per le fattispecie in esame i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità del successivo comma 3-quater al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • il comma 3-quater, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del richiamato articolo 7, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine;

- l’articolo 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, vale adire con il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA;

Vista la nota ANIASA Prot. n. p1350 TE del 301/10/2020, nella quale si rappresenta che “Le aziende rappresentate sono in questi giorni fortemente impegnate nella trasmissione dei dati agli Uffici competenti, con i quali sono condivise le problematiche di prima applicazione delle nuove disposizioni. Si tratta, tra l’altro, di complesse attività di normalizzazione delle informazioni in linea con le previsioni dell’Allegato Tecnico del DM del 28 settembre u.s.” e si chiede “considerando l’attuale primissima fase di applicazione, si presenta altresì opportuno un congruo differimento dei termini, permettendo a tutti gli operatori interessati l’esatta e completa osservanza della regolamentazione, evitando altresì l’insorgere di un inutile contenzioso in materia”;

Vista la nota prot DFA aoodir019/0004760/20Data 30/10/2020 dell’Automobil Club d’Italia di trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del Decreto Interministeriale "Modalità Operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente" (GU 243/2020) nella quale si rappresenta che “...sin primi giorni di operatività siano emersi gravi problemi di affidabilità dei dati in possesso delle Società di Noleggio sui contratti (informazioni mancanti e/o errate, incongruenze nella formattazione dei dati se provenienti da sedi estere, etc); la collaborazione con alcuni grandi operatori di mercato ha consentito di risolvere molti problemi e acquisire, come già richiamato, più di 500.000 contratti; questo dato rappresenta oggi solo il 42% del totale stimato ma, al tempo stesso, testimonia il funzionamento e l’affidabilità del sistema; alla data attuale sono stati processati 64.633 contratti che contengono errori (e non vengono quindi acquisiti dal sistema) ma di cui oltre il 90% possono sono essere sanati autonomamente dallo stesso soggetto che presenta i dati”;

Preso atto che la procedura di riscossione dei pagamenti della tassa automobilistica sui veicoli locati a lungo termine senza conducente è caratterizzata da una scansione e successione di azioni complesse e coordinate che richiedono tempi di elaborazione legati alla copiosa mole di contratti in essere, nonché alle difficoltà riscontrate durante il caricamento dei contratti sull’archivio della tassa automobilistica, per la non omogeneità delle informazioni presenti sui diversi applicativi delle società di noleggio, discordanze peraltro sanabili in autonomia dalle stesse società;

Valutato che il preminente interesse dell’Amministrazione, legato al completo caricamento e all’acquisizione corretta dei contratti sul sistema informativo del P.R.A., è l’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria della tassa automobilistica in capo all’utilizzatore, nonché la corretta imputazione del gettito al soggetto attivo del tributo;

Tenuto conto dei principi statuiti dalla legge 27/7/2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e in particolare di quanto statuito al comma 2 dell’art. 3 che stabilisce: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” e preso atto che il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/9/2020 “Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente” è stato pubblicato in G.U. n. 243 il 1/10/2020;

Tenuto conto, altresì, delle obiettive condizioni di difficoltà ad adempiere nelle quali si trova l’utilizzatore del veicolo concesso in locazione a lungo termine, soggetto in via esclusiva all’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, che potrebbe adempiere all’obbligo tributario solo per dati dichiarati, ma non attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, previsto obbligatoriamente in materia;

Considerato che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, può disporre, con propria deliberazione, “la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge”;

Ritenuto che, nei confronti degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 7 della L. n. 99/2009, tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo, debba essere riconosciuto il differimento del termine di pagamento previsto al 31 ottobre 2020 dal comma 3-bis del richiamato art. 7, in considerazione del fatto che i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente non hanno comunicato, con completezza, al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, come previsto nell'art. 2 del D. Dirett. 28 settembre 2020;

Ritenuto che, in ossequio al principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente espresso dal primo comma dell’art. 10 della L. n. 212/2000, con riferimento al pagamento della tassa automobilistica relativa ai contratti di noleggio al lungo termine, occorra prevedere la remissione in termini per adempiere all’obbligazione tributaria, scaduta il 31 ottobre 2020, da assolvere entro il nuovo termine differito del 15 dicembre 2020;

Tenuto, inoltre, conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000 “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria”;

Considerato, infine, che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 della L. n. 99 del 2009, è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui questa abbiano provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;

Ritenuto, altresì, che, nel caso in cui, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 della richiamata L. n. 99 del 2009, la società proprietaria del veicolo concesso in locazione a lungo termine effettui il pagamento cumulativo, tramite il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, per conto dell’utilizzatore, usufruirà del medesimo differimento dei termini;

Considerato, altresì, che l’istituto della rimessione in termini è previsto all’art. 9 della L. 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed è una disposizione che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, a cui le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge sono tenute a dare attuazione nelle materie dalla stessa regolate;

Valutato che la rimessione dei termini non impattano sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento della tassa automobilistica nell’ambito del medesimo esercizio contabile, per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 3290 del 22/2/2019 del Direttore Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze e la Determinazione n. 13516 del 4/8/2020 “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale REII;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 1059 del 3/7/2018 avente ad oggetto “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 83 del 21/1/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- n. 733 del 25/6/2020 ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell’emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di stabilire il differimento del termine di pagamento, previsto dal comma 3-bis del richiamato art. 7, della L. n. 99/2009 nel 31 ottobre 2020, alla data del 15 dicembre 2020, in considerazione del fatto che non sono stati comunicati e acquisiti con completezza i contratti di noleggio a lungo termine al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020;

2) di rimettere in termini gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, in considerazione del fatto che sono carenti e incompleti i dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica;

3) di disporre che i pagamenti della tassa automobilistica dovuta per i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente siano effettuati dall’utilizzatore entro la data del 15 dicembre 2020, senza applicazione di sanzione e interessi;

4) di consentire anche alle società di locazione a lungo termine senza conducente la possibilità di effettuare il pagamento, in luogo degli utilizzatori, entro la data del 15 dicembre 2020, solo nella particolare ipotesi in cui queste provvedano al pagamento cumulativo delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto, tramite il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

5) di disporre che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato e dovuto;

6) di dare atto che la rimessione in termini e il differimento della scadenza non impedisce il versamento ordinario volontario per dati dichiarati da parte degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente;

7) di dare atto, inoltre, che la sospensione non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

8) di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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