n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Domanda 23.12.2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico sanitario e antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Comparto ospedaliero. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR13A0045

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina: 

a) di rilasciare alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, partita IVA 01874240342, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR) per uso igienico e antincendio, con una portata massima pari a litri/sec. 10 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 117.300;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione;

 (omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 05/02/2015 n. 1190 (omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del R.R. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)

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