n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) relativa allo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali presso la propria messa in riserva in loc. Borghetto del comune di Piacenza. Proponente: PAVER S.P.A. (Titolo II, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di fare proprio il parere contenuto nella Relazione istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 4667 del 26/4/2017 (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. PG/2017/310240 del 26/4/2017) e allegata alla presente delibera; tale relazione costituisce pertanto l'Allegato 1 al presente atto e ne è parte integrante e sostanziale;

2. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Paver Costruzioni S.p.A. (P. Iva 00870620333), relativo allo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali (CER 101311- rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento) presso la propria messa in riserva R13 in loc. Borghetto del comune di Piacenza, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero, non deve essere superiore a 13.500 t/anno;

2. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare le 2000 t;

3. il numero massimo di campagne effettuabili nell'arco dell'anno non potrà essere superiore a tre per un corrispondente numero massimo complessivo di giorni pari a 34;

4. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi, sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato; i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;

5. l’attività di trattamento dei rifiuti, tenuto conto che nell'intorno non si riscontra la presenza di recettori, sarà svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare, in riferimento a quanto riportato nell'istanza, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,30 nelle giornate dal lunedì al venerdì;

6. in ogni caso andranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto;

7. dovrà essere eseguita, come proposto dalla Ditta, una campagna di misure ad attività avviata, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nella precedente analisi previsionale di impatto acustico;

8. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, legno, cavi, ecc) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. l'utilizzo dell'impianto (frantoio) mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dell'Autorità Competente;

10. la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di quelli contenenti amianto o da esso contaminati;

11. per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell’attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su quest’ultimi, con esito positivo, il test di cessione di cui all’Allegato 3 al D.M. 5/2/1998 ed essere verificata la conformità alle “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15.02.2005, n. UL/2005/5205;

3. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2001, n. 1238, importo correttamente versato all'Arpae all'avvio del procedimento;

4. di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Provincia di Piacenza, e all'AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica;

5. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina