SUPPLEMENTO SPECIALE N.46 DEL 01.07.2015

Relazione

L'integrazione tra i servizi sociali, sanitari e per il lavoro promossa dalla presente Legge è finalizzata all’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità. Si tratta di persone disoccupate o inoccupate, la cui condizione si caratterizza per la compresenza di problematiche afferenti la dimensione sociale e/o sanitaria e la cui inclusione sociale e autonomia è perseguita attraverso il lavoro.

I servizi pubblici interessati dall’integrazione sono i Servizi sociali erogati dai Comuni, i Servizi sanitari erogati dalle Aziende Sanitarie Regionali, i Servizi per il lavoro erogati dai Centri per l’Impiego.

L’ambito territoriale in cui si esercita l’integrazione sono i distretti socio-sanitari, rispetto ai quali la Regione potrà ridefinire il perimetro di intervento dei Centri per l’Impiego.

L’integrazione tra i servizi rappresenta un fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta di servizi, in quanto consente di considerare l’utente in condizione di fragilità nella sua globalità; di predisporre un programma personalizzato unitario; di ridurre i rinvii dell’utente da un servizio all’altro, eliminando le sovrapposizioni tra gli enti ed ottimizzando l’utilizzo efficiente delle risorse.

L’integrazione si fonda su una analisi e valutazione del “profilo di fragilità” delle persone; si esprime attraverso un “programma personalizzato” unitario e condiviso finalizzato all’inserimento lavorativo; prevede l’intervento di una “équipe multiprofessionale” costituita da un operatore del Centro per l’Impiego e da un operatore del servizio sociale del Comune e/o un operatore del servizio sanitario dell’Ausl.

L’inserimento lavorativo può avvenire utilizzando le diverse modalità e tipologie contrattuali operanti. A fianco del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che costituisce obiettivo finale da perseguire, potranno essere impiegate forme di flessibilità e modalità di telelavoro ritenute idonee alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizione di fragilità. La Regione promuoverà la stipula di contratti collettivi funzionali alle caratteristiche e alle potenzialità degli utenti. L’obiettivo dell’inserimento al lavoro e dell’inclusione sociale possono essere raggiunti anche per il tramite di “agenzie di somministrazione di lavoro” con le quali la Regione può stipulare apposite convenzioni.

Per l’inserimento lavorativo è fondamentale il coinvolgimento di imprese e datori di lavoro. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e le opportunità di lavoro attraverso incentivi economici e rimborsi di spese sostenute per acquisti e adeguamenti strumentali funzionali all’inserimento lavorativo.

Una funzione rilevante di integrazione sociale e lavorativa è previsto venga svolta dalle cooperative sociali, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Regione individua forme e strumenti di raccordo con le cooperative sociali, al fine di realizzare gli obiettivi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo.

L’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo possono realizzarsi inoltre attraverso l’esercizio di “attività autonoma e imprenditoriale”.

Quale strumento di inserimento lavorativo, a fianco della formazione e dell’orientamento professionale, trovano collocazione i “Tirocini”. Oltre alle tipologie individuate dall’art. 25 della LR n.17/2005, è previsto il “Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti” regolato dalla presente legge.

L’efficacia dell’integrazione si fonda sull’assunzione di nuove responsabilità e lo sviluppo di nuove competenze gestionali e professionali di responsabili ed operatori dei servizi pubblici integrati, per sviluppare le quali la Regione promuoverà la realizzazione di interventi periodici di formazione e sviluppo.

La legge pone quindi i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici, per un potenziamento del sostegno di persone in situazione di difficoltà sociale o sanitaria e nel contempo professionale, denominate nel testo “in condizione di fragilità e vulnerabilità”.

I seguenti paragrafi ne illustrano più analiticamente i principali contenuti:

  1. Disposizioni generali (Titolo I);
  2. Programmazione dell’intervento pubblico integrato (Titolo II, Capo I);
  3. Gestione integrata degli interventi (Titolo II, Capo II);
  4. Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo I);
  5. Sostegno all’inserimento al lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo II);
  6. Raccordo con le imprese ed attività autonoma od imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo III e Capo IV).
  7. Disposizioni finali (Titolo IV)

1. Disposizioni generali (Titolo I).

I primi due articoli della legge concernono rispettivamente le Finalità dell’intervento normativo (art. 1) e la Condizione di fragilità e vulnerabilità (art. 2).

Nell’articolo 1 sono così individuati due obiettivi: quello fondamentale, sopra già riportato, concernente il sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, di cui è previsto siano promossi l’inserimento al lavoro nonché l’inclusione sociale e l’autonomia, attraverso il lavoro; l’altro, al primo connesso, dato invece dal realizzare una ampia integrazione tra enti e servizi pubblici competenti coinvolti.

Subito dopo vengono inoltre precisate le azioni che la Regione programma di svolgere, in connessione a tali obiettivi. Queste consistono nel promuovere adeguate prestazioni di sostegno, a fronte delle nuove emergenze che il difficile scenario contemporaneo provoca; ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche esistenti; realizzare infine sinergie con i soggetti privati, in particolare se appartenenti al settore denominato privato-sociale, quando ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi precisati.

L’articolo 2 concerne invece l’individuazione della condizione di fragilità e vulnerabilità. Viene così precisato come questa emerga ove siano compresenti problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale e/o sanitaria; inoltre come la concreta valutazione della esistenza della condizione, realizzata attraverso strumenti individuati e regolati dalla Giunta regionale, sia connessa alla funzionalità della persona e nel contempo orientata ad individuare idonei percorsi di sostegno.

Si precisa infine che il complessivo intervento di tutela delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità non incide in alcun modo sulle persone definite disabili e svantaggiate, secondo la regolamentazione nazionale ed europea, mettendone in discussione i diritti o riducendo le prestazioni loro spettanti.

2. Programmazione dell’intervento pubblico integrato (Titolo II, Capo I).

Negli articoli dal 3 al 7 sono delineate le fasi istituzionali di programmazione degli interventi, anche per quanto concerne l’impiego delle risorse; viene previsto uno stretto raccordo con le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, al livello regionale ma anche territoriale coinvolto; è introdotta pure una forte interrelazione con i Comuni, coinvolgendo il Consiglio delle Autonomie locali nonché la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali; si pongono infine le premesse per una più razionale e funzionale delimitazione anche territoriale dell'ambito degli interventi.

In particolare spetta quindi alla Giunta regionale approvare le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di norma con cadenza triennale: è stabilito che queste contengano gli obiettivi; le priorità di intervento; le risorse ed i criteri della loro distribuzione nei territori; l’elenco delle azioni ammissibili.

Mentre presso ciascuno degli ambiti territoriali, coincidenti con i distretti socio-sanitari, viene approvato il piano integrato territoriale, anch’esso di norma con cadenza triennale, attraverso accordi di programma tra i sindaci dei Comuni compresi nei distretti, il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale e la Regione, cui spetta l’iniziativa concernente la promozione del piano. Il piano integrato territoriale, predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale, individua a sua volta obiettivi, priorità, misure di intervento ed anche l'organizzazione delle equipe multi professionali, vero e proprio perno, come si vedrà, della attività di gestione.

Infine il piano integrato territoriale si articola in programmi di attuazione annuale.

La legge, nelle numerose occasioni in cui dispone un rinvio alle deliberazioni di Giunta regionale, stabilisce sempre che ciò avvenga previa consultazione della commissione regionale tripartita, già costituita alla fine degli anni novanta, presieduta dall’Assessore competente al lavoro, i cui ulteriori componenti sono tutti individuati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In tali casi è tuttavia prevista una integrazione di questi, con coinvolgimento di tutti gli Assessorati regionali partecipi della programmazione e gestione integrata; inoltre di ulteriori esponenti individuati dalle medesime organizzazioni sindacali e datoriali, i quali siano competenti negli ambiti sociale e sanitario.

Anche al livello dei distretti territoriali è d’altra parte prevista una consultazione ed un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative al livello regionale.

A proposito delle risorse necessarie per gli interventi è introdotto l’importante principio, secondo cui ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti è chiamato a partecipare: ciò costituendo condizione per l'impiego ed assegnazione delle risorse regionali.

Infine viene stabilito che la Giunta regionale, al fine di realizzare gli obiettivi indicati dalla legge, possa modificare gli attuali ambiti territoriali dei centri per l’impiego, rendendoli coincidenti con quelli dei distretti socio-sanitari. Si tratta di uno scenario, la cui realizzazione è strettamente connessa alla regolamentazione ed attuazione della riforma dei servizi regionali per l'impiego, ritenuto ottimale, sempre nell'ottica di una corretta programmazione e gestione degli interventi.

3. Gestione integrata degli interventi (Titolo II, Capo II).

Agli articoli dall'8 al 17 viene regolata la modalità di gestione integrata dei servizi, la quale è esplicitamente definita come privilegiata, quanto al sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Si stabilisce che l'accesso alle prestazioni, da parte di queste persone, possa indifferentemente avvenire per il tramite del centro per l'impiego, del servizio sociale territoriale ovvero del servizio sanitario; che i servizi così coinvolti prevedano l'intervento di una equipe multi professionale, ove ritengano presente la condizione di fragilità e vulnerabilità; che quest'ultima condizione debba tuttavia essere accertata dagli operatori della equipe multi professionale: a ciò conseguendo una presa in carico unitaria delle persone; che la equipe multi professionale predisponga infine un programma personalizzato di interventi, a beneficio delle medesime.

La legge dispone che della equipe multi professionale faccia sempre parte un operatore del centro per l'impiego; mentre possano essere presenti, in alternativa o cumulativamente, in relazione alle problematiche emergenti, un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari. Contemporaneamente viene stabilito che l'equipe multi professionale operi considerando la persona in maniera globale ed unitaria: valorizzando inoltre le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.

All'interno dell'equipe multi professionale è individuato un responsabile del programma personalizzato di interventi: il quale è chiamato a svolgere compiti di coordinamento, garantendo inoltre la continuità degli interventi programmati. Il responsabile costituisce altresì il referente della equipe nei rapporti con gli interlocutori esterni.

Decisivo risulta comunque il programma personalizzato degli interventi. Questo, secondo la normativa, individua l'insieme delle azioni ed interventi ritenuti dalla equipe multi professionale idonei, nel rispetto della programmazione istituzionale territoriale; prevede tuttavia pure impegni per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; viene sottoscritto sia dai componenti della equipe multi professionale che dalle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Mentre il mancato rispetto degli impegni presi, da parte di queste ultime, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione dei programmi di attuazione annuali. Su tale profilo è comunque di nuovo la Giunta regionale a dover intervenire: definendo le modalità attraverso cui vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato così come le regole dell'eventuale decadenza.

Una adeguata formazione professionale degli operatori, assieme alla realizzazione di una più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi istituzionali coinvolti, completano la serie di norme dedicate alla gestione integrata degli interventi.

4. Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo I).

Gli articoli dal 18 al 20 descrivono e disciplinano una prima serie di misure, funzionali all'inserimento al lavoro delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

È in tal modo previsto che la Regione individui azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio di queste persone.

Allo stesso modo si conferisce rilievo alla promozione di tirocini, secondo la valutazione dei componenti della equipe multi professionale: con particolare attenzione a progetti innovativi, che spetta alla Giunta regionale individuare, anche tenendo conto delle prassi esistenti nei territori della Regione. Tra questi la legge menziona le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto.

A proposito dei tirocini è altresì rilevante la previsione, secondo cui spetta alla equipe multi professionale valutare e decidere sulla opportunità di introdurre le deroghe possibili, rispetto alla regolamentazione generale, concernenti la proroga e ripetibilità dei tirocini nonché l'erogazione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, ove i tirocini coinvolgano appunto persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

L'articolo 19 della legge regolamenta invece un nuovo istituto, integrando le tipologie di tirocini previste dall'art 25 comma 1 e introducendo l'articolo 26 octies nella legge regionale 1° agosto 2005, n. 17. Si tratta dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, già oggetto di accordo intervenuto il 22 gennaio 2015, all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: accordo che ha provveduto ad integrare le “Linee guida in materia di tirocini”, pure individuate nella medesima sede il 24 gennaio 2013.

Si introduce in tal modo una nuova (la quarta) tipologia di tirocini, avente le funzioni precisate nella denominazione ed una disciplina distinta, in coerenza con queste: la tipologia è inserita in questo testo normativo perché appare proficuamente utilizzabile anche a proposito del sostegno delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

5. Sostegno all’inserimento al lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo II).

Negli articoli 21 e 22 la legge si confronta direttamente con l'opzione ritenuta prioritaria e privilegiata, quanto al sostegno delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità: e cioè l'inserimento al lavoro. Questo viene perseguito attraverso il rafforzamento personale ed il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nonché alla efficace riproposizione presso altri datori di lavoro, a fronte di eventuale risoluzione di questo rapporto.

Si prevede che l'inserimento al lavoro nonché il sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, avvengano comunque attraverso forme di flessibilità, oraria e/o organizzativa e funzionale, che siano le più idonee, rispetto alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi. Stabilendosi altresì che sull'utilizzo di tali forme in sede aziendale vengano sentite le Rsu ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria; nel contempo che la Regione promuova la stipulazione di contratti collettivi volti a disciplinare le medesime.

La legge menziona quindi il contratto di somministrazione di lavoro ed il telelavoro, quali strumenti all'occorrenza impiegabili ai fini dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia. È in particolare stabilito che la Giunta regionale individui gli elementi ed i contenuti della convenzione con le agenzie di somministrazione di lavoro accreditate, che è necessario stipulare al fine di promuovere l'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità attraverso di esse; allo stesso modo i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di tele lavoro devono avere.

6. Raccordo con le imprese ed attività autonoma od imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo III e Capo IV).

Gli articoli finali della legge, dal 23 al 29, collocati in due Capi distinti, regolamentano infine i rapporti con i datori di lavoro e le imprese, sempre individuati come strumentali all'inserimento al lavoro nonché al sostegno della inclusione sociale ed autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Tali rapporti emergono sotto due distinti versanti. Per un verso si programma un forte e proficuo raccordo, individuandosi esplicitamente come fondamentale la creazione ed il mantenimento di una relazione costante con i datori di lavoro e le imprese.

Particolare rilievo viene in tal caso attribuito alle cooperative sociali nonché ai loro consorzi. Infatti viene precisato che nelle sedi di programmazione istituzionale territoriale sia stabilita una permanente interazione con esse: con coinvolgimento in particolare delle cooperative sociali di tipo b, sia a proposito dell'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità che del possibile affidamento di servizi, da parte dei soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione dei piani territoriali.

Si sottolinea comunque più in generale che la Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese come dei datori di lavoro.

Nello stesso tempo la legge prevede che, in applicazione di regolamentazioni che spetta alla Giunta regionale approvare, sempre la Regione garantisca incentivi a beneficio dei datori che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità nonché rimborsi delle spese sostenute, in connessione ad acquisti ed adeguamenti strumentali, funzionali a consentire l'inserimento di queste persone.

Contemporaneamente sono tuttavia anche promosse le condizioni, funzionali ad individuare e realizzare percorsi volti a permettere alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi ed imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.

In tal modo sono individuati e predisposti servizi strumentali all'avvio ed allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale, i quali devono essere erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità; inoltre sono garantite misure di sostegno finanziario, favorendosi pure l'accesso al credito, anche nella forma del micro-credito;

7. Disposizioni finali (Titolo IV)

Il Titolo IV del Progetto di legge contiene le dispopsizioni finali relative al monitoraggio degli interventi di attuazione della legge stessa (art. 30), alla clausola valutativa (art. 31).

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